Testo dell'articoloVigente
Art. 60 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini comuni
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte con la partecipazione di uno o più coordinatori dei servizi digitali interessati:
a) di sua iniziativa, per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; oppure
b) su raccomandazione del comitato, che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali, che, basandosi su ragionevoli sospetti, adducano una violazione da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri.
2. Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1 può fare richiesta in tal senso. L'indagine congiunta si conclude entro tre mesi dal suo avvio, salvo diverso accordo tra i partecipanti. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica la sua posizione preliminare sulla presunta violazione non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione previste.
3. Il comitato può deferire la questione alla Commissione a norma dell'articolo 59 se:
a) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di comunicare la sua posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;
b) il comitato è sostanzialmente in disaccordo con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento; oppure
c) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di avviare prontamente l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
4. Nello svolgimento dell'indagine congiunta i coordinatori dei servizi digitali che partecipano cooperano in buona fede, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e della raccomandazione del comitato. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le indagini congiunte nel sistema di vigilanza del DSA
L'articolo 60 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina le indagini congiunte, uno strumento di cooperazione tra autorità nazionali progettato per affrontare un problema strutturale della vigilanza sui grandi prestatori di servizi digitali: la natura transfrontaliera dei servizi a fronte della frammentazione territoriale delle competenze. Un prestatore di hosting o una piattaforma online stabilita in un solo Stato membro può avere decine di milioni di utenti distribuiti in tutta l'Unione europea; una violazione del DSA può produrre effetti in numerosi Stati membri contemporaneamente.
Il meccanismo delle indagini congiunte risponde a questa sfida aggregando le capacità investigative di più coordinatori dei servizi digitali, senza però rinunciare alla chiarezza nella distribuzione delle responsabilità: il coordinatore del luogo di stabilimento mantiene un ruolo centrale di direzione e coordinamento, mentre i coordinatori degli altri Stati membri contribuiscono con le proprie risorse investigative e portano la prospettiva degli utenti nei propri territori.
Chi può avviare un'indagine congiunta e come
Il paragrafo 1 identifica due percorsi attraverso cui può essere avviata un'indagine congiunta:
a) Iniziativa del coordinatore del luogo di stabilimento. Il coordinatore competente in base al luogo dove il prestatore è stabilito - il criterio di «stabilimento principale» previsto dall'articolo 49 del DSA - può avviare autonomamente un'indagine congiunta, invitando i coordinatori degli altri Stati membri interessati a partecipare. È la via ordinaria: il coordinatore «principale» riconosce che la violazione investigata ha dimensione transfrontaliera e sceglie di coinvolgere i colleghi.
b) Raccomandazione del Comitato su richiesta di almeno tre coordinatori. Almeno tre coordinatori dei servizi digitali - che abbiano ragionevoli sospetti di una violazione con ripercussioni sui destinatari del servizio nei loro rispettivi Stati membri - possono chiedere al Comitato di raccomandare al coordinatore del luogo di stabilimento di avviare un'indagine congiunta. Questo secondo percorso è particolarmente rilevante nei casi in cui il coordinatore del luogo di stabilimento non abbia avviato autonomamente un'indagine nonostante le segnalazioni dei colleghi.
Il diritto di partecipare all'indagine è aperto a qualsiasi coordinatore che dimostri di avere un interesse legittimo: il paragrafo 2 consente a ogni coordinatore che soddisfi questo requisito di presentare richiesta di partecipazione, rendendo le indagini potenzialmente aperte a tutti i 27 coordinatori nazionali se il caso ha dimensione veramente europea.
La tempistica dell'indagine e la posizione preliminare
Il paragrafo 2 fissa la scansione temporale dell'indagine congiunta:
Questa scansione temporale bilanciata garantisce che le indagini congiunte non si trascinino indefinitamente, mantenendo al contempo spazio per un'analisi approfondita e per la piena partecipazione di tutti i coordinatori.
Il deferimento alla Commissione: la valvola di sicurezza del sistema
Il paragrafo 3 disciplina i casi in cui l'indagine congiunta può essere «scalata» alla Commissione attraverso il meccanismo del deferimento previsto dall'articolo 59. Questo può avvenire in tre situazioni:
a) Omessa comunicazione della posizione preliminare. Se il coordinatore del luogo di stabilimento non comunica la posizione preliminare entro il termine previsto, il Comitato può ritenere che il meccanismo cooperativo non stia funzionando e deferire la questione alla Commissione.
b) Sostanziale disaccordo sulla posizione preliminare. Se il Comitato è «sostanzialmente in disaccordo» con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore del luogo di stabilimento - perché la ritiene troppo indulgente, metodologicamente errata, o in contraddizione con le evidenze emerse durante l'indagine - può anch'esso deferire alla Commissione.
c) Omessa apertura dell'indagine a seguito di raccomandazione. Se il coordinatore del luogo di stabilimento non ha avviato l'indagine congiunta nonostante la raccomandazione del Comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), il Comitato può deferire direttamente alla Commissione.
