Art. 68 Reg. (UE) 2022/2065 — Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 Reg. (UE) 2022/2065 — Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.

2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge in locali diversi da quelli della Commissione, quest'ultima informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.

Torna in alto