Autore: Andrea Marton

  • Art. 123 D.Lgs. 174/2016 – Ricorso

    Art. 123 D.Lgs. 174/2016 – Ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.

    2. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

    3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: malattia e infortunio

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: malattia, infortunio e comporto

    Nel settore orafo la lavorazione di sostanze chimiche e metalli preziosi comporta rischi specifici per la salute: per questo il CCNL definisce con attenzione il trattamento in caso di malattia comune, malattia professionale e infortunio sul lavoro, garantendo integrazione retributiva e conservazione del posto.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede periodi di comporto differenziati per categoria e livello. Il trattamento economico integra la diaria INPS fino al 100% per i periodi indicati dal contratto. Per la malattia professionale la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità INAIL. Il rinnovo 2026 ha migliorato le tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    L. 300/1970 (art. 5); D.Lgs. 151/2001; T.U. INAIL D.P.R. 1124/1965

    Tabella riepilogativa del comporto

    Periodo di comporto per malattia – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Categoria Livello Comporto ordinario Trattamento economico
    Impiegati Tutti 3 mesi (conservazione del posto) 100% retribuzione netta per contratto
    Operai 5–6 4 settimane 100% dal 4° al 150° giorno (integrazione datoriale)
    Operai 4 6 settimane 100% dal 4° al 150° giorno
    Operai 2–3 7 settimane 100% dal 4° al 150° giorno
    Malattia professionale Tutti Durata indennità INAIL Integrazione fino alla retribuzione ordinaria

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore malato conserva il diritto alla propria posizione lavorativa. Al suo superamento il datore può recedere dal contratto, con obbligo di preavviso e liquidazione del TFR. Il rinnovo 2026 ha introdotto tutele aggiuntive per lavoratori con disabilità e malattie gravi ai sensi della L. 106/2025.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore assente per malattia deve rispettare precisi obblighi di legge e contrattuali:

    • Comunicazione tempestiva: il lavoratore deve avvertire il datore (o il responsabile diretto) dell’assenza al più presto, possibilmente prima dell’orario di inizio del turno.
    • Certificato medico telematico: il medico curante trasmette il certificato all’INPS in via telematica, comunicando al lavoratore il numero di protocollo. Il lavoratore comunica tale numero al datore di lavoro.
    • Reperibilità: il lavoratore deve essere reperibile durante le fasce di controllo fiscale (ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per le visite di verifica dell’INPS. L’assenza ingiustificata alla visita può comportare la perdita parziale o totale dell’indennità di malattia.

    Trattamento economico della malattia: legge e CCNL a confronto

    La legge (R.D. 1928/1942 per gli impiegati e la normativa INPS per gli operai) stabilisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di assenza e al 66,66% dal 21° al 180° giorno. I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS.

    Il CCNL migliora questa disciplina di legge prevedendo che il datore integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione contrattuale netta per i periodi di comporto indicati dal contratto stesso. Questa integrazione aziendale è un obbligo contrattuale: il datore non può esimersi dal versarla.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Nel settore orafo e della gioielleria i rischi professionali più diffusi includono l’esposizione a sostanze chimiche (acidi, solventi usati nella lavorazione dei metalli), inalazione di polveri metalliche, rischi ergonomici nelle lavorazioni di precisione e rischi connessi all’uso di fiamme ossidrica o laser. Per questi rischi è fondamentale la copertura INAIL.

