Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

    Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati ambientali

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma)) ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo

    9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 ; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

    2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 , le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

    3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

    4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

    6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

    7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)) .

    8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

  • Art. 27 CAD – Articolo abrogato

    Art. 27 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 39 CTS – Bilancio sociale

    Art. 39 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Bilancio sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

  • Art. 298 bis Cod. Amb. – Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio

    Art. 298 Bis Cod. Amb. – Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero; c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero; d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

    1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.

    1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finchè la conformità non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis

    2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell’atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all’Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l’emissione di aerosol acidi dalle installazioni.

    3. Le autorità competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell’atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all’Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. 3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29-undecies

    4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all’articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all’attuazione del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.

    5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico; b) l’indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; c) i risultati delle analisi; d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.

    6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell’anno civile precedente.

    6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell’attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l’assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

    6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell’attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente.

  • Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 58 ) è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024. che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).».

  • CCNL Misericordie ANPAS: tredicesima e premi 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: tredicesima e premi 2024

    Quante mensilità aggiuntive spettano ai dipendenti di Misericordie e ANPAS? C’è la quattordicesima? Come funziona l’EGR? Questa guida analizza le mensilità aggiuntive e i premi previsti dal CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede solo la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre. Non esiste una quattordicesima contrattuale a livello nazionale. L’EGR di 120 € lordi annui (luglio) integra il trattamento per chi non ha superminimi. Eventuali premi sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Mensilità aggiuntive
    13 (tredicesima; nessuna quattordicesima contrattuale)
    EGR
    120 € lordi annui a luglio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e voci economiche integrative – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Voce Importo / Modalità Erogazione Base di calcolo
    Tredicesima mensilità Pari alla retribuzione mensile base Entro il 20 dicembre Pro-quota mensile (12° della tredicesima per mese intero)
    Quattordicesima mensilità Non prevista dal CCNL nazionale Solo se introdotta da accordi aziendali
    Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) 120 € lordi annui Luglio di ogni anno Proporzionale ai mesi lavorati; esclusi i beneficiari di superminimi
    Una tantum 2024 (arretrati 2020-2021) 450 € totali (250 + 200) Giugno e settembre 2024 Erogazione una tantum; non entra nella base di calcolo TFR
    Premio di produttività / risultato Non definito dal CCNL nazionale Variabile Demandato alla contrattazione di secondo livello

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima mensilità è un diritto acquisito da tutti i lavoratori dipendenti italiani, riconosciuto dai CCNL e consolidato nella prassi. Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede che l’importo della tredicesima sia pari alla retribuzione mensile base (minimo tabellare più le voci fisse continuative, come superminimi consolidati).

    Il calcolo avviene per dodicesimi rispetto al periodo di lavoro nell’anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre):

    • Chi ha lavorato tutti i 12 mesi percepisce la tredicesima intera.
    • Chi ha lavorato, per esempio, 8 mesi percepisce 8/12 della tredicesima.
    • Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
    • I periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio e ferie non riducono la tredicesima (si computano come periodi lavorati ai fini della maturazione).

    Quattordicesima: esiste nel CCNL ANPAS-Misericordie?

    Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. La quattordicesima è un istituto presente in alcuni contratti del settore commercio (CCNL Confcommercio), del turismo, dell’agricoltura, ma non è generalizzata nel settore del Terzo Settore e del volontariato organizzato.

    Alcune organizzazioni di grandi dimensioni o alcune sedi locali potrebbero aver introdotto la quattordicesima attraverso accordi integrativi aziendali o di secondo livello. Chi intende verificare se la propria organizzazione ha previsto tale erogazione deve consultare il contratto di assunzione individuale o gli accordi integrativi eventualmente vigenti nella sede di lavoro.

    L’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva)

    L’EGR di 120 € lordi annui, erogato a luglio, è uno strumento perequativo del CCNL ANPAS-Misericordie. Garantisce un minimo di incremento economico ai lavoratori che non percepiscono già trattamenti aggiuntivi individuali. Regole principali:

    • Il lavoratore deve essere in servizio alla data di erogazione (luglio).
    • L’importo si riduce proporzionalmente per i rapporti a tempo parziale.
    • Per i rapporti iniziati o cessati in corso d’anno, si applica pro-quota (1/12 per mese intero).
    • Non spetta se il lavoratore ha già percepito nell’anno precedente trattamenti aggiuntivi (superminimi, premi, compensi straordinari fissi) di importo pari o superiore a 120 €.
    • Le organizzazioni in difficoltà economica possono concordare con la RSU la sospensione, riduzione o dilazione dell’EGR.

