Testo dell'articoloVigente
Art. 62 Reg. (UE) 2022/2065 – Struttura del comitato
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Il comitato è composto da coordinatori dei servizi digitali rappresentati da funzionari di alto livello. La mancata designazione di un coordinatore dei servizi digitali da parte di uno o più Stati membri non impedisce al comitato di svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.
2. Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, esso mette immediatamente tale richiesta a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.
3. Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto. Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice. Nell'adottare la raccomandazione alla Commissione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, il comitato vota entro 48 ore dalla richiesta del presidente del comitato.
4. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.
5. Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.
6. Il comitato può consultare le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.
7. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Comitato europeo per i servizi digitali: ruolo nell'architettura istituzionale DSA
L'articolo 62 DSA disciplina la struttura del Comitato europeo per i servizi digitali (CESD), l'organo consultivo e di coordinamento che riunisce i coordinatori dei servizi digitali (CSD) di tutti gli Stati membri sotto la presidenza della Commissione europea. Il CESD è istituito dall'articolo 61 DSA e la sua struttura è definita dall'articolo 62: si tratta di un organismo che non ha poteri decisionali vincolanti autonomi, ma svolge un ruolo fondamentale nel garantire la coerenza dell'applicazione del DSA in tutta l'Unione, prevenendo frammentazioni regolamentari e asimmetrie competitive.
Il modello istituzionale del CESD riprende - con adattamenti significativi - quello già sperimentato con il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) istituito dal GDPR: un consesso di autorità nazionali con la partecipazione della Commissione, deputato a emettere orientamenti, raccomandazioni e pareri che guidano l'applicazione uniforme del regolamento. A differenza dell'EDPB, tuttavia, la Commissione nel CESD non ha diritto di voto ma presiede il comitato e ne gestisce l'agenda, il che le conferisce un ruolo di leadership più marcato.
Composizione: coordinatori nazionali e altre autorità competenti
Il paragrafo 1 dell'articolo 62 stabilisce che il CESD è composto dai coordinatori dei servizi digitali di ciascuno Stato membro, rappresentati da funzionari di alto livello. La composizione di alto livello - non a livello tecnico operativo - riflette la natura politico-regolatoria delle questioni che il comitato è chiamato ad affrontare.
La norma prevede anche che altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative possano partecipare al comitato «ove previsto dal diritto nazionale»: questa clausola consente agli Stati membri che abbiano distribuito le competenze DSA tra più autorità (ad esempio, attribuendo la vigilanza sui mercati al CSD e quella sulla protezione dei dati al Garante Privacy) di portare al tavolo tutti i soggetti rilevanti. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni se le questioni discusse sono di loro pertinenza, senza tuttavia diventare membri stabili del comitato.
La mancata designazione di un CSD da parte di uno o più Stati membri - situazione transitoria nelle fasi iniziali di applicazione del DSA - non impedisce al comitato di funzionare: il CESD può deliberare anche in composizione ridotta.
Presidenza della Commissione e gestione dell'agenda
Il paragrafo 2 attribuisce alla Commissione europea la presidenza del CESD. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato. Questa posizione di presidenza, unita all'assenza del diritto di voto (paragrafo 3), coloca la Commissione in una posizione di leadership procedurale senza potere deliberativo: può influenzare quali questioni sono discusse e in quale ordine, ma non può imporre decisioni agli Stati membri in sede di CESD.
Quando al comitato viene chiesto di adottare una raccomandazione, la richiesta deve essere immediatamente resa disponibile agli altri CSD attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85 DSA. Questo sistema - analogo al sistema IMI (Internal Market Information) già usato per altri regolamenti del mercato interno - è lo strumento tecnico di comunicazione tra tutte le autorità nazionali coinvolte nell'applicazione del DSA.
Modalità di voto e regolamento interno
Il paragrafo 3 fissa le regole di deliberazione: ogni Stato membro dispone di un voto; la Commissione non ha diritto di voto; le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice come regola generale. Vi è però una procedura accelerata per una specifica funzione critica: quando il CESD deve adottare una raccomandazione alla Commissione per avviare la procedura di risposta alle crisi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma DSA, il voto deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta del presidente. Questa procedura di urgenza riflette la natura dei «rischi sistemici» che possono manifestarsi su piattaforme di dimensioni molto grandi in modo rapido e su scala transfrontaliera (ad esempio, una campagna di disinformazione coordinata durante una crisi sanitaria o un evento politico rilevante).
Supporto amministrativo della Commissione e apertura verso l'esterno
I paragrafi 4, 5 e 6 definiscono il funzionamento operativo del CESD. La Commissione fornisce supporto amministrativo e analitico per le attività del comitato: questo significa in pratica che i servizi della Commissione (DG CNECT) elaborano documenti preparatori, analisi tecniche e bozze di pareri che i CSD esaminano e votano.
Il CESD può invitare esperti e osservatori alle proprie riunioni, comprese organizzazioni della società civile, ricercatori e rappresentanti del settore industriale. I risultati di questa cooperazione devono essere resi pubblici, rafforzando la trasparenza del processo decisionale regolamentare. Analogamente, il comitato può consultare le parti interessate e pubblicarne i risultati, aprendo il processo a input di stakeholder che non partecipano formalmente alle riunioni. Infine, il CESD adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione, regolamentando così autonomamente le proprie procedure di lavoro.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il CESD può imporre sanzioni alle piattaforme?
No. Il CESD è un organo consultivo e di coordinamento: adotta orientamenti, raccomandazioni e pareri, ma non ha poteri sanzionatori diretti. Le sanzioni sono irrogate dai coordinatori nazionali dei servizi digitali per i prestatori di loro competenza, e dalla Commissione per le VLOP e VLOSE.
Chi partecipa al CESD oltre ai coordinatori nazionali?
Il comitato è composto dai CSD nazionali come membri stabili. Altre autorità nazionali competenti possono partecipare se previsto dal diritto nazionale. Esperti, osservatori e parti interessate possono essere invitati su base non permanente. La Commissione presiede senza diritto di voto.
Che cosa sono le 'raccomandazioni' del CESD e sono vincolanti?
Le raccomandazioni del CESD non sono giuridicamente vincolanti per i CSD nazionali, ma hanno forte peso politico e orientano l'interpretazione uniforme del DSA. I CSD che si discostano dalle raccomandazioni devono giustificare la propria posizione; la Commissione può tener conto del mancato seguito nelle proprie valutazioni.
Come vengono adottate le decisioni urgenti del CESD in caso di crisi?
L'articolo 62, paragrafo 3, secondo comma, prevede che quando il comitato deve raccomandare alla Commissione misure di risposta alle crisi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, DSA, il voto deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta del presidente. Si tratta di una procedura derogatoria rispetto alla tempistica ordinaria.
Il sistema di condivisione delle informazioni (art. 85 DSA) citato nell'art. 62 è già operativo?
L'articolo 85 DSA impone alla Commissione di istituire il sistema di condivisione delle informazioni per supportare le comunicazioni tra CSD, Commissione e CESD. Il sistema fa parte dell'infrastruttura tecnica del DSA ed è operativo dalla data di piena applicazione del regolamento (17 febbraio 2024), coordinato dalla Commissione.