    In caso di infortunio sul lavoro:

    • I primi 3 giorni sono a carico del datore (retribuzione al 100%).
    • Dal 4° giorno l’INAIL eroga un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno.
    • Il CCNL integra tali indennità fino alla retribuzione ordinaria e garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

    Per la malattia professionale (riconosciuta dall’INAIL), la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità di inabilità temporanea, senza i limiti di comporto ordinari. Al termine, se residua un’inabilità permanente, il lavoratore ha diritto a una rendita INAIL.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio (liv. 5), malattia comune di 3 settimane
    Tizio si ammala per 21 giorni. I primi 3 giorni di carenza non sono coperti dall’INPS: il CCNL prevede che il datore li integri comunque, portando la retribuzione al 100% già dalla prima assenza. Dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50%, integrato dal datore al 100%. Dal 21° giorno l’INPS eroga il 66,66%, integrato dal datore al 100%. Tizio rientra prima del termine del comporto (4 settimane) e il suo posto non è a rischio.
    Caia — Impiegata, assenza prolungata per malattia
    Caia è assente per malattia da 11 settimane su un comporto di 3 mesi. Mancano 2 settimane alla scadenza del comporto. Il medico le certifica ulteriori 4 settimane di prognosi: il datore la avvisa che, al superamento del comporto, avrà diritto al recesso (licenziamento per superamento del comporto) con obbligo di preavviso e liquidazione del TFR. Caia si rivolge alla FIOM-CGIL per verificare se la sua patologia rientri nelle malattie gravi tutelate dalla L. 106/2025, che estende il comporto.
    Sempronio — Infortunio sul lavoro in fonderia
    Sempronio subisce ustioni alle mani durante la fusione di una lega preziosa. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni sono retribuiti dal datore al 100%; dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità, integrata dal datore. Sempronio è assente 6 settimane: il posto è garantito per tutta la durata dell’inabilità INAIL, senza limiti di comporto ordinari.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Orafi Argentieri?
    La durata del comporto varia per categoria: per gli impiegati è di almeno 3 mesi; per gli operai varia in base al livello, da 4 settimane (liv. 5-6) a 7 settimane (livelli 2-3). Il rinnovo 2026 ha esteso il comporto per lavoratori con disabilità o malattie gravi.
    Il datore di lavoro integra l’indennità INPS in caso di malattia?
    Sì. Il CCNL prevede un’integrazione aziendale che porta la retribuzione netta al 100% per i periodi indicati dal contratto. La base è l’indennità di malattia INPS, integrata dal datore fino a raggiungere il 100% della retribuzione contrattuale netta.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’infortunio è coperto dall’INAIL. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla normale retribuzione per i periodi di assenza e garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta dall’INAIL.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce di controllo (10:00-12:00 e 17:00-19:00).
    La malattia professionale è trattata diversamente?
    Sì. Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità di inabilità temporanea, indipendentemente dai limiti ordinari del comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 27-bis DPR 448/1988 – Percorso di rieducazione del minore

    Art. 27-bis DPR 448/1988 – Percorso di rieducazione del minore

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

    2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell’amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell’indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l’udienza in camera di consiglio per deliberare sull’ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

    3. Il giudice, sentiti l’imputato e l’esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l’ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

    4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l’udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

    5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall’ articolo 453 del codice di procedura penale. L’ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

    6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell’imputato e dell’esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall’ articolo 453 del codice di procedura penale.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore riceve l’indennita INPS integrata dal datore fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, secondo quanto previsto dal CCNL Carta. Il periodo di comporto (oltre il quale scatta il rischio di licenziamento) e fissato in 12 mesi nell’arco di un triennio per gli operai, 18 mesi per gli impiegati. L’infortunio sul lavoro e coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale a carico del datore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia e infortunio CCNL Carta e Cartotecnica
    Periodo Integrazione datoriale Note
    Malattia: 1-3° giorno (carenza INPS) 100% retribuzione netta CCNL copre i giorni di carenza
    Malattia: 4°-180° giorno Integra INPS fino al 100% INPS paga 50-66,7%; differenza a carico azienda
    Malattia: 181°-365° giorno Integra fino al 50% Riduzione progressiva dell’integrazione
    Infortunio sul lavoro: 1° giorno 100% Giornata dell’infortunio a carico datore
    Infortunio: 2°-4° giorno Integra INAIL fino al 100% INAIL paga 60% dal 1° giorno
    Infortunio: dal 5° giorno Integra INAIL fino al 100% INAIL paga 75% dal 91° giorno

    Comporto: calcolo e conseguenze

    Il periodo di comporto e il limite massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore puo procedere al licenziamento per superamento del comporto, senza obbligo di preavviso ma con TFR. Il CCNL Carta fissa il comporto in:

    • Operai: 12 mesi nell’arco di un triennio (comporto per sommatoria).
    • Impiegati: 18 mesi nell’arco di un triennio.

