Autore: Andrea Marton

  • Art. 891 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile in pericolo

    Art. 891 Codice della Navigazione – Abbandono dell’aeromobile in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante non può ordinare l'abbandono dell'aeromobile in pericolo se non dopo l'inutile esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarlo. Il comandante deve abbandonare l'aeromobile per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

  • Art. 127 TUIR: Responsabilità

    Art. 127 TUIR: Responsabilità

    Art. 127 TUIR – Responsabilità (1) (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 8

    “1. La societa’ o l’ente controllante e’ responsabile:

    a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122;

    b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attivita’ di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attivita’ di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto;

    c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122;

    d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

    2. Ciascuna societa’ controllata che partecipa al consolidato e’ responsabile:

    a) solidalmente con l’ente o societa’ controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attivita’ di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attivita’ di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

    b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attivita’ di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attivita’ di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

    c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).

    3. (Comma abrogato)

    4. L’eventuale rivalsa della societa’ o ente controllante nei confronti delle societa’ controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa’ controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita’ di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 21 D.Lgs. 148/2015 – Causali di intervento

    Art. 21 D.Lgs. 148/2015 – Causali di intervento

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà.

    2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva ovvero a gestire processi di transizione e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze, del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.

    3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

    4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all’esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell’importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma.

    5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell’ articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti di cui al primo periodo devono specificare le modalità con le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente

    6. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 274-octies D.Lgs. 209/2005 – (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

    Art. 274-octies D.Lgs. 209/2005 – (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

    2. 2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi: a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

    3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

    4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

    5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

    ))

  • Art. 52 T.U. Stupefacenti – Procedura di importazione e controlli doganali

    Art. 52 T.U. Stupefacenti – Importazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.

    2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

    3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme alla con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento in pari campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

    4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore. Torna al sommario

  • Art. 57 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della temporanea custodia

    Art. 57 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della temporanea custodia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell’accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

  • Art. 254 DPR 495/1992

    Art. 254 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

  • Entrata in vigore TUE: casi pratici art. 138 D.P.R. 380/2001

    L’art. 138 del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) è la norma di chiusura del Testo Unico: fissa la data di entrata in vigore e ne sancisce l’obbligatorietà generale. Una duplice proroga ha spostato l’efficacia dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, creando una lunga stagione di incertezza normativa con conseguenze concrete per operatori, amministrazioni e parti nei procedimenti edilizi.

    Quadro normativo

    Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245. L’art. 138 ne fissava l’entrata in vigore al 1° gennaio 2002, in deroga alla ordinaria vacatio legis di quindici giorni (art. 73 Cost.). Due proroghe successive hanno modificato questa data: il D.L. 411/2001 (conv. L. 463/2001) ha differito l’efficacia al 30 giugno 2002; il D.L. 122/2002 (conv. L. 185/2002) l’ha ulteriormente spostata al 30 giugno 2003. Solo da questa data il TUE ha sostituito le discipline previgenti elencate nell’art. 136.

    Ambito di applicazione

    L’art. 138 TUE non regola istituti edilizi sostanziali, ma definisce il momento a partire dal quale l’intero impianto del decreto presidenziale acquisisce forza vincolante per tutte le amministrazioni, i privati e i giudici. La norma ha efficacia orizzontale: incide su titoli abilitativi, sanzioni, rapporti con i regolamenti edilizi locali e legittimazione processuale. Durante il periodo transitorio (ottobre 2001 – giugno 2003) convivevano il testo già pubblicato e la normativa previgente ancora in vigore, con evidenti difficoltà applicative.

    Profili operativi

    La doppia proroga ha posto tre ordini di problemi. Primo: quale regime applicare nelle pratiche in istruttoria (vecchia concessione edilizia o nuova terminologia TUE). Secondo: la validità dei titoli già rilasciati, che restano efficaci senza necessità di conversione. Terzo: la disciplina delle sanzioni per abusi: quelle anteriori al 30 giugno 2003 seguono la normativa previgente (L. 47/1985), quelle successive il TUE. Queste distinzioni rilevano ancora oggi in sede di sanatoria, contenzioso su titoli storici e due diligence urbanistica nelle compravendite.

    Caso 1: Concessione edilizia rilasciata nel gennaio 2002 – quale regime applicare?

