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Art. 67 Reg. (UE) 2022/2065 — Richieste di informazioni

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Art. 67 Reg. (UE) 2022/2065 — Richieste di informazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3. Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. I fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6. La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.