    Il comporto per sommatoria considera tutte le assenze per malattia nel triennio precedente, non solo l’ultimo episodio. Il lavoratore ha diritto a essere informato del raggiungimento del limite contrattuale prima del licenziamento.

    Il lavoratore affetto da malattia grave (oncologica, cronica invalidante) puo chiedere l’aspettativa non retribuita al termine del comporto, ai sensi dell’art. 2110 c.c. e delle tutele di legge (L. 68/1999 per disabilita).

    Integrazione malattia: meccanismo

    Durante la malattia l’INPS eroga un’indennita giornaliera pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 e al 66,7% dal 21° giorno. Il CCNL Carta prevede che il datore integri questa indennita fino al 100% della retribuzione netta per i primi 180 giorni.

    I tre giorni di carenza (primo, secondo e terzo giorno di malattia, non coperti dall’INPS) sono a carico del datore ai sensi del CCNL, assicurando al lavoratore la continuita retributiva. La carenza INPS non si applica ai ricoveri ospedalieri.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’INAIL eroga l’indennita giornaliera temporanea (60% della retribuzione dal 1° al 90° giorno, 75% dal 91°). Il CCNL Carta prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione netta per l’intera durata dell’inabilita temporanea assoluta.

    Nelle cartiere, i rischi specifici di infortunio includono gli impianti di processo ad alta temperatura, i macchinari in movimento continuo e l’esposizione a prodotti chimici (biocidi, collanti, patinanti). La sorveglianza sanitaria INAIL e obbligatoria per le lavorazioni a rischio.

    Visita di controllo e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore in malattia e tenuto a:

    • Comunicare l’assenza al datore entro il primo giorno (di norma prima dell’inizio del turno o entro le ore 10).
    • Essere reperibile nelle fasce orarie di controllo fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).
    • Inviare il certificato medico telematico (il medico curante lo trasmette direttamente all’INPS).

    La mancata reperibilita alla visita fiscale, senza giustificato motivo, determina la perdita dell’indennita INPS per i giorni di assenza ingiustificata e puo costituire illecito disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia di 30 giorni
    Tizio (operaio livello 5, ~1.800 euro lordi) si ammala per 30 giorni. INPS eroga indennita per i giorni 4-30 (27 giorni: 50% per i giorni 4-20, 66,7% dal 21°). Il CCNL Carta prevede l’integrazione datoriale fino al 100%; Tizio riceve l’intera retribuzione netta per tutti i 30 giorni.
    Caia – Infortunio in produzione
    Caia (livello 6) subisce un infortunio alla mano per contatto con un macchinario. Ricoverata 2 giorni, poi inabilita per 45 giorni. La giornata dell’infortunio e retribuita al 100% dal datore; i successivi 44 giorni vedono l’INAIL erogare il 60% e il CCNL l’integrazione fino al 100%.
    Sempronio – Superamento del comporto
    Sempronio (operaio livello 3) ha totalizzato 11 mesi di assenze per malattia nel triennio. L’azienda lo avvisa per iscritto del raggiungimento imminente del limite di 12 mesi. Sempronio presenta la documentazione di una malattia cronica; l’azienda valuta l’aspettativa non retribuita e il possibile inquadramento come lavoratore con disabilita (L. 68/1999).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Carta?
    12 mesi nel triennio per gli operai, 18 mesi per gli impiegati. Si calcola per sommatoria di tutti gli episodi di malattia nel triennio.
    I giorni di carenza malattia sono pagati?
    Si: il CCNL Carta prevede che il datore copra i tre giorni di carenza non indennizzati dall’INPS, garantendo la continuita retributiva.
    Cosa succede dopo il comporto?
    Il datore puo recedere dal rapporto per superamento del comporto, senza obbligo di preavviso ma con liquidazione del TFR. Il licenziamento e illegittimo se non preceduto dall’avviso del raggiungimento del limite.
    L'infortunio sul lavoro sospende il comporto?
    Si: le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto per malattia comune.
    Qual e la fascia di reperibilita per la visita fiscale?
    Le fasce obbligatorie di reperibilita INPS sono 10-12 e 17-19, escluse domeniche e festivi. In caso di ricovero o visita medica il lavoratore deve documentare l’assenza dalla fascia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 Reg. (UE) 2022/2065 – Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

