In sintesi
- Tutte le pellicole cinematografiche, sia prodotte in Italia sia importate dall'estero, sono soggette a revisione preventiva da parte dell'autorità di pubblica sicurezza prima della loro distribuzione o esportazione.
- L'obbligo si applica indipendentemente dalla destinazione: le pellicole destinate al mercato interno e quelle destinate all'esportazione sono parimenti sottoposte a revisione.
- La norma riflette il sistema di controllo preventivo sui contenuti audiovisivi vigente al momento dell'adozione del TULPS (1931), successivamente profondamente riformato dalla legislazione speciale in materia cinematografica.
- Il riferimento a un generico «123» nel testo originale indica una nota numerica o un rimando normativo interno non significativo ai fini interpretativi del precetto principale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
123
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Cod. Amb. — individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
- Art. 77 D.Lgs. 159/2011 — Fermo di indiziato di delitto
- Art. 77 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti dei partecipanti
- Art. 77 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione
- Art. 77 CAD — Articolo abrogato
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contesto storico e ratio della norma
L'articolo 77 del TULPS si inserisce nel sistema di controllo preventivo dei contenuti cinematografici elaborato nel periodo fascista, quando la censura cinematografica era considerata uno strumento di governo dell'opinione pubblica e di tutela dell'ordine morale. La revisione preventiva delle pellicole da parte dell'autorità di pubblica sicurezza si affiancava al più articolato sistema della censura cinematografica ministeriale, che sarebbe stato successivamente disciplinato dalla legislazione speciale.
Il fondamento dichiarato della norma è la tutela dell'ordine pubblico, della moralità pubblica e del buon costume, valori che nel TULPS giustificano numerose forme di controllo preventivo sull'attività dei privati. Il cinema, essendo un mezzo di comunicazione di massa con grande impatto sul pubblico, fu ritenuto meritevole di una specifica forma di supervisione.
Evoluzione normativa: la legislazione speciale sulla censura cinematografica
Il contenuto dell'art. 77 TULPS è stato progressivamente svuotato dall'entrata in vigore della legislazione speciale in materia cinematografica. Il riferimento principale è la legge 21 aprile 1962, n. 161 («Revisione dei film e dei lavori teatrali»), che ha istituito la Commissione di revisione cinematografica presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, attribuendole competenza esclusiva per il nulla osta alla proiezione pubblica di film.
Successivamente, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha riorganizzato il sistema della revisione cinematografica nell'ambito della riforma generale del settore. Ancora più rilevante è l'evoluzione verso un sistema di classificazione per fasce d'età (vietato ai minori di 14 anni, di 18 anni) in sostituzione della censura contenutistica.
La legge 14 novembre 2016, n. 220 («Disciplina del cinema e dell'audiovisivo») ha ulteriormente riformato il settore, istituendo la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche e sancendo il passaggio da un regime censorio a un regime di classificazione e rating, con conseguente drastica riduzione del controllo preventivo di merito sui contenuti.
Il rapporto tra art. 77 TULPS e legislazione speciale
La sovrapposizione tra l'art. 77 TULPS — che attribuisce la revisione all'«autorità di pubblica sicurezza» — e la legislazione speciale — che la attribuisce a commissioni ministeriali — ha generato in passato incertezze interpretative. L'orientamento prevalente è che la normativa speciale abbia assorbito e sostituito il precetto del TULPS per quanto concerne il controllo del contenuto, riservando all'autorità di pubblica sicurezza funzioni di controllo sull'idoneità dei locali e sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
Profili pratici attuali
In concreto, la distribuzione e proiezione di film in Italia richiede oggi il nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (già MiC), non dall'autorità di pubblica sicurezza. La classificazione del film per fasce d'età sostituisce il vecchio sistema di revisione contenutistica. L'autorità di pubblica sicurezza interviene principalmente per i profili di sicurezza dei locali di proiezione e per garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni cinematografiche.
Rapporti con altre norme
L'art. 77 va letto in relazione all'art. 78 TULPS (tutela dei minori nelle sale cinematografiche), alla L. 161/1962 (revisione cinematografica), al D.Lgs. 28/2004 (riforma del settore) e alla L. 220/2016 (disciplina del cinema e dell'audiovisivo). L'insieme di queste norme forma il quadro normativo del controllo pubblico sui contenuti cinematografici nel diritto italiano.
Casi pratici
Caso 1: Distribuzione di un film prodotto in Italia
Tizio produce un lungometraggio di finzione e intende distribuirlo nelle sale cinematografiche italiane. Prima di poter lanciare il film al pubblico, deve ottenere il nulla osta alla proiezione pubblica dalla competente Commissione ministeriale (oggi Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC), che ne verifica il contenuto e assegna la classificazione per fasce d'età. Solo dopo il rilascio del nulla osta il film può essere distribuito commercialmente. L'art. 77 TULPS rappresenta la base storica di questo obbligo, ma la procedura concreta è disciplinata dalla legislazione speciale.
Caso 2: Importazione di un film straniero per la distribuzione in Italia
Caia gestisce una società di distribuzione cinematografica e acquista i diritti di distribuzione italiana di un film statunitense. Prima di immettere il film nel circuito delle sale italiane, deve ottenere il nulla osta ministeriale, che include la verifica della conformità del contenuto alla normativa italiana e l'assegnazione del rating. Il nulla osta è necessario indipendentemente dal fatto che il film abbia già ottenuto certificazioni in altri paesi; la revisione è obbligatoria per ogni pellicola destinata al territorio nazionale.
Caso 3: Esportazione di un documentario italiano all'estero
Sempronio ha realizzato un documentario e intende venderlo a emittenti televisive estere. L'art. 77 TULPS prevede che anche le pellicole destinate all'esportazione siano sottoposte a revisione preventiva. In pratica, la normativa speciale successiva ha modulato questo obbligo, ma Sempronio deve comunque verificare se la distribuzione all'estero richieda specifici adempimenti ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione del paese destinatario.
Domande frequenti
L'art. 77 TULPS è ancora applicabile oggi?
Il precetto originario è stato sostanzialmente sostituito dalla legislazione speciale in materia cinematografica, in particolare dalla L. 161/1962, dal D.Lgs. 28/2004 e dalla L. 220/2016. Il controllo preventivo sui contenuti cinematografici è oggi esercitato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, non direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chi rilascia oggi il nulla osta per la proiezione pubblica di un film in Italia?
Il nulla osta alla proiezione pubblica è rilasciato dalla competente Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ai sensi della L. 220/2016 e del relativo decreto attuativo.
La revisione preventiva si applica anche ai film proiettati in streaming o su piattaforme online?
La normativa sulla revisione cinematografica è stata elaborata per le proiezioni pubbliche in sala. Per i contenuti distribuiti in streaming operano regimi distinti disciplinati dalla direttiva AVMS (2018/1808/UE), recepita in Italia, che prevede obblighi di classificazione e moderazione a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Quali sono le conseguenze della mancata revisione preventiva?
La distribuzione o proiezione di un film senza il prescritto nulla osta costituisce violazione della normativa di settore, con conseguenti sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione speciale in materia cinematografica, oltre alle sanzioni generali del TULPS.
La norma si applica ai cortometraggi e ai documentari?
In linea di principio, l'obbligo di revisione si applica a tutte le pellicole cinematografiche destinate alla proiezione pubblica, indipendentemente dal genere o dalla durata. La legislazione speciale può prevedere procedure semplificate o esenzioni per determinate categorie di opere, come i cortometraggi prodotti da enti pubblici o le opere d'archivio.
Vedi anche