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Art. 235 CPI — Decadenza per non uso
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data. Nota all’art. 235: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.
Stesso numero, altri codici
- Art. 235 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 235 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti iniziali
- Art. 235 Codice Civile: Disconoscimento di paternità
- Articolo 235 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 235 C.d.S.: Norme transitorie relative al titolo III
- Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità