Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 – (Razzismo e xenofobia)

    Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Razzismo e xenofobia)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

    2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 28 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    Art. 28 D.Lgs. 82/2005 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)) .

    3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)) , quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma

    3. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. (( c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. ))

    3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

    4. Il titolare ((di firma elettronica)) , ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. ((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.))

  • Art. 138 L. 689/1981 – Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Art. 138 L. 689/1981 – Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale , approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    48-bis. – Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell' articolo 345 del codice di procedura penale ". "Art.

    48-ter. – Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell' articolo 625 del codice di procedura penale , il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di prosedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".

  • Indennità di accompagnamento: requisiti e importo

    L’indennità di accompagnamento è la prestazione destinata a chi, a causa di una grave disabilità, non è autosufficiente e ha bisogno di assistenza continua. A differenza di altri benefici, non guarda al reddito né all’età. Vediamo i requisiti esatti, l’importo e i rapporti con le altre prestazioni.

    I requisiti

    L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali (invalidità riconosciuta al 100%) che si trovino in una di queste condizioni:

    • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
    • incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi) e quindi bisogno di assistenza continua.

    È sufficiente una delle due condizioni. Il riconoscimento risulta dal verbale della commissione medica.

    Indipendente da reddito ed età

    Due caratteristiche la rendono particolare: non è soggetta a limiti di reddito (spetta anche a chi ha redditi elevati) e non dipende dall’età (può essere riconosciuta a minori e ad anziani, non solo a persone in età lavorativa). Serve infatti a compensare il bisogno di assistenza, non a sostituire un reddito da lavoro.

    L’importo

    L’importo è fisso e rideterminato ogni anno in base alla perequazione ISTAT; nel 2026 è pari a 551,53 euro mensili (rivalutazione +1,4%, Messaggio INPS n. 628/2026 che rettifica la Circolare INPS n. 153/2025), erogati per dodici mensilità, per un totale annuo di circa 6.618 euro. Non è collegato alla percentuale (che deve comunque essere del 100%) né al reddito: l’importo è uguale per tutti i beneficiari.

    Quando non spetta o si sospende

    L’indennità non spetta, di regola, durante i periodi di ricovero gratuito in istituto a totale carico dello Stato o di altro ente pubblico, perché in quel caso l’assistenza è già garantita. Riprende al termine del ricovero. Va inoltre comunicata tempestivamente all’INPS ogni variazione rilevante della situazione.

    Rapporti con le altre prestazioni

    L’indennità di accompagnamento si cumula con la pensione di inabilità e con altri trattamenti, perché ha natura e finalità diverse (copre l’assistenza, non il reddito). Non è invece cumulabile con altre indennità della stessa natura erogate per analoga causa (ad esempio l’indennità per i ciechi assoluti), per evitare duplicazioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento?

    Gli invalidi civili totali (100%) che non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sono in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita.

    L’indennità di accompagnamento dipende dal reddito?

    No. È indipendente dal reddito e dall’età del beneficiario: l’importo, fissato ogni anno, è uguale per tutti.

    Si cumula con la pensione di invalidità?

    Sì. Si cumula con la pensione di inabilità perché ha finalità diverse. Non si cumula invece con altre indennità della stessa natura erogate per la medesima causa.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 65 TUPI: articolo abrogato

    Art. 65 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 472 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 472 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 41 CTS – Reti associative

    Art. 41 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Reti associative

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

    2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). ((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))

    3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

    4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e con soggetti privati.

    5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

    6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 .

    7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

    8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma

    2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma

    3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

  • IMU ed eredi: l’immobile in successione

    In sintesi

    • Dal giorno di apertura della successione gli eredi diventano soggetti passivi IMU sulle quote ereditate.
    • Il calcolo avviene per quota di possesso e per mesi: il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni.
    • L’erede che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile ereditato può beneficiare dell’esenzione abitazione principale, se ne ricorrono tutti i requisiti.
    • La base imponibile si calcola partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale.
    • L’aliquota di base è lo 0,86% (8,6 per mille), ma il Comune può modificarla con delibera annuale: verificate sempre quella del vostro Comune.
    • Il versamento avviene con modello F24, codice tributo 3918 per gli immobili ordinari.

    Cosa cambia per gli eredi dopo la morte del proprietario

    Quando una persona muore, i suoi immobili entrano nell’asse ereditario e passano agli eredi. Dal punto di vista fiscale, però, la responsabilità per l’IMU (Imposta Municipale Propria, il tributo comunale sul possesso di immobili) non aspetta la chiusura formale della successione: scatta dal momento in cui la successione si apre, cioè dal giorno del decesso.

    Questo significa che gli eredi – anche prima di aver accettato formalmente l’eredità e prima che la pratica notarile sia conclusa – sono già tenuti al pagamento dell’IMU sulle quote di loro spettanza. Ogni erede è responsabile per la propria quota: se tre fratelli ereditano in parti uguali, ognuno calcola e versa l’IMU sul 33,33% dell’immobile.

    La buona notizia è che le regole ordinarie dell’IMU si applicano anche agli eredi, compresa l’esenzione per l’abitazione principale: se uno degli eredi trasferisce la propria residenza anagrafica nell’immobile ereditato e lì dimora abitualmente, per quella quota può non pagare nulla. Gli altri eredi che non abitano nell’immobile, invece, devono versare l’IMU sulla loro quota come per qualsiasi altro immobile.

    In questo articolo spieghiamo come calcolare l’imposta, quando si applica l’esenzione e cosa fare in pratica dopo il decesso.

