Art. 60 Reg. (UE) 2022/2065 — Indagini comuni

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Art. 60 Reg. (UE) 2022/2065 — Indagini comuni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte con la partecipazione di uno o più coordinatori dei servizi digitali interessati:

a) di sua iniziativa, per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; oppure

b) su raccomandazione del comitato, che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali, che, basandosi su ragionevoli sospetti, adducano una violazione da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri.

2. Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1 può fare richiesta in tal senso. L'indagine congiunta si conclude entro tre mesi dal suo avvio, salvo diverso accordo tra i partecipanti. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica la sua posizione preliminare sulla presunta violazione non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione previste.

3. Il comitato può deferire la questione alla Commissione a norma dell'articolo 59 se:

a) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di comunicare la sua posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;

b) il comitato è sostanzialmente in disaccordo con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento; oppure

c) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di avviare prontamente l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4. Nello svolgimento dell'indagine congiunta i coordinatori dei servizi digitali che partecipano cooperano in buona fede, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e della raccomandazione del comitato. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.

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