    Scenario. Tizio presenta domanda di concessione edilizia al Comune di Bergamo nel novembre 2001. Il titolo viene rilasciato il 15 gennaio 2002. La concessione viene rilasciata con riferimento alla L. 10/1977 e al D.P.R. 445/2000 (vecchio regime). Tizio si chiede se il titolo sia valido o se debba essere convertito in permesso di costruire ai sensi del TUE.

    Come si legge l’art. 138. Al 15 gennaio 2002 il TUE non era ancora in vigore: la prima proroga (D.L. 411/2001 conv. L. 463/2001) aveva spostato l’efficacia al 30 giugno 2002. La concessione edilizia rilasciata sotto il vecchio regime è pertanto valida e produce pieno effetto abilitativo. L’art. 138 TUE – letto in combinato con le disposizioni transitorie implicite nelle leggi di proroga – non impone alcuna conversione nominale del titolo, il quale equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire TUE.

    • Conservare la concessione edilizia originale con la ricevuta di pagamento degli oneri concessori.
    • In caso di compravendita, inserire nell’atto il riferimento alla concessione edilizia come titolo abilitativo valido equivalente al permesso di costruire TUE.
    • Verificare il certificato di agibilità o abitabilità: anche questi atti anteriori al TUE restano pienamente efficaci.

    Caso 2: Abuso edilizio commesso nel primo semestre 2002 – quale normativa sanzionatoria?

    Scenario. Caio realizza un ampliamento non autorizzato della propria abitazione tra febbraio e maggio 2002, prima della prima scadenza prorogata. Il Comune di Pavia avvia un procedimento sanzionatorio nel 2004, dopo l’entrata in vigore del TUE, e applica le sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. TUE. Caio contesta l’applicazione retroattiva del TUE.

    Come si legge l’art. 138. L’art. 138 TUE fissa l’entrata in vigore al 30 giugno 2003. Per gli illeciti edilizi vale il principio tempus regit actum: si applica il regime sanzionatorio vigente al momento della commissione dell’abuso. Poiché l’abuso risale al primo semestre 2002 – quando il TUE non era ancora in vigore – il Comune avrebbe dovuto applicare la L. 47/1985. L’applicazione retroattiva delle sanzioni TUE è contestabile.

    • Raccogliere la documentazione che attesta la data di commissione dell’abuso (fatture, foto datate, contratti con l’impresa esecutrice).
    • Verificare quale normativa sanzionatoria era vigente nel primo semestre 2002 (L. 47/1985 e disciplina regionale eventuale).
    • Presentare memorie difensive nel procedimento sanzionatorio evidenziando il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative (art. 1 L. 689/1981).
    • In caso di ordinanza di demolizione già adottata, valutare il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

    Caso 3: Regolamento edilizio comunale non aggiornato al 30 giugno 2003 – conflitto normativo

    Scenario. Il Comune di Frosinone non ha aggiornato il proprio regolamento edilizio all’entrata in vigore del TUE. Nel luglio 2003 Sempronio presenta una SCIA per un intervento di ristrutturazione ordinaria. L’ufficio tecnico comunica che il regolamento locale richiede ancora la presentazione della DIA secondo le forme della L.R. Lazio n. 22/1997. Sempronio chiede se debba seguire la procedura comunale o quella TUE.

    Come si legge l’art. 138. Dal 30 giugno 2003 il TUE prevale sulle discipline locali incompatibili (art. 1, comma 3, TUE; art. 117, comma 3, Cost.: governo del territorio materia concorrente). Il regolamento edilizio comunale non può derogare alla disciplina statale sui titoli abilitativi. La SCIA presentata secondo il modello TUE è valida anche in assenza di aggiornamento locale.

    • Presentare la SCIA secondo il modello ministeriale standardizzato, allegando tutta la documentazione tecnica richiesta dal TUE e dai regolamenti locali compatibili.
    • In caso di richiesta di integrazioni che si ritengono illegittime, rispondere per iscritto richiamando l’art. 138 TUE e la piena vigenza del decreto dal 30 giugno 2003.
    • Conservare la ricevuta di deposito della SCIA con data certa: l’intervento può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione salvo comunicazione di divieto.

    Caso 4: Due diligence immobiliare su immobile con titoli edilizi degli anni 2001-2003

    Scenario. Mevio acquista un appartamento a Torino costruito tra il 2001 e il 2003. In sede di rogito emergono titoli abilitativi di varia natura: una concessione edilizia del 2001, una DIA depositata nel 2002, un certificato di agibilità rilasciato nel 2003. Il notaio deve verificare la regolarità urbanistica dell’immobile.

