Testo dell'articoloVigente
Art. 59 Reg. (UE) 2022/2065 – Deferimento alla Commissione
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di riesaminare la questione. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il meccanismo di deferimento nel sistema di vigilanza multilivello del DSA
Il sistema di supervisione istituito dal Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è fondato su un principio di «sportello unico» temperato: i prestatori di servizi intermediari sono in linea di principio soggetti alla vigilanza del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui hanno il loro stabilimento principale (il cosiddetto «coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento»). Tuttavia, poiché le piattaforme online operano in tutta l'Unione, il regolamento prevede meccanismi per consentire agli altri coordinatori nazionali e al comitato europeo (EDBS) di intervenire quando il coordinatore competente non agisce in modo adeguato. L'articolo 59 regola uno di questi meccanismi: il deferimento alla Commissione.
La norma si inserisce nel Capo IV, Sezione 2 del DSA, che disciplina i meccanismi di cooperazione tra autorità, e deve essere letta in connessione con l'articolo 58 (che riguarda la cooperazione multigiurisdizionale e le raccomandazioni del comitato al coordinatore) e con l'articolo 60 (che attribuisce alla Commissione poteri di indagine diretta sulle VLOP/VLOSE).
I presupposti del deferimento
Il paragrafo 1 individua tre situazioni in cui il comitato può deferire la questione alla Commissione:
In tutti e tre i casi, il deferimento è un atto discrezionale del comitato («può deferire»), non un obbligo. Il comitato deve fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, tra cui la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore competente, la valutazione di quest'ultimo, le motivazioni del disaccordo e ogni altra informazione supplementare.
La procedura di valutazione della Commissione
Una volta ricevuto il deferimento, la Commissione dispone di due mesi per valutare la questione (paragrafo 2). Prima di pronunciarsi, è tenuta a consultare il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento: questo passaggio è essenziale per garantire il rispetto del principio del contraddittorio e per raccogliere informazioni aggiornate sulla situazione nel paese di stabilimento del prestatore.
Il termine di due mesi è un termine ordinatorio, non perentorio: il superamento non comporta l'estinzione del potere della Commissione, ma può rilevare ai fini della valutazione della ragionevolezza del procedimento. In situazioni di urgenza, è possibile che la Commissione - come avviene per le VLOP/VLOSE soggette alla sua vigilanza diretta - agisca più rapidamente.
Gli effetti del parere della Commissione
Il paragrafo 3 disciplina gli effetti dell'intervento della Commissione. Se la Commissione ritiene che le misure del coordinatore siano insufficienti o incompatibili con il DSA, comunica il proprio parere al coordinatore competente e al comitato e chiede al coordinatore di riesaminare la questione. Il coordinatore è tenuto a «tenere nella massima considerazione» il parere e la richiesta di riesame, ma non è formalmente vincolato ad adottare la misura specifica indicata dalla Commissione: conserva un margine di discrezionalità nelle modalità di adempimento.
Il coordinatore deve poi informare sia la Commissione sia il coordinatore dei servizi digitali richiedente (o il comitato che ha agito) delle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame. Questo meccanismo crea un circuito di accountability: il coordinatore non può semplicemente ignorare la richiesta della Commissione senza conseguenze, poiché deve documentare formalmente le misure adottate.
Rapporto con i poteri diretti della Commissione sulle VLOP/VLOSE
È importante distinguere il meccanismo dell'articolo 59 - che riguarda prestatori di qualsiasi tipo e opera attraverso la cooperazione con il coordinatore nazionale - dai poteri di vigilanza diretta che la Commissione esercita sulle piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOP/VLOSE) ai sensi degli articoli 64-74 DSA. Per le VLOP/VLOSE, la Commissione può condurre indagini proprie, adottare misure cautelari e imporre sanzioni direttamente, senza dover passare per il coordinatore nazionale. L'articolo 59 rappresenta quindi uno strumento «di secondo livello» per i casi in cui il sistema ordinario di cooperazione tra autorità non funziona adeguatamente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
In quale sistema si inserisce il deferimento alla Commissione ex articolo 59 DSA?
Il DSA prevede un sistema di vigilanza multilivello: i coordinatori nazionali del luogo di stabilimento sono i supervisori primari. Quando questo meccanismo non funziona correttamente - perché il coordinatore non agisce o il comitato è in disaccordo - l'articolo 59 consente al comitato di coinvolgere la Commissione come arbitro.
Il deferimento alla Commissione è obbligatorio per il comitato?
No. Il paragrafo 1 usa il termine 'può deferire': si tratta di una facoltà discrezionale del comitato, non di un obbligo. Il comitato valuta se le circostanze giustifichino il coinvolgimento della Commissione.
Quanti mesi ha la Commissione per valutare la questione dopo il deferimento?
Due mesi (paragrafo 2), durante i quali deve consultare il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. È un termine ordinatorio, non perentorio.
Il parere della Commissione è vincolante per il coordinatore nazionale?
Non è formalmente vincolante: il coordinatore deve tenerne 'nella massima considerazione' il contenuto e adottare le misure necessarie per garantire la conformità al DSA, ma conserva discrezionalità nelle modalità di adempimento. Deve però comunicare le misure adottate entro due mesi.
L'articolo 59 si applica anche alle VLOP/VLOSE?
Sì, ma per le VLOP/VLOSE la Commissione dispone anche di poteri di vigilanza diretta (artt. 64-74 DSA). L'articolo 59 è uno strumento 'di secondo livello' che opera attraverso la cooperazione con il coordinatore nazionale, mentre i poteri diretti della Commissione sulle VLOP/VLOSE non richiedono tale intermediazione.