    Art. 58 Reg. (UE) 2022/2065 – Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

    2. A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

    3. La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

    a) il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11;

    b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

    c) qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

    4. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.

    5. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

  • Art. 94 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri delle autorità competenti

    Art. 94 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri delle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli da II a VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

    a) di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;

    b) di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    c) di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

    d) di rendere pubbliche, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività interessati al fine di garantire la tutela degli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

    e) di rendere di dominio pubblico il fatto che un prestatore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

    f) di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del prestatore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei clienti, in particolare dei detentori al dettaglio;

    g) di imporre il trasferimento dei contratti esistenti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all’articolo 64, previo accordo dei clienti e del prestatore di servizi per le cripto-attività al quale devono essere trasferiti i contratti;

    h) qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

    i) di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, di modificare il loro White Paper sulle cripto-attività o di modificare ulteriormente il loro White Paper sulle cripto-attività modificato, qualora ritengano che il White Paper sulle cripto-attività o il White Paper sulle cripto-attività modificato non contenga le informazioni richieste dagli articoli 6, 19 o 51;

    j) di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, di modificare le loro comunicazioni di marketing, qualora ritengano che le comunicazioni di marketing non siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 29 o 53 del presente regolamento;

    k) di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o agli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la stabilità finanziaria o per la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

    l) di sospendere l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    m) di vietare l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

    n) di sospendere, o esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione sospenda la negoziazione di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    o) di vietare la negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano fondati motivi di sospettare che sarebbe violato;

    p) di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    q) di imporre agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, agli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, di cessare o sospendere le comunicazioni di marketing per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    r) di rendere di dominio pubblico il fatto che un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica non adempie i propri obblighi a norma del presente regolamento;

    s) di rendere pubbliche, o esigere che l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o l’emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione della cripto-attività offerta al pubblico o ammessa alla negoziazione al fine di garantire la tutela degli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio, o il regolare funzionamento del mercato;

    t) di sospendere o imporre al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere le cripto-attività dalla negoziazione qualora ritengano che la situazione dell’offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività o dell’emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei possessori di cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

    u) qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token di moneta elettronica senza autorizzazione o che una persona stia offrendo cripto-attività o chiedendo l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8, di ordinare la cessazione immediata dell’attività senza preavviso o imposizione di un termine;

    v) di adottare qualsiasi tipo di misura per garantire che un offerente o una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica o un prestatore di servizi per le cripto-attività rispetti il presente regolamento, anche chiedendo la cessazione di qualsiasi pratica o condotta che le autorità competenti reputino contraria al presente regolamento;

    w) di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma;

    x) di esternalizzare verifiche o indagini a revisori o esperti;

    y) di imporre la rimozione di una persona fisica dall’organo di amministrazione di un emittente di un token collegato ad attività o di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

    z) di chiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità della sua posizione o esposizione in relazione a cripto-attività;

    aa) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare la violazione del presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danneggiare gravemente gli interessi dei clienti o dei possessori di cripto-attività, di adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendo a soggetti terzi o a un’autorità pubblica di attuare tali misure, per: i) rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’interfaccia online; ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo; i) rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’interfaccia online; ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;

    i) rimuovere i contenuti o limitare l’accesso a un’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai clienti e ai possessori di cripto-attività quando accedono a un’interfaccia online;

    ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o

    iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;

    ab) imporre a un emittente di un token collegato ad attività o di token di moneta elettronica, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 3, o dell’articolo 58, paragrafo 3, di introdurre un importo nominale minimo o di limitare l’importo emesso.

    2. I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli offerenti, alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, agli emittenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, non pregiudicano i poteri conferiti alle medesime o ad altre autorità di vigilanza per quanto riguarda tali soggetti, compresi i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE e i poteri di vigilanza prudenziale conferiti alla BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    3. Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti, oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

    a) di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

    b) di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, ove necessario, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

    c) di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato;

    d) di riferire fatti ai fini della promozione dell’azione penale;

    e) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini dell’indagine su una violazione degli articoli da 88 a 91;

    f) di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

    g) di imporre un divieto temporaneo all’esercizio dell’attività professionale;

    h) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

    4. Se necessario, in base al diritto nazionale, l’autorità competente può chiedere all’autorità giudiziaria competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

    a) direttamente;

    b) in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

    c) sotto la propria responsabilità, mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

    d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

    6. Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di esercitare i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

    7. La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

  • Art. 18 GDPR – Diritto di limitazione di trattamento

    Articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto di limitazione di trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela

    Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela

    Art. 75 c.c. – Linee della parentela

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

  • Art. 55 D.Lgs. 141/2024 – Interessi passivi

    Art. 55 D.Lgs. 141/2024 – Interessi passivi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 104 RD 12/1941 – Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione

    Art. 104 RD 12/1941 – Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

  • Art. 113 D.Lgs. 196/2003 – Raccolta di dati e pertinenza

    1. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
  • Sistema tavolare: casi pratici art. 20 Imposte Ipo/Catastali

    L’art. 20 del D.Lgs. 347/1990 è una norma di coordinamento che preserva il sistema tavolare nelle ex province austro-ungariche, mantenendo il regime pubblicitario costitutivo del R.D. 49/1929 pur assoggettando le formalità alle stesse imposte ipotecaria e catastale vigenti nel resto d’Italia. Nelle pagine seguenti si illustrano i casi pratici più ricorrenti per chi opera o acquista immobili in Trentino-Alto Adige, Trieste, Gorizia e nelle zone tavolari della provincia di Udine. Per il testo dell’articolo e il commento normativo completo si rimanda alla scheda art. 20 D.Lgs. 347/1990 su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 dispone che restano ferme le disposizioni del R.D. 28 marzo 1929, n. 49 – il testo che ha codificato il sistema tavolare in Italia – per tutte le formalità relative agli immobili situati nei territori ad esso soggetti. Si tratta di una norma di salvaguardia territoriale: il legislatore del 1990, nel riordinare le imposte ipotecaria e catastale, ha scelto di non travolgere un sistema pubblicitario consolidato da oltre un secolo, limitandosi a garantire l’uniformità del prelievo tributario. Le aliquote e le misure fisse previste dal TU 347/1990 si applicano quindi anche nelle zone tavolari, mentre le procedure di iscrizione (intavolazioni, annotazioni, iscrizioni ipotecarie) continuano a seguire il rito del libro fondiario e il controllo del giudice tavolare.

    Ambito di applicazione e differenze con la trascrizione ordinaria

    Il sistema tavolare vige nelle province autonome di Trento e Bolzano, nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia e in alcune zone della provincia di Udine (Tarvisiano, Canal del Ferro, Valli del Natisone). Fuori da questi territori si applica il sistema della trascrizione di diritto comune (libro VI del Codice civile).

