Testo dell'articoloVigente
Art. 64 Reg. (UE) 2022/2065 – Sviluppo di competenze e capacità
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri.
2. Inoltre, la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, coordina la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento.
3. La Commissione può chiedere ai coordinatori dei servizi digitali, al comitato e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti di sostenere la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del presente regolamento.
4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione, in particolare attraverso i rispettivi coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto: perché servono competenze specifiche per vigilare sul DSA
L'articolo 64 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) si colloca nella Sezione 3 del Capo VI, dedicata alle disposizioni di cooperazione tra la Commissione europea, il Comitato europeo per i servizi digitali e i coordinatori nazionali dei servizi digitali. La norma affronta un nodo pratico spesso sottovalutato nel dibattito sul diritto digitale: la capacità tecnica e umana delle autorità di regolazione di vigilare efficacemente sui sistemi algoritmici delle grandi piattaforme.
Regolare i servizi digitali richiede competenze molto specializzate - ingegneria del software, data science, psicologia dei comportamenti online, economia delle piattaforme, diritto dell'IA - che non fanno parte del bagaglio tradizionale delle autorità amministrative nazionali. Il rischio di un «regulatory gap» tra la sofisticazione tecnologica delle piattaforme e la capacità regolatoria delle autorità è reale e documentato. L'articolo 64 tenta di colmare questo divario attraverso un approccio collaborativo a livello europeo.
Lo sviluppo di competenze e capacità dell'Unione
Il paragrafo 1 attribuisce alla Commissione il compito di sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione «se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri». Il riferimento al distacco di personale è significativo: indica che il legislatore ha inteso costruire un pool di esperti a livello europeo alimentato dalle risorse delle autorità nazionali, creando un meccanismo di circolarità della conoscenza tra livello nazionale e livello dell'Unione.
In concreto, questa disposizione legittima la Commissione a costituire team specializzati interni (ad esempio, all'interno della Direzione Generale CNECT che gestisce il Comitato europeo per i servizi digitali) e a collaborare con le autorità nazionali per il trasferimento di competenze tecniche. Il distacco di funzionari nazionali presso la Commissione contribuisce anche a creare una rete informale di contatti e a uniformare le prassi di vigilanza tra i diversi coordinatori nazionali.
Il coordinamento delle valutazioni sistemiche e del monitoraggio delle VLOP
Il paragrafo 2 attribuisce alla Commissione un ruolo di coordinamento nella valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione. Questo ruolo è particolarmente rilevante per le VLOP e i VLOSE, che per loro natura operano in modo transfrontaliero e i cui impatti (disinformazione, algoritmi di raccomandazione, rischi per la salute mentale, interferenze elettorali) non possono essere efficacemente valutati da un singolo Stato membro.
La coordinazione della Commissione non si sostituisce alle competenze sanzionatorie e di vigilanza dei coordinatori nazionali (che rimangono le autorità competenti per i fornitori stabiliti nel loro territorio), ma crea una sede condivisa per l'elaborazione di metodologie di valutazione uniformi, la condivisione di evidenze empiriche raccolte dai vari coordinatori, e l'identificazione di tendenze comuni che richiedono un intervento regolatorio coordinato.
Il riferimento alle «questioni emergenti» è particolarmente importante: il DSA è un regolamento che deve reggere nel tempo, in un settore in rapidissima evoluzione. La capacità di anticipare i rischi posti da nuove tecnologie (intelligenza artificiale generativa, realtà aumentata, nuove forme di manipolazione algoritmica) prima che diventino questioni sistemiche è essenziale per l'efficacia del sistema regolatorio.
Il coinvolgimento del Comitato e di altre istituzioni UE
Il paragrafo 3 consente alla Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali, al Comitato europeo per i servizi digitali e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti di supportare la valutazione delle questioni sistemiche. Tra le istituzioni rilevanti vi sono: l'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza), l'EPPO (Procura europea), Europol per i profili connessi alla criminalità online, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per i rischi sanitari connessi alla disinformazione sanitaria, e la Commissione elettorale europea per i rischi connessi alle campagne politiche online.
Il Comitato europeo per i servizi digitali, istituito dall'articolo 61 DSA, svolge un ruolo consultivo e di coordinamento: è composto dai coordinatori dei servizi digitali di tutti gli Stati membri e dal Garante europeo della protezione dei dati, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso è la sede naturale in cui le esperienze nazionali di vigilanza convergono per alimentare una strategia europea comune.
La cooperazione degli Stati membri e il ruolo dell'AGCOM
Il paragrafo 4 stabilisce che gli Stati membri «cooperano» con la Commissione, attraverso i rispettivi coordinatori e le altre autorità competenti, «anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità». Non si tratta di un obbligo procedurale rigido, ma di un principio di leale cooperazione che si traduce in pratiche concrete: partecipazione alle riunioni del Comitato, condivisione delle metodologie di vigilanza, segnalazione tempestiva di nuovi fenomeni osservati a livello nazionale. In Italia, l'AGCOM è il punto di contatto principale per questa cooperazione, dovendo raccordare la propria tradizione regolatoria nelle comunicazioni elettroniche con le competenze algoritmiche specificamente richieste dal DSA. Senza adeguate capacità tecniche nelle autorità di vigilanza, gli obblighi sostanziali del DSA rischiano di restare sulla carta: analoghe disposizioni si trovano nel DMA e nel Regolamento sull'IA, a conferma di una strategia europea coerente di costruzione di un apparato regolatorio all'altezza della complessità tecnologica del settore.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cosa si intende per 'capacità dell'Unione' nell'articolo 64 DSA?
Si intende il complesso di competenze tecniche, metodologiche e umane necessarie alle autorità europee (Commissione e coordinatori nazionali) per vigilare efficacemente sui servizi digitali, in particolare sugli algoritmi delle VLOP. La norma autorizza la Commissione a costruire team specializzati, anche tramite distacco di personale degli Stati membri.
Il Comitato europeo per i servizi digitali ha poteri sanzionatori?
No: il Comitato (articolo 61 DSA) ha funzioni consultive e di coordinamento. È composto dai coordinatori nazionali dei servizi digitali ed è presieduto dalla Commissione. I poteri sanzionatori appartengono ai coordinatori nazionali (per i fornitori non VLOP) e alla Commissione (per le VLOP/VLOSE).
Quali istituzioni dell'Unione possono essere coinvolte nella valutazione delle questioni sistemiche?
Il paragrafo 3 dell'articolo 64 non fornisce un elenco tassativo. Tra le più rilevanti figurano l'ENISA per la cybersicurezza, Europol per i profili di criminalità online, il Garante europeo della protezione dei dati per i profili GDPR, e le autorità settoriali competenti per i rischi specifici (salute, elezioni, tutela dei consumatori).
In cosa si distingue la valutazione 'sistemica' dalla vigilanza ordinaria?
La vigilanza ordinaria riguarda la conformità di singoli fornitori a specifici obblighi del DSA. La valutazione sistemica, ai sensi del paragrafo 2, si concentra su questioni che emergono trasversalmente su più piattaforme o in più Stati membri e che richiedono una risposta coordinata a livello europeo, come nuovi modelli di manipolazione algormica o nuovi rischi legati all'intelligenza artificiale generativa.
L'articolo 64 crea obblighi diretti per i fornitori di servizi digitali?
No: l'articolo 64 disciplina la cooperazione inter-istituzionale tra Commissione, Comitato e coordinatori nazionali. Non crea obblighi diretti per i fornitori di servizi intermediari. Gli obblighi di trasparenza e accesso ai dati per le VLOP sono disciplinati dagli articoli 39-43 e 52-76 DSA.