Testo dell'articoloVigente
Art. 57 Reg. (UE) 2022/2065 – Assistenza reciproca
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.
2. Ai fini di un'indagine il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico fornitore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.
3. Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa e informa il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alle misure adottate, senza indebito ritardo ed entro due mesi dal suo ricevimento, a meno che:
a) l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure
b) né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità competenti né altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né vi possano avere accesso; oppure
c) la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.
Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di cooperazione tra coordinatori dei servizi digitali
L'articolo 57 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina il meccanismo di assistenza reciproca tra i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri e la Commissione europea. Questa norma è il pilastro operativo della cooperazione orizzontale nel sistema di enforcement del DSA: senza un efficace scambio di informazioni tra autorità nazionali, la vigilanza su un mercato digitale intrinsecamente transfrontaliero sarebbe destinata a frammentarsi lungo linee nazionali.
Il modello scelto dal DSA per la vigilanza ordinaria si basa sul principio dello «Stato membro di stabilimento»: è il coordinatore dei servizi digitali dello Stato in cui è stabilito il fornitore del servizio intermediario a guidare le indagini e ad adottare le decisioni principali. Tuttavia, un fornitore stabilito in Irlanda può avere milioni di utenti in Italia, Germania o Polonia; le informazioni rilevanti per un'indagine potrebbero essere custodite da terzi in un altro Stato membro. L'articolo 57 colma questa lacuna, consentendo al coordinatore responsabile di attivare la cooperazione delle autorità degli altri Stati.
Il dovere di informazione preventiva
Il paragrafo 1 stabilisce un obbligo di informazione attiva: il coordinatore del luogo di stabilimento deve informare «tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione», il Comitato e la Commissione dell'avvio di ogni indagine e dell'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la valutazione preliminare. Questo flusso informativo preventivo serve a coordinare l'azione degli Stati interessati, evitare duplicazioni investigative e consentire ai coordinatori degli Stati in cui il servizio è diffusamente utilizzato di fornire input rilevanti.
La norma introduce quindi una trasparenza procedurale obbligatoria: nessuna decisione di rilievo può essere adottata in isolamento. Questo è particolarmente importante per i servizi intermediari con presenza in tutti gli Stati membri, dove una decisione del coordinatore irlandese o lussemburghese può avere impatto diretto su milioni di utenti in paesi terzi rispetto al luogo di stabilimento.
Le richieste di informazione e di esercizio dei poteri di indagine
Il paragrafo 2 disciplina le richieste operative che il coordinatore del luogo di stabilimento può rivolgere agli altri coordinatori. Possono essere di due tipi: richieste di «fornire informazioni specifiche» in loro possesso, oppure richieste di «esercitare i loro poteri di indagine» di cui all'articolo 51, paragrafo 1, per ottenere informazioni situate nel territorio del coordinatore richiesto. La seconda tipologia è più incisiva: implica che il coordinatore richiesto compie atti investigativi autonomi - ispezioni, richieste di documenti, audizioni - e trasferisce i risultati al coordinatore richiedente.
La norma prevede espressamente che il coordinatore richiesto possa «coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche del relativo Stato membro». Questo riconosce che le informazioni necessarie per un'indagine DSA possono essere in possesso di autorità specializzate diverse dal coordinatore dei servizi digitali: autorità per la protezione dei dati, autorità antitrust, autorità per le comunicazioni. La norma abilita una cooperazione interistituzionale flessibile all'interno del singolo Stato membro.
Il termine e le eccezioni al dovere di risposta
Il paragrafo 3 impone al coordinatore richiesto di rispondere entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Il termine è tassativo, salvo tre eccezioni tassative: (a) la richiesta non è sufficientemente specificata, motivata o proporzionata rispetto alle finalità dell'indagine; (b) né il coordinatore né altre autorità del proprio Stato membro sono in possesso delle informazioni richieste né vi possono avere accesso; (c) la richiesta non può essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale. Qualora ricorra una di queste eccezioni, il coordinatore deve comunicare un rifiuto motivato entro lo stesso termine di due mesi.
Le eccezioni sono formulate in modo da bilanciare l'effettività della cooperazione con la tutela dei diritti fondamentali e delle prerogative nazionali. La lettera (c) - violazione del diritto nazionale - è la più delicata: potrebbe essere invocata in modo strumentale per bloccare indagini scomode. Tuttavia, la formulazione «non possa essere soddisfatta senza violare» implica un test di stretta necessità: non è sufficiente che la risposta crei problemi procedurali, occorre che la risposta comporti una violazione giuridica effettiva.
Coordinamento con il Comitato e la Commissione
L'assistenza reciproca tra coordinatori si inserisce nel sistema istituzionale più ampio del DSA, che comprende il Comitato europeo per i servizi digitali (art. 61 ss.) e la Commissione. Il Comitato ha funzioni di coordinamento, pareri e raccomandazioni; la Commissione ha poteri di vigilanza diretta sulle VLOP/VLOSE. L'articolo 57 si concentra sui rapporti bilaterali tra coordinatori, ma richiama espressamente il sistema informatico istituito a norma dell'articolo 85 come canale ufficiale per la trasmissione degli ordini e delle informazioni rilevanti, garantendo traçabilità e uniformità della cooperazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è il termine entro cui il coordinatore deve rispondere a una richiesta di assistenza?
Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta deve rispondere entro due mesi dal ricevimento, sia con le informazioni richieste sia con un rifiuto motivato se ricorrono le eccezioni previste dall'art. 57, par. 3 DSA.
In quali casi il coordinatore può rifiutarsi di rispondere?
Solo in tre casi tassativi: se la richiesta non è sufficientemente specificata, motivata o proporzionata; se le informazioni richieste non sono in suo possesso né accessibili; se rispondere violerebbe il diritto dell'Unione o nazionale. Il rifiuto deve essere sempre motivato per iscritto entro il termine di due mesi.
Chi è il coordinatore competente per un'indagine su un prestatore transfrontaliero?
Il coordinatore del luogo di stabilimento del prestatore guida l'indagine e adotta le decisioni principali. Gli altri coordinatori (del luogo di destinazione) possono essere coinvolti attraverso il meccanismo di assistenza reciproca dell'art. 57 e partecipano al sistema di cooperazione coordinato dal Comitato europeo per i servizi digitali.
Il meccanismo di assistenza reciproca si applica anche alle VLOP?
Per le VLOP e VLOSE la vigilanza primaria spetta alla Commissione europea (art. 56 ss. DSA), non ai coordinatori nazionali. Il meccanismo dell'art. 57 si applica pienamente per i prestatori non designati come VLOP/VLOSE; per le VLOP i coordinatori cooperano con la Commissione nell'ambito del capo IV, sezione 5.
Il coordinatore può rifiutarsi di collaborare invocando ragioni di diritto nazionale?
Solo se la risposta comporterebbe una violazione effettiva del diritto nazionale, non per meri ostacoli procedurali. La formulazione "non possa essere soddisfatta senza violare" impone un test di stretta necessità: il rifiuto è legittimo solo se la risposta implicherebbe una violazione giuridica concreta, non una mera difficoltà burocratica.