Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 octies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative al

    Art. 7 octies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative al

    Art. 7 octies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Ai sensi dell’articolo 3, Decreto legislativo 1 giugno 2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145, alle minori minori entrate derivanti dall’introduzione del presente articolo come da articolo 1, comma 1, lettera b) del DLG 45/2020, valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

    a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

    b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

    2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

    a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

    b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea, di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

    c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

    3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

    a) il prestatore non e’ stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

    b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non e’ superato;

    c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

    4. L’opzione di cui al comma 3 e’ comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima e’ stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.”

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  • Art. 144 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Art. 144 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

    2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.

  • Art. 92 RD 12/1941 – Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

    Art. 92 RD 12/1941 – Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

  • Art. 140 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del conto

    Art. 140 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del conto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell’amministrazione interessata.

    2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

    3. Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.

    4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l’omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

    5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell’amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.

  • Art. 232 CPI – Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

    Art. 232 CPI – Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato. Nota all’art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.

  • Art. 40 D.Lgs. 198/2006 – Onere della prova

    Art. 40 D.Lgs. 198/2006 – Onere della prova ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 271 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

    Art. 271 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

  • Art. 264 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    Art. 264 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

  • Art. 41 D.Lgs. 141/2024 – Esito dei controlli a posteriori

    Art. 41 D.Lgs. 141/2024 – Esito dei controlli a posteriori

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’ufficio dell’Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.

    2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all’ufficio dell’Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

  • Art. 59 GDPR – Relazione di attività

    Articolo 59 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Relazione di attività.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 49 L. 218/1995 – Successione dello Stato

    Art. 49 L. 218/1995 – Successione dello Stato

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 111 RD 12/1941

    Art. 111 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.