Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 331 D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)

    Art. 331 D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.

    2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.

    3. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.

    4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

    5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

    6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.))

    45

  • Art. 48 CTS – Contenuto e aggiornamento

    Art. 48 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Contenuto e aggiornamento

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

    2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione)) . Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

    4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine ((non inferiore a trenta giorni e)) non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

    5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l' articolo 2630 del codice civile .

    6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

  • Articolo 72 TU Giustizia Tributaria: Potere di certificazione di conformità

    Art. 72 D.Lgs. 175/2024 – Potere di certificazione di conformità

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

    3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

    4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

    5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

    6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

  • Art. 136 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullit

    Art. 136 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullit

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    All' articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

  • Art. 34 CAD – Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

    Art. 34 D.Lgs. 82/2005 CAD – Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

    1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati ((che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 176 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 176 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e sacc…

    Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

    2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 232 D.Lgs. 209/2005 – Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

    Art. 232 D.Lgs. 209/2005 – Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

    2. L' IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

    3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all' IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

  • Art. 47 CTS – Iscrizione

    Art. 47 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Iscrizione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca ((, o da un suo delegato,)) all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

    2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

    3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

    4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

    5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.

    6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

  • Mutuo vs prestito personale: differenze, tassi e durata

    Quando serve liquidità, le due soluzioni più comuni sono il mutuo e il prestito personale. Pur essendo entrambi finanziamenti, differiscono per finalità, importi, durata, tasso e garanzie. Conoscere le differenze aiuta a scegliere lo strumento più adatto e meno costoso.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Mutuo Prestito personale
    Norma di riferimento Art. 1813 c.c. (mutuo) Disciplina del credito al consumo
    Finalità In genere finalizzato (es. casa) Non finalizzato
    Importi Elevati Più contenuti
    Durata Lunga Più breve
    Garanzia Spesso ipotecaria (garanzia reale) Nessuna garanzia reale
    Tasso / TAEG Più basso Più alto
    Diritto di recesso Entro 14 giorni (credito al consumo)
    Adatto a Acquisto immobile, grandi spese Spese di consumo, esigenze immediate

    Caratteristiche del mutuo

    Dal punto di vista civilistico il mutuo (art. 1813 c.c.) è il contratto con cui una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. È un contratto reale, che si perfeziona con la consegna, e tipicamente oneroso, perché prevede il pagamento di interessi.

    Nel linguaggio bancario il termine indica di solito un finanziamento finalizzato, tipicamente all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della casa. Il mutuo bancario è generalmente di importo elevato e di lunga durata, che può estendersi su molti anni, spesso assistito da un’ipoteca sull’immobile finanziato.

    Proprio la presenza di una garanzia reale consente alla banca di applicare un tasso più basso rispetto ad altre forme di credito, perché il rischio è coperto dal bene ipotecato: in caso di mancato pagamento, la banca può soddisfarsi sul valore dell’immobile. Il mutuo prevede un piano di ammortamento con rate periodiche comprensive di quota capitale e quota interessi, a tasso fisso o variabile.

    Caratteristiche del prestito personale

    Il prestito personale è una forma di credito al consumo non finalizzato: la somma viene erogata senza vincolo di destinazione e può essere usata liberamente dal cliente, per qualsiasi esigenza. Gli importi sono in genere più contenuti e la durata più breve rispetto al mutuo, e non è prevista una garanzia reale come l’ipoteca.

    L’assenza di garanzie e la natura del finanziamento comportano di norma un TAEG più alto, perché il rischio per il finanziatore è maggiore. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l’indicatore che esprime il costo complessivo del credito, comprensivo di interessi e spese, ed è il parametro fondamentale per confrontare le offerte.

    In compenso il prestito personale beneficia delle tutele del credito al consumo: il consumatore deve ricevere informazioni chiare e complete sul TAEG e sulle condizioni contrattuali, e dispone del diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Esercitando il recesso, restituisce il capitale ricevuto e gli interessi maturati nel periodo, senza penali ulteriori.

    Quando conviene il mutuo e quando il prestito

    Il mutuo conviene per spese importanti e di lungo periodo, prima fra tutte l’acquisto della casa: l’importo elevato, la lunga durata e il tasso più basso lo rendono lo strumento adatto a finanziamenti consistenti. In cambio occorre accettare la formalità dell’ipoteca e tempi di istruttoria più lunghi, con la valutazione dell’immobile e del merito creditizio.

    Il prestito personale conviene per esigenze più piccole e rapide, come l’acquisto di un’auto, spese mediche, viaggi o ristrutturazioni leggere, quando si preferisce non vincolare un immobile e si ha bisogno di liquidità in tempi brevi. Va però considerato il TAEG più alto, valutando con attenzione l’importo della rata e il costo complessivo del finanziamento.

    In sintesi, la scelta dipende dall’importo necessario, dalla durata sostenibile e dalla disponibilità a offrire una garanzia reale. Per la casa il mutuo resta la soluzione naturale; per esigenze di consumo contenute il prestito personale è più agile, purché si confronti il TAEG tra più offerte.

    Un esempio pratico

    Tizio vuole comprare casa: l’importo è elevato e la durata sarà ventennale. Il mutuo ipotecario è la scelta naturale, con un tasso contenuto grazie alla garanzia reale sull’immobile. Tizio dovrà affrontare un’istruttoria più articolata, ma otterrà un costo del denaro più basso sull’intera durata.

    Caia, invece, deve sostenere una spesa di pochi mesi per arredare l’abitazione: opta per un prestito personale, più rapido e senza ipoteca. Prima di firmare, legge con attenzione la documentazione, verifica il TAEG per confrontarlo con altre offerte e ricorda di poter recedere entro 14 giorni se dovesse cambiare idea dopo la conclusione del contratto.

    Questi due casi mostrano la logica di fondo: il mutuo è lo strumento dei grandi progetti di lungo termine, il prestito personale quello delle esigenze immediate e di importo limitato. Conoscere le tutele del credito al consumo, a partire dal recesso, aiuta a scegliere con consapevolezza.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra mutuo e prestito personale?

    Il mutuo (art. 1813 c.c.) è di solito finalizzato, di importo elevato, lunga durata e con garanzia ipotecaria; il prestito personale è un credito al consumo non finalizzato, di importo minore, durata breve e senza garanzia reale.

    Il prestito personale ha un tasso più alto?

    In genere sì. L’assenza di garanzia reale comporta un TAEG più alto rispetto al mutuo. Il TAEG indica il costo complessivo del finanziamento e va sempre confrontato.

    Posso ripensarci dopo aver firmato un prestito personale?

    Sì. Tra le tutele del credito al consumo c’è il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, restituendo il capitale e gli interessi maturati.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 33 CAD – Articolo abrogato

    Art. 33 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – (Delitti contro il patrimonio culturale)

    Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro il patrimonio culturale)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall' articolo 518-novies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

    2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter , 518-decies e 518-undecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

    3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

    4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis , 518-quater e 518-octies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

    5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.