    Come si legge l’art. 138. La sequenza dei titoli riflette il periodo di doppia proroga. La concessione del 2001 e la DIA del 2002 sono validi senza conversione. Il certificato di agibilità del 2003 – se rilasciato dopo il 30 giugno 2003 – doveva seguire la procedura TUE (art. 24 TUE); se anteriore, resta regolato dal regime previgente. L’art. 138 è il discrimine temporale: la regolarità si valuta in base alla normativa vigente al momento del rilascio di ciascun titolo.

    • Richiedere al Comune estratto delle pratiche edilizie per l’immobile, comprensivo di tutti i titoli e comunicazioni depositate tra il 2001 e il 2003.
    • Verificare la corrispondenza tra i titoli rilasciati e le opere effettivamente eseguite tramite perizia tecnica asseverata.
    • Controllare che il certificato di agibilità sia stato rilasciato e sia coerente con i titoli abilitativi, indipendentemente dal regime normativo applicato.
    • In caso di difformità minori emerse, valutare la praticabilità di una SCIA in sanatoria prima del rogito.

    Caso 5: Contenzioso amministrativo su diniego di permesso – quale normativa richiamare?

    Scenario. Tiziana presenta domanda di permesso di costruire nel marzo 2003 (TUE non ancora in vigore). Il Comune nega il titolo nel settembre 2003 (TUE già in vigore), richiamando sia la L. 10/1977 sia l’art. 12 TUE. Tiziana impugna il diniego al TAR chiedendo l’annullamento per violazione delle norme procedurali.

    Come si legge l’art. 138. Il procedimento è iniziato sotto il vecchio regime (marzo 2003) ma si è concluso dopo il 30 giugno 2003. Il principio generale in materia procedimentale è che la norma applicabile al procedimento è quella vigente al momento della sua conclusione, salvo che le disposizioni transitorie dispongano diversamente. Il diniego del settembre 2003 doveva pertanto essere adottato in conformità al TUE (art. 20 TUE sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire). Il richiamo alla L. 10/1977 è errato e può costituire vizio di legittimità del provvedimento se ha determinato un iter procedimentale difforme da quello TUE.

    • Verificare i termini procedurali TUE: il Comune deve comunicare il responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla domanda (art. 20 TUE).
    • Controllare che il diniego sia motivato con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, non genericamente alla normativa previgente.
    • Presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, evidenziando l’errata applicazione della normativa procedimentale.

    Quando intervenire

    La questione della corretta vigenza temporale del TUE si pone ogni volta che occorre stabilire quale normativa disciplina un atto o un procedimento collocato tra la pubblicazione del D.P.R. 380/2001 (ottobre 2001) e il 30 giugno 2003. Le situazioni più frequenti: verifica della regolarità urbanistica di immobili edificati nel biennio 2001-2003 in sede di compravendita; contenzioso su sanzioni irrogate dopo il 2003 per abusi anteriori all’entrata in vigore del TUE; impugnazione di provvedimenti comunali che abbiano applicato il regime sbagliato; pratiche di sanatoria in cui il regime sanzionatorio incide sulle somme dovute. Il discrimine è sempre la data del fatto giuridico rilevante – non quella dell’accertamento o del procedimento.

    Norme e fonti

    • Art. 138, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico Edilizia (norma di chiusura, entrata in vigore)
    • Art. 136, D.P.R. 380/2001 – Abrogazioni espresse delle norme previgenti
    • Art. 1, D.P.R. 380/2001 – Ambito di applicazione e rapporti con la legislazione regionale
    • Art. 12, D.P.R. 380/2001 – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
    • Art. 20, D.P.R. 380/2001 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
    • Art. 24, D.P.R. 380/2001 – Agibilità degli edifici
    • D.L. 23 novembre 2001, n. 411, conv. L. 31 dicembre 2001, n. 463 – Prima proroga (al 30 giugno 2002)
    • D.L. 20 giugno 2002, n. 122, conv. L. 1° agosto 2002, n. 185 – Seconda proroga (al 30 giugno 2003)
    • L. 28 gennaio 1977, n. 10 – Legge Bucalossi (regime concessorio previgente)
    • Art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 – Principio di irretroattività delle sanzioni amministrative
    • Art. 73, Costituzione – Vacatio legis e pubblicazione delle leggi
    • Art. 117, comma 3, Costituzione – Governo del territorio come materia concorrente

    Domande frequenti

    Un permesso di costruire rilasciato nel 2002 come «concessione edilizia» è ancora valido?

