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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 140 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il deposito formale del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato in segreteria e trasmesso al giudice relatore designato dal presidente. Il deposito costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio, producendo effetti processuali immediati. La segreteria verifica annualmente il tempestivo deposito dei conti e segnala alla procura regionale i casi di omissione. La documentazione giustificativa della gestione non è trasmessa alla Corte contestualmente al conto, ma viene mantenuta presso l'amministrazione a disposizione della sezione giurisdizionale per il tempo necessario all'estinzione del giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 D.Lgs. 174/2016 — Deposito del conto

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell’amministrazione interessata.

2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

3. Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.

4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l’omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell’amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.

Commento

Il deposito del conto come atto costitutivo del giudizio

L'articolo 140 del D.Lgs. 174/2016 regola la fase cruciale del deposito del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale competente. Il comma 3 della norma è particolarmente significativo: stabilisce che «il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio». Si tratta di un effetto processuale automatico, che prescinde da qualsiasi atto formale di citazione o notificazione. L'agente che ha depositato il conto è quindi parte del giudizio di conto nella piena accezione processuale, con tutti i poteri e gli oneri che ne derivano: diritto di essere sentito, diritto di produrre documenti integrativi, dovere di rispondere alle richieste del giudice istruttore. Questa previsione segna una distinzione netta tra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità, che invece richiede un atto formale di citazione da parte del pubblico ministero.

Attestazione di parifica e trasmissione al giudice relatore

Il comma 1 richiede che il conto depositato sia «munito dell'attestazione di parifica», ossia corredato del documento che certifica l'avvenuto riscontro tra le scritture dell'agente e quelle dell'amministrazione. L'attestazione di parifica è un requisito formale indispensabile per la ricevibilità del conto: un conto sprovvisto di tale attestazione non è idoneo a produrre gli effetti del deposito formale. La segreteria, ricevuto il conto, lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. La designazione del relatore avviene prima del deposito, in modo che il giudice possa ricevere immediatamente gli atti e avviare la fase istruttoria. La procura regionale acquisisce notizia del deposito mediante accesso diretto al sistema informativo dell'anagrafe degli agenti contabili.

Conti riassuntivi per gestioni della stessa specie

Il comma 1, ultimo periodo, prevede la possibilità di riunire i conti giudiziali di più contabili di gestioni della stessa specie in uno o più conti riassuntivi, a cura dell'amministrazione interessata. Questa previsione risponde a esigenze di economicità processuale: quando più agenti svolgono la medesima tipologia di gestione (ad esempio, i cassieri di una catena di uffici postali o i tesorieri di più sedi distaccate dello stesso ente), il raggruppamento in un conto riassuntivo semplifica il giudizio senza pregiudicare la verifica individuale delle singole gestioni.

Deposito telematico e documentazione giustificativa

Il comma 2 consente che il conto sia compilato e depositato anche mediante modalità telematiche, in linea con il principio di dematerializzazione dei procedimenti giudiziari. Il comma 5 introduce una scelta di sistema rilevante: la documentazione giustificativa della gestione (allegati, giustificativi di spesa, mandati di pagamento, reversali di incasso) non viene trasmessa alla Corte dei conti insieme al conto, ma rimane presso l'amministrazione a disposizione della sezione giurisdizionale. La documentazione deve essere conservata per tutto il tempo necessario all'estinzione del giudizio di conto, che può protrarsi per anni. Solo se la Corte lo richiede espressamente, la documentazione deve essere trasmessa. Questa scelta alleggerisce il carico documentale delle sezioni e riduce i costi di trasferimento.

Il controllo annuale della segreteria e la segnalazione alla procura

Il comma 4 attribuisce alla segreteria della sezione un compito di monitoraggio annuale: essa verifica, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito dei conti. Nei casi di mancato deposito, la segreteria tramite elenco riepilogativo comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione dell'istanza per resa del conto ai sensi dell'articolo 141. Questo meccanismo chiude il ciclo di controllo: dall'anagrafe degli agenti (art. 138) al deposito del conto (art. 140), fino al giudizio coattivo (art. 141), garantendo che nessuna gestione contabile pública rimanga priva di verifica giudiziale per effetto di omissioni o ritardi.

Effetti del deposito e avvio della fase istruttoria

Una volta depositato il conto, il giudice relatore avvia la fase istruttoria, che può portare a tre possibili esiti: il discarico dell'agente per conto regolare, la pronuncia di una sentenza di condanna in caso di disavanzo o irregolarità, ovvero ulteriori approfondimenti istruttori prima della decisione. Il giudice relatore può richiedere all'amministrazione la documentazione giustificativa di cui al comma 5, acquisire informazioni dall'anagrafe degli agenti contabili, e convocare l'agente per chiarimenti. Il deposito telematico consente alla procura regionale di seguire in tempo reale l'andamento dei giudizi di conto nel proprio territorio, potendo intervenire ogni volta che emergano segnali di irregolarità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa produce giuridicamente il deposito del conto giudiziale?

Costituisce automaticamente l'agente contabile in giudizio, senza necessità di citazione, conferendogli la qualità di parte processuale.

La documentazione giustificativa si deposita insieme al conto?

No. Rimane presso l'amministrazione a disposizione della sezione giurisdizionale; viene trasmessa alla Corte solo se espressamente richiesta.

Chi controlla che tutti i conti vengano depositati in tempo?

La segreteria della sezione, che verifica annualmente il tempestivo deposito e segnala le omissioni alla procura regionale per il giudizio per resa del conto.

È possibile depositare il conto in forma telematica?

Sì, il comma 2 consente esplicitamente la compilazione e il deposito mediante modalità telematiche.

Cosa sono i conti riassuntivi?

Conti che riuniscono le gestioni di più agenti contabili della stessa specie, formati dall'amministrazione per semplificare il giudizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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