Art. 31 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
In vigore dal 03/08/2017
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2. In deroga all' articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.
2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3.
5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In vigore dal 03/08/2017
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il ((31 dicembre 2022)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio.
In vigore dal 01/01/2006
1. ((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici)) , che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.
Preavviso CCNL Grafici: 30-180 gg per livello/anzianità.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Preavviso | Vedi sezione |
| Dimissioni | Vedi sezione |
| Giusta causa | Vedi sezione |
| Cessazione attività | Vedi sezione |
| Dimissioni online | Vedi sezione |
Da 30 gg (liv 1) a 180 gg (liv 9).
Dimezzate.
Furto, danneggiamento doloso macchine, sabotaggio.
Frequente: chiusura tipografie. Possibile clausola sociale.
Portale Cliclavoro/INPS.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In vigore dal 04/07/2001
((
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))
In vigore dal 01/01/2006
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata ((…)) presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 )) .
2. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all' articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 , disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.)) Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . (29)
4. La domanda di qualificazione ((…)) si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.)) ((45))
In vigore dal 03/08/2017
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 , e successive modificazioni. Note all'art. 42: – La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886 .
Durante la malattia il dipendente degli studi odontoiatrici percepisce l’indennita INPS integrata dallo studio fino al raggiungimento di una percentuale contrattuale dello stipendio. Il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia che preserva il posto di lavoro) e tipicamente di 6-12 mesi nel biennio mobile. Superato il comporto, il datore puo licenziare per superamento, con preavviso e TFR.
| Anzianita | Comporto (biennio mobile) | Integrazione contrattuale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni di servizio | 6 mesi | 100% retribuzione per i primi 3 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Da 3 a 10 anni | 9 mesi | 100% per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | 100% per i primi 9 mesi; 50% per i successivi 3 |
In caso di malattia, il dipendente degli studi odontoiatrici e tenuto a:
L’INPS eroga l’indennita di malattia direttamente al lavoratore (o anticipata dallo studio e poi conguagliata) nelle seguenti misure:
Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede l’integrazione da parte del datore fino al 100% (o percentuali diverse) della retribuzione netta di fatto, per i periodi e le anzianita indicati in tabella. L’integrazione e a carico del datore e non coperta da INPS.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS; l’eventuale copertura contrattuale di questi giorni e prevista solo da alcuni CCNL o accordi aziendali specifici.
Per l’infortunio sul lavoro (evento traumatico in occasione di lavoro o in itinere) si applicano norme diverse:
Il datore integra fino al 100% ai sensi del CCNL. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto e non e computabile come assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Per gli studi odontoiatrici, i rischi professionali specifici includono: allergie al lattice (guanti), lombalgia da postura, patologie da radiazioni ionizzanti (operatori OPT), stress da contatto con pazienti ansiosi. La denuncia di malattia professionale all’INAIL e obbligatoria per il medico.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Malattia CCNL Grafici: comporto 365gg/36m, integrazione 100% primi 4 mesi. Infortuni macchine pesanti, esposizione solventi.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Comporto | Vedi sezione |
| Integrazione INPS | Vedi sezione |
| Infortuni macchine | Vedi sezione |
| Malattie professionali | Vedi sezione |
| Sorveglianza sanitaria | Vedi sezione |
365 gg/36 mesi.
100% primi 4 mesi, 75% mesi 5-8, 50% oltre.
Schiacciamento mani/braccia in macchine stampa, ustioni inchiostri, tagli.
Dermatiti chimiche (solventi), ipoacusia (rotative), patologie muscolo-scheletriche da movimentazione carta.
Visita annuale, audiometria biennale, spirometria.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.