    Moltiplicatori per categoria catastale – base imponibile IMU
    Categoria catastale Moltiplicatore
    Gruppo A (esclusa A/10) + C/2, C/6, C/7 160
    Gruppo B + C/3, C/4, C/5 140
    A/10 (uffici) e D/5 80
    Gruppo D (esclusa D/5) 65
    C/1 (negozi e botteghe) 55

    Esempio pratico

    • Tizio muore il 10 marzo. Lascia un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 800 euro) a due figli in parti uguali. Rendita rivalutata: 800 × 1,05 = 840 euro. Base imponibile: 840 × 160 = 134.400 euro. Quota di ciascun figlio: 134.400 / 2 = 67.200 euro. Con aliquota base 0,86%: 67.200 × 0,0086 = 577,92 euro l’anno per figlio. Il possesso inizia il 10 marzo: marzo (più di 15 giorni) + aprile, maggio… fino a dicembre = 10 mesi. IMU per figlio per l’anno del decesso: 577,92 / 12 × 10 = 481,60 euro. Chi dei due figli trasferisce la residenza nell’immobile ed è esente come abitazione principale non paga nulla sulla propria quota; l’altro versa 481,60 euro.

    Documenti necessari

    • Certificato di morte (per determinare la data di apertura della successione)
    • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, quota di possesso)
    • Dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate
    • Delibera comunale IMU del Comune in cui è situato l’immobile (per l’aliquota vigente)
    • Modello F24 per il versamento

    Erede che abita nell'immobile ereditato

    Scenario. Caio eredita insieme a sua sorella l’appartamento di famiglia (categoria A/3). Dopo il decesso del genitore, Caio vi trasferisce la residenza anagrafica e lì dimora stabilmente. La sorella vive altrove.

    Come si applica. Caio soddisfa i requisiti dell’esenzione abitazione principale: risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile. Sulla sua quota (50%) non deve pagare IMU. La sorella, invece, che non abita nell’immobile, è soggetta all’IMU sulla propria quota del 50%, calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune. L’esenzione si applica a una sola unità abitativa: se l’immobile non è di lusso (non rientra nelle categorie A/1, A/8, A/9), la quota di Caio è completamente esente.

    In pratica

    • Verificate la categoria catastale: A/1, A/8 e A/9 sono immobili di lusso, soggetti a IMU anche se abitazione principale (con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro).
    • La sorella versa l’IMU con F24, codice tributo 3918, indicando il codice catastale del Comune e la propria quota di possesso.

    Eredi non residenti nell'immobile ereditato

    Scenario. Tizio e sua moglie Caia ereditano una casa vacanze al mare (categoria A/7) che nessuno dei due abita come residenza principale. L’immobile resta inutilizzato.

    Come si applica. Non essendo abitazione principale per nessuno dei due eredi, l’IMU è dovuta sull’intero immobile. Ognuno calcola la propria quota (50% ciascuno) e versa l’IMU con le aliquote del Comune. Il calcolo parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 (categoria A, moltiplicatore standard). Tizio e Caia devono verificare la delibera del Comune in cui è situato l’immobile per l’aliquota esatta applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale.

    In pratica

    • Dal mese del decesso (contando il mese se il possesso dura almeno 15 giorni) inizia il vostro obbligo di versamento: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre.
    • Se nell’anno del decesso il 16 giugno è già passato quando si apre la successione, si versa tutto con il saldo di dicembre, calcolando solo i mesi di effettivo possesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando gli eredi devono pagare l'IMU?

    Dal giorno di apertura della successione, cioè dalla data del decesso. Non si aspetta la fine della pratica notarile né l’accettazione formale dell’eredità.

    Un erede che abita nell'immobile è esente dall'IMU?

    Sì, se trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile e lì dimora abitualmente. L’esenzione si applica alla sua quota. Gli altri eredi che non abitano nell’immobile continuano a pagare l’IMU sulle loro quote.

    L'immobile ereditato va dichiarato al Comune?

    Sì, se il cambio di titolarità non risulta già dalle banche dati catastali, va presentata la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la successione.

    Come si calcola l'IMU se il decesso avviene a metà anno?

    Si contano i mesi di effettivo possesso: il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni. Se il decesso avviene il 10 marzo, gli eredi contano marzo come mese intero e pagano per i mesi rimanenti fino a dicembre.

    Quale codice tributo si usa per pagare l'IMU sull'immobile ereditato?

    Per gli immobili ordinari (non di lusso, non rurali strumentali, non terreni, non aree edificabili) si usa il codice tributo 3918. Per immobili del gruppo D va usato il 3925 (quota Stato) o 3930 (incremento quota Comune). Va sempre indicato il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile.

    Cosa succede se ci sono più eredi e uno non paga la sua quota?

    Ogni erede è individualmente responsabile per la propria quota. Il mancato pagamento di uno non libera gli altri, ma non li rende nemmeno responsabili per la quota altrui. Il Comune può agire nei confronti del singolo erede inadempiente.

    Vedi anche: IMU ridotta, IMU sugli immobili strumentali, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa e Scadenze IMU.

  • Art. 237 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    Art. 237 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell' IVASS , nel Bollettino.

    2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell' IVASS , mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

    3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.

    4. L' IVASS , qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

  • Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno…

    Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

    1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

  • Art. 40 CTS – Rinvio

    Art. 40 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Rinvio

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 .

    2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Note all'art. 40: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 , si veda nelle note alle premesse. – La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991 .

  • Articolo 342 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.