Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 Reg. (UE) 2022/2065 – Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

3. La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a) il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11;

b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.

5. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

In sintesi

  • Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione - lo Stato membro i cui utenti sono danneggiati - può chiedere al coordinatore del luogo di stabilimento del prestatore di avviare un'indagine e adottare misure esecutive.
  • Se almeno tre coordinatori di destinazione condividono i medesimi sospetti, il Comitato europeo per i servizi digitali può formulare la richiesta collettivamente al coordinatore competente.
  • La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti rilevanti, le disposizioni DSA violate, gli effetti negativi della violazione e le informazioni utili, inclusi eventuali suggerimenti sulle misure da adottare.
  • Il coordinatore del luogo di stabilimento deve rispondere entro due mesi dalla richiesta, comunicando la propria valutazione e le misure intraprese o previste.
  • Il meccanismo non si attiva se la Commissione ha già avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, evitando conflitti di competenza.
Indice dei contenuti

Il problema della dimensione transfrontaliera nella vigilanza DSA

L'articolo 58 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) affronta uno dei nodi strutturali del sistema di vigilanza decentrata costruito dal regolamento: il disallineamento tra il luogo in cui il prestatore è stabilito e il luogo in cui gli utenti subiscono gli effetti negativi delle eventuali violazioni. Il DSA si fonda sul principio del paese di origine: il coordinatore dei servizi digitali competente a vigilare su un prestatore è, in via generale, quello dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Questo principio garantisce certezza giuridica e coerenza nell'applicazione, evitando che il medesimo prestatore sia soggetto a indagini parallele e potenzialmente contraddittorie di autorità di diversi Stati membri.

Tuttavia, questo modello presenta una tensione evidente: se un hosting provider stabilito in Irlanda causa danni agli utenti tedeschi, francesi e italiani, le autorità di questi ultimi tre Stati non hanno il potere diretto di avviare un'ispezione nei confronti del prestatore. L'articolo 58 risolve questa tensione introducendo un meccanismo di richiesta di assistenza reciproca: il coordinatore del luogo di destinazione - dove si manifesta il danno - non può agire direttamente, ma può attivare il coordinatore del luogo di stabilimento.

Il meccanismo bilaterale: richiesta da un singolo coordinatore

Il paragrafo 1 disciplina il caso in cui un singolo coordinatore del luogo di destinazione sospetti che un prestatore abbia violato il DSA in modo da produrre effetti negativi sugli utenti del proprio Stato membro. In questo caso, il coordinatore «può chiedere» - si tratta di una facoltà, non di un obbligo - al coordinatore del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine ed esecuzione necessarie per garantire il rispetto del regolamento.

Il meccanismo è residuale: si attiva solo se la Commissione non ha già avviato un'indagine per la stessa presunta violazione. Questa clausola di subordinazione riflette la struttura gerarchica del sistema di vigilanza DSA, in cui la Commissione - in particolare per i VLOP e i VLOSE - assume il ruolo di autorità primaria. La sovrapposizione di procedimenti nazionali e procedimenti della Commissione per la stessa violazione creerebbe rischi di forum shopping e di decisioni contraddittorie, che la clausola di preclusione intende evitare.

Il meccanismo collettivo: richiesta tramite il Comitato

Il paragrafo 2 introduce una variante rafforzata: quando almeno tre coordinatori del luogo di destinazione condividono il sospetto che uno stesso prestatore stia violando il DSA con effetti negativi sui rispettivi utenti, il Comitato europeo per i servizi digitali può formulare la richiesta collettivamente al coordinatore del luogo di stabilimento. Anche in questo caso, la preclusione in caso di indagine della Commissione si applica.

La soglia di tre coordinatori non è arbitraria: segnala che la presunta violazione ha una dimensione sistematica e multi-statale, non un episodio isolato. Questa circostanza legittima un'azione coordinata a livello europeo e attribuisce alla richiesta un peso politico e istituzionale maggiore rispetto a quella di un singolo coordinatore. Il coinvolgimento del Comitato garantisce anche una valutazione della fondatezza della richiesta da parte di un organo collegiale, riducendo il rischio di richieste strumentali o infondate.

Requisiti di contenuto della richiesta

Il paragrafo 3 fissa il contenuto minimo obbligatorio della richiesta, sia bilaterale sia collettiva. Deve indicare il punto di contatto del prestatore ai sensi dell'articolo 11, una descrizione dei fatti rilevanti e delle disposizioni del DSA che si sospettano violate, con indicazione degli effetti negativi prodotti sugli utenti, e qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente - comprese eventuali informazioni raccolte d'ufficio dal coordinatore richiedente o suggerimenti su specifiche misure di indagine o esecuzione, incluse misure provvisorie.