    Sì. I titoli rilasciati prima del 30 giugno 2003 (concessione edilizia, DIA, autorizzazione) restano validi senza conversione. L’art. 138 TUE non ha efficacia retroattiva: disciplina la data di vigenza del decreto, non quella degli atti già adottati.

    Se un abuso edilizio è stato commesso nel 2002, il Comune può applicare le sanzioni del TUE?

    No. Il principio di irretroattività (art. 1 L. 689/1981) impone di applicare le sanzioni vigenti al momento dell’illecito. Per gli abusi anteriori al 30 giugno 2003 si applica la L. 47/1985, non il TUE.

    Dal 30 giugno 2003 i Comuni possono ancora utilizzare la terminologia della normativa previgente?

    No. Dal 30 giugno 2003 il TUE prevale sulle discipline locali incompatibili. Il ritardo nell’adeguamento dei regolamenti non legittima formalità aggiuntive difformi dal TUE, né sana i provvedimenti adottati con procedure incompatibili.

    Nelle compravendite, come si valuta la regolarità di un immobile edificato tra il 2001 e il 2003?

    Ogni titolo va esaminato in base alla normativa vigente alla data del suo rilascio. Il discrimine è il 30 giugno 2003: titoli anteriori si valutano secondo il regime previgente, titoli successivi secondo il TUE. In sede di due diligence occorre acquisire l’estratto delle pratiche edilizie comunali per ricostruire la cronologia completa.

  • Art. 131 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

    Art. 131 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

    2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato n. 23.

    3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 133. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 T.U.IVA: Esercizio di arti e professioni

    Art. 5 T.U.IVA: Esercizio di arti e professioni

    Art. 5 T.U.IVA – Esercizio di arti e professioni.

    In vigore dal 23/02/2003 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 24/12/2002 n. 282 Articolo 5

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’entrata in vigore vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa’ semplici o di associazioni senza personalita’ giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attivita’ stesse.
    Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonche’ le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita’ di lavoro autonomo.
    Non si considerano altresi’ effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attivita’ di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.349, nonche’ le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.” Commento del professionista

    In ambito IVA, l’esercizio di arti e professioni rappresenta una delle due principali categorie di soggetti passivi, accanto all’attività d’impresa. Nel tempo, la normativa (D.P.R. 633/1972) ha progressivamente allineato il trattamento dei lavoratori autonomi a quello degli imprenditori, riducendo quasi del tutto le differenze tra le due categorie.

    Le residue distinzioni sono oggi limitate e riguardano casi specifici, come l’autoconsumo di servizi (rilevante solo per le imprese) o alcune ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’IVA su particolari beni (ad esempio aeromobili o imbarcazioni da diporto).

    Un principio fondamentale, chiarito anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea, è quello dell’unitarietà della nozione di soggetto passivo IVA: ciò comporta che, anche dopo la cessazione dell’attività, eventuali compensi percepiti successivamente ma riferiti a prestazioni già eseguite devono comunque essere assoggettati ad IVA. In tali casi, può rendersi necessario riattivare la partita IVA per adempiere agli obblighi di fatturazione.

    Occorre inoltre distinguere l’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente attività d’impresa e attività professionale: in tal caso, ai fini IVA, le due attività devono essere trattate separatamente, con applicazione autonoma dell’imposta e distinta determinazione del volume d’affari.

    L’esercizio di arti e professioni, ai fini IVA, è definito come lo svolgimento abituale, anche se non esclusivo, di un’attività di lavoro autonomo. Il requisito dell’abitualità è essenziale e si concretizza quando l’attività è svolta con regolarità, sistematicità e continuità, anche se non in via esclusiva. Restano invece escluse le attività meramente occasionali.

    I soggetti interessati sono principalmente persone fisiche, ma anche associazioni professionali e società semplici costituite tra professionisti. A queste si sono aggiunte le società tra professionisti (STP), che possono assumere anche forma di società di capitali, senza che ciò modifichi il trattamento ai fini IVA.

    Dal punto di vista sostanziale, il lavoro autonomo si caratterizza per l’assenza di vincolo di subordinazione: il professionista opera in modo indipendente, assumendosi il rischio economico della propria attività. Questo elemento consente di distinguere il lavoro autonomo dal lavoro dipendente, che è invece escluso dall’ambito IVA.