Il meccanismo del deferimento è la valvola di sicurezza del sistema: garantisce che il coordinatore del luogo di stabilimento non possa bloccare indefinitamente un'indagine su un grande prestatore stabilito nel proprio Stato membro, un rischio reale in un contesto in cui alcuni Stati ospitano sedi di VLOP di rilevanza globale e potrebbero avere interessi economici a non procedere con eccessivo rigore.
I poteri investigativi dei coordinatori di destinazione
Il paragrafo 4 affronta un nodo cruciale della cooperazione transfrontaliera: i poteri investigativi dei coordinatori dei luoghi di destinazione. La norma stabilisce che i coordinatori degli Stati membri in cui il prestatore fornisce il servizio - ma dove non è stabilito - hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore del luogo di stabilimento, di esercitare i propri poteri di indagine previsti dall'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del prestatore, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.
Questo è un elemento di grande importanza pratica: significa che un coordinatore di destinazione può condurre ispezioni, richiedere documenti e acquisire informazioni presso i locali del prestatore situati nel proprio Stato, anche se il coordinatore «principale» è quello del luogo di stabilimento. L'esercizio di questi poteri richiede però un coordinamento preventivo: la norma impone che avvenga «su richiesta o previa consultazione» del coordinatore del luogo di stabilimento, evitando azioni investigative parallele e non coordinate che potrebbero compromettere l'integrità dell'indagine.
Il principio di buona fede e il ruolo del Comitato
Il paragrafo 4 richiama espressamente il principio di cooperazione in buona fede come fondamento delle indagini congiunte: i coordinatori partecipanti devono cooperare tenendo conto delle indicazioni del coordinatore del luogo di stabilimento e delle raccomandazioni del Comitato. La buona fede non è solo un principio etico ma un requisito funzionale: indagini condotte da autorità che perseguono strategie contrastanti o che non si scambiano le informazioni rilevanti non producono risultati utili né per gli utenti né per il mercato.
Il ruolo del Comitato nelle indagini congiunte è quello di un facilitatore e di un arbitro: emette raccomandazioni, raccoglie le posizioni dei coordinatori, valuta la posizione preliminare del coordinatore del luogo di stabilimento e, se necessario, attiva il meccanismo di deferimento alla Commissione. Non ha poteri investigativi diretti, ma orienta e supervisiona il processo cooperativo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi dirige un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60 DSA?
Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore, ossia il coordinatore dello Stato membro in cui il prestatore ha la propria sede principale. Gli altri coordinatori partecipano ma non possono sostituirsi al coordinatore del luogo di stabilimento nella direzione dell'indagine.
Entro quanto tempo deve concludersi un'indagine congiunta?
Entro tre mesi dall'avvio, salvo diverso accordo tra tutti i coordinatori partecipanti. Entro un mese dalla scadenza di questo termine, il coordinatore del luogo di stabilimento deve comunicare la posizione preliminare.
Cosa succede se il coordinatore del luogo di stabilimento non agisce o la sua posizione è ritenuta inadeguata?
Il Comitato europeo per i servizi digitali può deferire la questione alla Commissione ai sensi dell'articolo 59 nei tre casi previsti dal paragrafo 3: omessa comunicazione della posizione preliminare, sostanziale disaccordo del Comitato con la posizione preliminare, omessa apertura dell'indagine a seguito di raccomandazione.
I coordinatori dei luoghi di destinazione possono svolgere accertamenti nel proprio Stato membro?
Sì. Possono esercitare i propri poteri di indagine ex articolo 51 per quanto riguarda informazioni e locali situati nel loro territorio, ma devono farlo su richiesta o previa consultazione del coordinatore del luogo di stabilimento, per garantire coordinamento e coerenza dell'indagine.
Qual è la differenza tra un'indagine congiunta (art. 60) e il meccanismo di deferimento alla Commissione (art. 59)?
L'indagine congiunta è condotta dai coordinatori nazionali in cooperazione tra loro, sotto la guida del coordinatore del luogo di stabilimento. Il deferimento alla Commissione (art. 59) è il meccanismo successivo che si attiva quando l'indagine congiunta non produce risultati o vi sono disaccordi insanabili tra coordinatori: la Commissione assume allora un ruolo diretto di enforcement.