L'indicazione di misure suggerite non vincola il coordinatore del luogo di stabilimento, che resta libero di valutare la tipologia e l'intensità delle misure appropriate. Tuttavia, questa facoltà consente al coordinatore richiedente di rappresentare la propria valutazione delle urgenze e delle priorità, contribuendo a orientare la risposta del coordinatore competente.

Obblighi del coordinatore del luogo di stabilimento

Il paragrafo 4 disciplina la gestione della richiesta da parte del coordinatore destinatario. Questi deve tenerla «nella massima considerazione» - formula che esprime un obbligo di attenzione qualificata, non una mera presa d'atto - e può rispondere in due modi alternativi se ritiene di non disporre di informazioni sufficienti: richiedere informazioni supplementari al coordinatore richiedente ai sensi dell'articolo 57, oppure avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, coinvolgendo almeno il coordinatore richiedente. In entrambi i casi, il termine bimestrale per la risposta è sospeso fino all'integrazione informativa o al rifiuto dell'indagine congiunta.

Termine e contenuto della risposta

Il paragrafo 5 introduce il termine perentorio per la risposta: il coordinatore del luogo di stabilimento deve comunicare al coordinatore richiedente e al Comitato la propria valutazione della presunta violazione e le eventuali misure adottate o previste entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Questo termine ha una funzione di accountability: evita che le richieste rimangano inevase o ricevano risposte tardive, garantendo al coordinatore richiedente e al Comitato un feedback entro un orizzonte temporale ragionevole. La risposta deve contenere sia la valutazione della fondatezza del sospetto sia l'illustrazione delle misure concrete, consentendo al coordinatore richiedente di valutare se l'azione intrapresa sia adeguata rispetto agli effetti negativi segnalati.

Coordinamento sistemico con gli altri meccanismi di vigilanza

L'articolo 58 non opera in isolamento: si inserisce in un sistema articolato di cooperazione che comprende anche lo scambio di informazioni di cui all'articolo 57, le indagini congiunte di cui all'articolo 60, i meccanismi di mutua assistenza e il sistema informativo di cui all'articolo 85. La logica complessiva è quella di un «sportello unico» temperato dalla cooperazione strutturata: un prestatore risponde principalmente di fronte a un unico coordinatore, ma questo è soggetto a stimoli, richieste e verifiche provenienti dall'intera rete dei coordinatori europei.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa può fare il coordinatore di uno Stato membro se ritiene che un prestatore stabilito altrove stia danneggiando i propri utenti?

Ai sensi dell'art. 58, può inviare una richiesta motivata al coordinatore del luogo di stabilimento del prestatore, chiedendo di valutare la presunta violazione e adottare le misure necessarie. Se condivide il sospetto con almeno altri due coordinatori, può anche agire collettivamente tramite il Comitato europeo per i servizi digitali.

Il coordinatore del luogo di stabilimento è obbligato a seguire i suggerimenti sulle misure indicati nella richiesta?

No. I suggerimenti sulle misure di indagine o esecuzione, incluse le eventuali misure provvisorie, non vincolano il coordinatore destinatario, che valuta autonomamente la tipologia e l'intensità delle misure appropriate nel rispetto del DSA e del proprio diritto nazionale.

Entro quanto tempo il coordinatore del luogo di stabilimento deve rispondere alla richiesta?

Entro due mesi dal ricevimento. Il termine è sospeso se il coordinatore chiede informazioni supplementari ai sensi dell'art. 57 o propone un'indagine congiunta ex art. 60, fino alla ricezione delle informazioni o al rifiuto dell'indagine congiunta.

Cosa succede se la Commissione europea avvia un'indagine per la stessa violazione mentre è in corso la cooperazione tra coordinatori?

Il meccanismo dell'art. 58 non si attiva - o si blocca se già avviato - quando la Commissione ha aperto un'indagine per la stessa presunta violazione. La Commissione assume la competenza, escludendo la cooperazione bilaterale o multilaterale tra coordinatori nazionali per evitare conflitti procedurali.

Il meccanismo di cooperazione dell'art. 58 si applica anche alle VLOP e ai VLOSE?

Il meccanismo si applica in via generale a tutti i prestatori di servizi intermediari. Per le VLOP e i VLOSE, tuttavia, la Commissione europea ha poteri di indagine ed esecuzione diretti che tendono a prevalere, rendendo meno frequente il ricorso alla cooperazione tra coordinatori nazionali per i casi più rilevanti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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