    Non è determinante, invece, l’iscrizione ad albi o ordini professionali: essa rappresenta un indice di professionalità, ma non è requisito necessario ai fini dell’applicazione dell’imposta.

    Particolare attenzione va posta alle situazioni “di confine”, soprattutto rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative.

    In linea generale, tali collaborazioni sono escluse dall’IVA, in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, se la collaborazione rientra nell’attività tipica della professione esercitata (ad esempio un commercialista che svolge incarichi di sindaco o amministratore), i relativi compensi sono attratti nel lavoro autonomo e quindi soggetti a IVA.

    Diversamente, se la collaborazione è estranea all’attività professionale abituale, essa resta fuori campo IVA.

    La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando in concreto se l’attività svolta richiede competenze tipiche della professione esercitata e se è svolta con carattere di abitualità.

    La normativa individua inoltre alcune ipotesi specifiche di esclusione dall’IVA, pur in presenza di attività che, sotto il profilo civilistico, potrebbero rientrare nel lavoro autonomo.

    Tra queste rientrano:

    • le collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili all’attività professionale;

    • l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, in assenza di autonoma attività professionale;

    • alcune attività svolte in ambito pubblico o istituzionale, quando manca il requisito dell’autonomia (ad esempio incarichi con compenso fisso e senza rischio economico).

    In generale, il criterio guida è sempre quello dell’autonomia organizzativa ed economica: se il soggetto non opera in proprio, non assume rischi e non organizza autonomamente la propria attività, manca il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA.

    Infine, è importante considerare che un lavoratore autonomo può essere soggetto passivo IVA anche per attività diverse da quella principale, purché svolte con carattere di abitualità. In tali casi, le diverse attività (professionali e commerciali) devono essere gestite separatamente ai fini IVA.

    In sintesi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’esercizio di arti e professioni si fonda su tre elementi chiave:

    • l’abitualità dell’attività;

    • l’autonomia del soggetto;

    • la natura economica dell’attività svolta.

    La corretta qualificazione di questi elementi è essenziale per determinare l’assoggettamento o meno ad IVA ed evitare errori applicativi o contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    Commento del professionista 
    Inquadramento della norma

    L’art. 5 del Decreto IVA individua la seconda grande categoria di soggetti passivi dell’imposta: i lavoratori autonomi, ovvero chi esercita arti e professioni. Insieme all’art. 4 – che disciplina l’esercizio di imprese – completa il perimetro soggettivo del tributo, rispondendo alla domanda: chi, svolgendo un’attività economica autonoma, è tenuto ad applicare l’IVA sulle proprie prestazioni?

    La risposta della norma è strutturata in due commi complementari: il primo traccia la platea dei soggetti inclusi, il secondo delimita le fattispecie escluse, che pur avendo la forma del lavoro autonomo civilistico restano fuori dal campo dell’imposta.

    Vale subito segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che raccoglierà le disposizioni vigenti in un unico corpo normativo. I riferimenti normativi si intenderanno automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo.

    1. Il presupposto soggettivo: chi rientra nell’art. 5?

    Il comma 1 fornisce la definizione fondamentale: è esercizio di arti e professioni “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo” da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche.

    Tre elementi meritano attenzione.

    Abitualità, non esclusività. Il requisito non è quello dell’attività unica o principale, ma della svolgimento con regolarità e sistematicità. L’Agenzia delle Entrate (ris. n. 550326/1988) ha chiarito che l’abitualità sussiste ogni volta che un soggetto pone in essere con regolarità una pluralità di atti economici coordinati, finalizzati a uno scopo. Non sono necessari anni di attività: i presupposti possono manifestarsi anche in un arco di tempo breve, qualora le circostanze obiettive rivelino l’esercizio di fatto di un’attività economica organizzata. Non soddisfano il requisito, invece, i soli atti economici svolti in via meramente occasionale.

    Autonomia. La Direttiva 2006/112/CE (art. 10) esclude dall’imposizione chi è vincolato al datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi rapporto che preveda vincoli di subordinazione quanto a condizioni di lavoro, retribuzione e responsabilità. Il confine tra lavoro autonomo e lavoro dipendente – apparentemente netto in teoria – è terreno di frequente contenzioso nella pratica, specialmente per le nuove forme di collaborazione digitale e tramite piattaforme.