    La differenza pratica è sostanziale: nel sistema ordinario il diritto reale si trasferisce con il consenso delle parti (art. 1376 c.c.) e la trascrizione ha effetto meramente dichiarativo verso i terzi; nel sistema tavolare, invece, l’intavolazione ha effetto costitutivo – il diritto non si trasferisce finché il decreto del giudice tavolare non dispone l’iscrizione nel libro fondiario. Questa distinzione non incide sulle imposte dovute: la misura è identica in tutto il territorio nazionale.

    Profili operativi: dalle formalità tavolari al pagamento delle imposte

    L’atto notarile viene presentato all’Ufficio del Libro Fondiario presso il Tribunale competente con la domanda tavolare. Il giudice tavolare verifica la regolarità dell’atto e, se non rileva ostacoli, emette il decreto di intavolazione: solo da quel momento il trasferimento è perfezionato. Le imposte ipotecaria e catastale vengono liquidate all’atto secondo le aliquote del TU 347/1990 – esattamente come per gli atti soggetti a trascrizione ordinaria. Questo doppio binario (procedura tavolare + regime fiscale comune) è il cuore applicativo dell’art. 20.

    Caso 1: Compravendita di appartamento a Bolzano tra privati

    Scenario. Tizio vende a Caia un appartamento sito in Bolzano al prezzo di 320.000 euro. Entrambe le parti sono privati non imprenditori. Il rogito viene stipulato davanti a un notaio con sede nella provincia di Bolzano e viene presentato all’Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano per l’intavolazione.

    Come si legge l’art. 20. L’art. 20 conferma che l’intavolazione del trasferimento è la formalità rilevante ai fini dell’imposta ipotecaria in luogo della trascrizione ordinaria. Le aliquote sono tuttavia identiche: imposta ipotecaria fissa pari a 50 euro e imposta catastale fissa pari a 50 euro (regime prima casa), oppure 2% + 1% sul valore catastale rivalutato (regime ordinario). La natura costitutiva dell’intavolazione non muta la base imponibile né l’aliquota.

    • Verificare se Caia matura i requisiti prima casa (residenza o lavoro nel comune di Bolzano entro 18 mesi): in caso affermativo si applicano le misure fisse di 50 + 50 euro.
    • In assenza di agevolazione prima casa, calcolare la base imponibile sul valore catastale rivalutato (rendita × 126) e applicare 2% (ipotecaria) + 1% (catastale).
    • Il notaio provvede all’autoliquidazione e al versamento tramite modello F24 al momento dell’atto.
    • Consegnare all’Ufficio del Libro Fondiario copia dell’atto e ricevuta di versamento delle imposte.
    • Attendere il decreto del giudice tavolare: solo con il decreto l’intavolazione è perfezionata e Caia diventa proprietaria a tutti gli effetti.

    Caso 2: Costituzione di ipoteca su immobile tavolare per mutuo bancario

    Scenario. Sempronio contrae un mutuo di 200.000 euro con una banca per acquistare un capannone artigianale nel comune di Trieste. La banca richiede la costituzione di ipoteca di primo grado sull’immobile. L’immobile è iscritto nel libro fondiario del Tribunale di Trieste.

    Come si legge l’art. 20. Nel sistema tavolare l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione (non trascrizione) nel libro fondiario, sempre con decreto del giudice tavolare. L’art. 20 stabilisce che anche questa formalità è soggetta all’imposta ipotecaria del TU 347/1990: per i mutui bancari destinati all’acquisto di immobili strumentali si applica l’aliquota del 2% sull’importo del mutuo.

