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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina i limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato registrato prima del d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480.
  • Il titolare non può opporsi all'uso da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti non affini.
  • Tutela situazioni di affidamento maturate sotto la disciplina previgente.
  • Bilancia i nuovi diritti del marchio rinomato con la stabilità delle posizioni preesistenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 232 CPI — Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato. Nota all’art. 232: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.

Commento

L'articolo 232 è una norma transitoria di notevole rilevanza pratica: regola il regime applicabile ai marchi rinomati registrati prima della riforma del 1992, che ha introdotto la nozione moderna di tutela ultra-merceologica. La norma bilancia esigenze di rafforzamento della tutela con la stabilità delle posizioni costituite sotto la disciplina previgente.

Contesto della riforma del 1992

Il d.lgs. 480/1992 ha recepito la prima direttiva UE sui marchi, introducendo la nozione di marchio rinomato e una sua tutela rafforzata anche oltre il principio di specialità. Prima di tale riforma, il marchio nazionale era tutelato solo per prodotti affini a quelli per cui era registrato, anche se di grande notorietà. La riforma ha esteso la protezione a prodotti non affini quando l'uso da parte di terzi traesse indebito vantaggio o recasse pregiudizio.

Ratio della norma transitoria

Il legislatore del 1992 ha voluto evitare che la tutela estesa colpisse situazioni di uso maturate legittimamente sotto la disciplina previgente. Se un terzo aveva utilizzato per anni un segno simile a un marchio rinomato altrui per prodotti non affini, in quanto consentito dalla legge dell'epoca, sarebbe stato eccessivo travolgere retroattivamente tale uso. La norma transitoria garantisce affidamento.

Portata della limitazione

Il titolare del marchio rinomato registrato prima del 1992 non può opporsi all'uso del segno per prodotti non affini, anche se la disciplina vigente glielo consentirebbe oggi. La limitazione è tuttavia circoscritta al perimetro originario delle situazioni costituite: usi successivi e nuovi entranti rientrano nella nuova disciplina.

Effetti sul mercato

La norma ha consentito la coesistenza di marchi e segni simili in settori diversi, creando situazioni di equilibrio talvolta complesse. Il professionista che gestisce conflitti tra marchi rinomati storici deve verificare con attenzione la data di registrazione e gli usi maturati, perché la disciplina applicabile può variare significativamente.

Coordinamento con la disciplina attuale

L'attuale art. 20, comma 1, lett. c) CPI riconosce la tutela ultra-merceologica al marchio rinomato. La norma transitoria dell'art. 232 sopravvive come eccezione storica, applicabile alle sole situazioni costituite prima del 1992. La sua portata pratica è oggi limitata, ma resta rilevante per fattispecie residuali.

Domande frequenti

A quali marchi si applica l'art. 232?

Ai marchi rinomati registrati prima del d.lgs. 480/1992, in relazione agli usi di segni simili per prodotti non affini maturati sotto la disciplina previgente.

Il titolare può opporsi a nuovi entranti?

Sì, contro nuovi usi successivi al 1992 si applica la disciplina attuale del marchio rinomato; la limitazione dell'art. 232 tutela solo situazioni preesistenti.

L'art. 232 ha ancora rilievo pratico?

Sì, per fattispecie storiche residuali; richiede analisi puntuale della data di registrazione e degli usi maturati nel tempo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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