    I soggetti ammessi. La norma comprende le persone fisiche, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica formate tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività. Restano fuori le società commerciali di persone e di capitali: queste ricadono nell’art. 4, anche se svolgono attività tipicamente professionali.

    Una questione aperta riguarda la società tra professionisti (S.T.P.), introdotta dall’art. 10 della legge n. 183/2011 e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Essa consente ai professionisti ordinistici di costituire società anche nella forma di società di capitali. Sul piano fiscale, ai fini IVA, la qualificazione del soggetto dipende dalla forma giuridica adottata: una S.T.P. costituita come S.r.l. ricade nell’art. 4, mentre una costituita come associazione professionale rientra nell’art. 5. Non è la veste professionale a determinare il regime IVA, ma la struttura giuridica.

    2. L’interazione con l’impresa: attività miste e separazione dei regimi

    Quando un soggetto esercita contemporaneamente sia un’attività d’impresa sia un’attività professionale – si pensi al geometra titolare di uno studio tecnico e di un’impresa edile, oppure all’ottico che misura i difetti visivi (attività professionale) e vende montature (attività commerciale) – l’IVA si applica separatamente per ciascuna attività, con distinto volume d’affari ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Questa separazione non è meramente formale: impone la tenuta di contabilità distinte, registri separati e la necessità di distinguere, acquisto per acquisto, la destinazione del bene o servizio all’una o all’altra attività, con ovvie ricadute sul diritto alla detrazione.

    3. Il momento impositivo: quando nasce l’obbligo di fatturare?

    Un aspetto tecnico ma di grande rilevanza pratica riguarda il momento di effettuazione delle prestazioni professionali. A differenza delle cessioni di beni, le prestazioni di servizi – e dunque quelle professionali – si considerano effettuate, ai fini IVA, al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972).

    Questo tuttavia non significa che il fatto generatore dell’imposta coincida con il pagamento. Come ha chiarito la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 8059/2016, conforme alla logica della Direttiva), il fatto generatore è l’esecuzione della prestazione; il pagamento identifica solo il momento di esigibilità e, di riflesso, il termine per emettere la fattura. Ne consegue un principio di notevole impatto pratico: un compenso non incassato e non fatturato prima della cessazione dell’attività, se poi riscosso in un momento successivo, deve comunque essere assoggettato a IVA. In tal caso, ove necessario, occorre riaprire la posizione IVA del soggetto cessato. Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione (causa C-9064/21) è cristallino: la materiale esecuzione della prestazione è il fatto generatore; il pagamento è solo il trigger per la fatturazione e l’esigibilità.

    Lo stesso ragionamento vale per gli eredi del lavoratore autonomo: essi sono tenuti a completare gli adempimenti IVA sulle operazioni effettuate dal de cuius, compresi i compensi già eseguiti ma non ancora fatturati o riscossi al momento del decesso, se poi incassati successivamente.

    4. Le esclusioni: chi è fuori campo IVA pur svolgendo attività autonoma?

    Il comma 2 elenca le categorie di soggetti che – pur qualificandosi come lavoratori autonomi secondo il diritto civile – non generano il presupposto soggettivo IVA. Si tratta di esclusioni e non di esenzioni: le operazioni in questione sono semplicemente estranee al tributo.

    La collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.). Poiché i redditi da collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati fiscalmente al reddito da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR), il collaboratore non acquista soggettività IVA per le prestazioni rese in tale veste – a condizione che non eserciti, per professione abituale, un’altra attività di lavoro autonomo.

    Il principio conosce però un importante temperamento: se la collaborazione rientra nell’oggetto della professione abitualmente esercitata dal soggetto, essa viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo ed è quindi soggetta a IVA. Il dottore commercialista nominato sindaco di una società emette fattura con IVA per i compensi da sindaco, perché quella funzione rientra nella sua attività professionale ordinaria. Viceversa, un medico che partecipa occasionalmente a una commissione tecnica in ambito non sanitario non genera soggettività IVA per quell’incarico.

    La Corte di Giustizia UE ha confermato e ampliato questo approccio in più occasioni. Nella causa C-62/12 (Kostov, 2013) ha affermato che la soggettività IVA di un professionista si estende a qualsiasi altra attività economica remunerata che egli svolga, anche al di fuori del proprio ambito professionale ordinario. Nella causa C-424/19 (2020) ha confermato la soggettività di un avvocato per compensi percepiti in qualità di mediatore. E nella causa C-846/19 (2021) ha riconosciuto la soggettività di un professionista che percepisce un corrispettivo come amministratore di sostegno.