    • Il notaio stipula l’atto di mutuo con contestuale atto di concessione ipotecaria e lo presenta al libro fondiario.
    • L’imposta ipotecaria pari al 2% di 200.000 euro = 4.000 euro è versata dalla banca (sostituto d’imposta) con addebito al mutuatario secondo le condizioni contrattuali.
    • Non è dovuta imposta catastale sull’iscrizione di ipoteca (la catastale si applica ai trasferimenti di proprietà, non alle garanzie reali).
    • Verificare con il notaio se l’immobile è correttamente identificato nel libro fondiario con il numero di partita tavolare e la particella catastale corrispondente.

    Caso 3: Donazione di immobile tavolare con riserva d’usufrutto

    Scenario. Caio, residente a Trento, dona alla figlia Mevia un appartamento sito in Trento riservandosi l’usufrutto vitalizio. L’immobile ha una rendita catastale di 800 euro. Caio ha 70 anni.

    Come si legge l’art. 20. La donazione con riserva di usufrutto determina due formalità tavolari distinte: l’intavolazione del diritto di nuda proprietà in capo a Mevia e l’annotazione del diritto di usufrutto in capo a Caio. L’art. 20 mantiene applicabili le aliquote del TU 347/1990: imposta ipotecaria al 2% e catastale all’1% sul valore della quota trasferita (nuda proprietà), calcolato secondo le tabelle dell’art. 46 D.Lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni).

    • Determinare il valore dell’usufrutto vitalizio: coefficiente tabellare 40% per età del donante 70 anni (rif. art. 46 D.Lgs. 346/1990 e tabelle allegate); valore nuda proprietà = 60% del valore venale.
    • Calcolare la base imponibile per le imposte ipo/catastali sulla quota della nuda proprietà (non sull’intero valore).
    • Presentare all’Ufficio del Libro Fondiario sia l’atto di donazione sia la domanda di annotazione dell’usufrutto.
    • Attendere il decreto tavolare che dispone l’intavolazione della nuda proprietà e l’annotazione dell’usufrutto: solo da quel momento il trasferimento è giuridicamente perfezionato.

    Caso 4: Acquisto di immobile in zona tavolare da parte di soggetto residente fuori territorio

    Scenario. Tizia, residente a Milano, acquista una casa vacanze nel comune di Gorizia. Il prezzo è 180.000 euro. Tizia non intende trasferire la residenza a Gorizia né stabilirvi il proprio centro di attività lavorativa.

    Come si legge l’art. 20. L’acquisto è soggetto alle imposte ipo/catastali del TU 347/1990 con le aliquote ordinarie (non prima casa), poiché Tizia non matura i requisiti agevolativi. La formalità tavolare (intavolazione presso il Tribunale di Gorizia) è equivalente fiscalmente alla trascrizione ordinaria: nessuna differenza di aliquota. La circostanza che il libro fondiario sia tenuto dal Tribunale e non dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari non incide sul regime tributario.

    • Imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale rivalutato (rendita × 126); verificare la rendita catastale dell’immobile nel catasto del comune di Gorizia.
    • Imposta catastale: 1% sulla medesima base imponibile.
    • Il notaio provvede alla liquidazione e al versamento prima del deposito dell’atto al libro fondiario.
    • Gli interessi passivi su eventuale mutuo per l’acquisto sono detraibili solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale: condizione non verificata nel caso di Tizia.

    Caso 5: Cancellazione di ipoteca tavolare dopo estinzione del mutuo

    Scenario. Mevio ha estinto anticipatamente un mutuo fondiario su un immobile situato a Rovereto (TN). La banca rilascia quietanza di estinzione. Mevio vuole cancellare l’iscrizione ipotecaria dal libro fondiario.

    Come si legge l’art. 20. La cancellazione dell’ipoteca nel sistema tavolare avviene mediante cancellazione dell’iscrizione nel libro fondiario, a seguito di domanda presentata con la quietanza della banca. L’art. 20 fa sì che si applichino le regole del TU 347/1990: la cancellazione di ipoteca non è soggetta a nuova imposta ipotecaria (l’imposta si paga all’atto dell’iscrizione, non alla cancellazione). Non è dovuta alcuna imposta per questa formalità.