    L’EGR entra nella base di calcolo del TFR in quanto voce retributiva annua fissa? No: l’EGR, avendo natura perequativa e non essendo un elemento stabile della retribuzione ordinaria, non rientra normalmente nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. Verificare il testo contrattuale aggiornato per conferma.

    Una tantum 2024 e sua natura

    La firma del CCNL del 2 febbraio 2024 (per il periodo 2020-2022) ha previsto il pagamento di 450 € di una tantum a ristoro dei mancati aumenti contrattuali del biennio 2020-2021: 250 € a giugno 2024 e 200 € a settembre 2024. L’una tantum si distingue dagli aumenti tabellari ordinari: non entra nella base di calcolo del TFR e non fa parte della retribuzione continuativa. Spetta a tutti i lavoratori in forza al momento della firma, inclusi apprendisti e tempi determinati.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore, tredicesima pro-quota
    Tizio è stato assunto il 1° aprile 2025. A dicembre la tredicesima gli spetta in proporzione: 9 mesi su 12, quindi 9/12 del suo minimo tabellare B3 (1.511,15 €). Importo tredicesima = 1.511,15 € × 9/12 = 1.133,36 € lordi.
    Caia – OSS con superminimo, senza EGR
    Caia ha un superminimo individuale di 150 € mensili riconosciuto al momento dell’assunzione. A luglio 2025 non riceve l’EGR di 120 € perché nell’anno precedente ha già percepito compensi aggiuntivi (superminimo annuo = 1.800 €) superiori alla soglia di 120 €. Il superminimo è assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali a seconda di quanto pattuito al momento dell’assunzione.
    Sempronio – Infermiere con tredicesima in malattia
    Sempronio è stato in malattia per 3 mesi durante il 2025. La tredicesima gli spetta sull’intera annualità perché i periodi di malattia rientrano tra quelli che il CCNL considera utili ai fini della maturazione della tredicesima. Riceve quindi la tredicesima intera (12/12), calcolata sul minimo tabellare D2.

    Domande frequenti

    C’è la quattordicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    No. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie non prevede contrattualmente una quattordicesima mensilità. Alcune organizzazioni potrebbero averla introdotta con accordi aziendali, ma non è un diritto generalizzato dal CCNL nazionale.
    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La tredicesima deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno, in un importo pari alla retribuzione mensile base proporzionata ai mesi di servizio nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato parte dell’anno?
    Si calcola per dodicesimi: tredicesima piena / 12 × mesi lavorati. Le frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
    Cos’è l’EGR e chi ne ha diritto?
    L’EGR (120 € lordi annui, luglio) spetta ai lavoratori che non percepiscono superminimi o premi individuali aggiuntivi. È uno strumento perequativo per chi non beneficia di integrazioni economiche individuali.
    Ci sono premi di produttività nel settore ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL nazionale non definisce premi standardizzati. Eventuali premi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali), con possibile detassazione al 5% se in regime di welfare agevolato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 – Articolo 25-decies

    Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo 25-decies

    In vigore dal 04/07/2001

    (( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

  • Art. 26 CAD – Articolo abrogato

    Art. 26 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 25 TUPI: Dirigenti delle istituzioni scolastiche

    Art. 25 TUPI: Dirigenti delle istituzioni scolastiche

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Dirigenti delle istituzioni scolastiche ( Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.1 del d.lgs n.59 del 1998 ; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.1 del d.lgs n.59 del 1998 ) 1.

    Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . 131 2.

    Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.

    Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

    In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

    Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

    Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

    Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. (48) 6.

    Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

    I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

    Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

    La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.

    Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

    10.

    Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti.

    Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

    11.

    I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29.

    In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 325 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 325 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione. (45)

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

    3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse. (45)

  • Art. 38 CTS – Risorse

    Art. 38 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

    2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((…)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.)) .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.