    Con l’evoluzione del mercato del lavoro, va segnalato che il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) ha esteso la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni in cui le modalità esecutive sono organizzate dal committente – compresi i tempi e il luogo di lavoro – con rilevanza esplicita per il lavoro tramite piattaforme digitali. Questo ampliamento incide sul confine tra collaborazione (fuori IVA) e lavoro autonomo (dentro IVA), rendendo ancora più delicata la qualificazione in molti rapporti di gig economy.

    L’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Anche in questo caso, la prestazione resa dall’associato è fuori campo IVA, a condizione che il soggetto non eserciti abitualmente altra attività di lavoro autonomo. La norma è stata interpretata dalla circolare n. 4/E/2008 come avente natura interpretativa rispetto alla disciplina previgente, che già conduceva a tale conclusione pur senza previsione esplicita.

    Altre esclusioni specifiche. Il comma 2 esclude altresì le prestazioni derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali e le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle guardie giurate. Quest’ultima esclusione riguarda le prestazioni rese a titolo personale dalle guardie giurate, non quelle degli istituti di vigilanza, che operano invece in regime d’impresa.

    5. Le zone grigie: amministratori, sindaci e altre figure di confine

    La distinzione tra collaborazione coordinata (fuori IVA) e lavoro autonomo (dentro IVA) raggiunge la sua massima complessità quando si analizzano le figure degli amministratori e dei sindaci di società. L’Agenzia delle Entrate (circolari n. 67/E/2001 e n. 105/E/2001) ha elaborato un criterio “di connessione”: il compenso è riconducibile al lavoro autonomo – e quindi soggetto a IVA – se per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività professionale abitualmente esercitata.

    In applicazione di questo principio, il dottore commercialista o il ragioniere nominato sindaco o revisore emette sempre fattura con IVA. L’avvocato nominato amministratore di una società emette fattura con IVA, perché le competenze legali sono direttamente connesse alla gestione societaria. L’ingegnere nominato amministratore di una società edile rientra nel lavoro autonomo. Al contrario, soggetti diversi da queste categorie professionali tendenzialmente non rientrano nel perimetro del lavoro autonomo per l’incarico di amministratore.

    La Corte di Giustizia UE (causa C-420/18, 2019) ha ulteriormente chiarito che il componente di un consiglio di sorveglianza che agisce per conto e sotto la responsabilità del consiglio stesso, percependo una retribuzione fissa non commisurata alla partecipazione effettiva, non esercita un’attività economica in modo indipendente ai fini IVA.

    Merita menzione anche la questione degli impianti fotovoltaici installati da lavoratori autonomi: la Corte di Giustizia (causa C-219/12, Fuchs, 2013) ha riconosciuto la soggettività IVA per l’attività di cessione di energia immessa in rete, anche quando l’energia prodotta serve parzialmente a compensare quella acquistata. In questo caso la soggettività opera come attività separata ex art. 36, distinta da quella professionale principale.

    6. La soggettività IVA e la cessazione dell’attività

    Un profilo spesso trascurato riguarda il momento di cessazione della soggettività IVA. Per i lavoratori autonomi, diversamente dagli imprenditori, il venir meno del requisito soggettivo si ricollega alla cessazione dell’attività professionale, anche se residuano compensi non ancora fatturati o riscossi. Come chiarito sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 8059/2016) sia dalla prassi amministrativa, ogni compenso relativo a prestazioni già eseguite prima della cessazione, incassato successivamente, deve essere assoggettato a IVA – con necessità, ove occorra, di riaprire la posizione fiscale.

    Conclusione

    L’art. 5 del Decreto IVA definisce con apparente semplicità una categoria di soggetti passivi che nella pratica presenta bordi estremamente frastagliati. Il lavoro autonomo moderno – con la proliferazione delle collaborazioni digitali, delle società tra professionisti, delle figure ibride di amministratori e consulenti – sfida continuamente le categorie tradizionali della norma, rendendo indispensabile il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e agli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. L’imminente entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027 rappresenta l’occasione per una sistemazione organica di questi istituti, che tuttavia non muterà nella sostanza i principi fondamentali qui esaminati.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 77 TULPS – Revisione preventiva delle pellicole cinematografiche

    Art. 77 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

    123

  • Art. 133 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie

    Art. 133 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Ferma restando la responsabilità di cui all’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione della Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria.

    2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

    3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

    4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi.

    5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.