    • Dopo l’estinzione del mutuo, la banca è obbligata a rilasciare quietanza (atto unilaterale di assenso alla cancellazione) entro 30 giorni ai sensi dell’art. 40-bis D.Lgs. 385/1993 (TUB).
    • Presentare la quietanza all’Ufficio del Libro Fondiario del Tribunale di Rovereto con domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
    • Nessun versamento di imposta ipotecaria è richiesto per la cancellazione: verificare solo l’eventuale diritto fisso di segreteria del Tribunale.
    • Conservare il decreto del giudice tavolare che dispone la cancellazione: è il documento che certifica la liberazione del bene dall’ipoteca nel registro pubblico.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve verificare: (a) se il comune in cui è situato l’immobile rientra nel territorio tavolare (libro fondiario presso il Tribunale, non Conservatoria); (b) se il notaio ha esperienza con gli atti tavolari, poiché le formalità procedurali differiscono dal sistema ordinario; (c) se i tempi del decreto tavolare possono incidere sulla pianificazione dell’operazione. Dal punto di vista fiscale non vi sono differenze rispetto al sistema ordinario, ma il professionista abilitato che assiste la parte deve conoscere la distinzione tra intavolazione, annotazione e iscrizione per qualificare correttamente la formalità.

    Norme e fonti

    • Art. 20, D.Lgs. 28 ottobre 1990, n. 347 – Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale
    • R.D. 28 marzo 1929, n. 49 – Disposizioni sul libro fondiario (sistema tavolare)
    • Art. 1376 c.c. – Contratto con effetti reali (sistema ordinario a confronto)
    • Art. 46, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Determinazione valore usufrutto e nuda proprietà
    • Art. 40-bis, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) – Cancellazione ipoteca dopo estinzione mutuo
    • D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 – Riordino imposte ipo/catastali (art. 86: recepimento tavolare dal 2027)

    Domande frequenti

    Un immobile a Bolzano costa di più in termini di imposte ipo/catastali rispetto a uno a Bologna?

    No. L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 garantisce l’uniformità del prelievo: le aliquote e le misure fisse sono identiche in tutto il territorio nazionale. La differenza riguarda solo la procedura di pubblicità immobiliare (intavolazione tavolare anziché trascrizione), non il carico fiscale.

    Cos’è concretamente il giudice tavolare e come incide sui tempi dell’atto?

    Il giudice tavolare è un magistrato del Tribunale che, nel sistema tavolare, verifica la regolarità formale e sostanziale dell’atto prima di disporre l’iscrizione nel libro fondiario. I tempi del decreto variano da pochi giorni a qualche settimana a seconda del carico del Tribunale. Rispetto alla trascrizione ordinaria (effettuata in conservatoria in pochi giorni), i tempi tavolari possono essere leggermente più lunghi ma offrono una maggiore certezza del titolo: una volta emesso il decreto, l’iscrizione è incontestabile salvo cause di nullità dell’atto sottostante.

    Nella compravendita prima casa in zona tavolare si applica l’agevolazione normalmente?

    Sì. Le agevolazioni prima casa (imposte fisse di 200 euro per gli atti soggetti a IVA, oppure 2% di registro + 50+50 euro di ipo/catastale per gli atti soggetti a imposta di registro) si applicano alle medesime condizioni richieste dalla normativa generale. La circostanza che l’atto venga intavolato nel libro fondiario anziché trascritto in conservatoria non preclude né modifica il regime agevolato.

    L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 è destinato a essere abrogato?

    Il D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 ha avviato il riordino delle imposte ipo/catastali: il nuovo art. 86 di tale decreto recepirà la disciplina tavolare dal 2027, assorbendo il contenuto dell’attuale art. 20. Fino a quella data l’art. 20 rimane pienamente in vigore e applicabile a tutti gli atti tavolari.