Autore: Andrea Marton

  • Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA: Cessazione del regime di franchigia

    Art. 70 bis et vicies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

    a) se ha comunicato di non volersi piu’ avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione e’ presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

    b) se e’ superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

    2. Se, nel corso dell’anno civile, e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

    3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attivita’ o quando e’ comunque possibile desumere la cessazione dell’attivita’. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.”

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  • Art. 881 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    Art. 881 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta la rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

  • Art. 31 L. 241/1990 – Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 29 L. 104/1992 – Esercizio del diritto di voto

    Art. 29 L. 104/1992 – Esercizio del diritto di voto

    1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

    2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

  • CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

    Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia (elevati a 18 per gravi patologie). Il trattamento economico integra l’indennità INPS. Il rinnovo 2026 ha esteso l’aspettativa non retribuita post-comporto da 6 a 9 mesi per malattie gravi e terapie salvavita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2110 c.c. (comporto); D.lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965 (INAIL)

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico malattia – CCNL Occhialeria 2026
    Tipologia Periodo di comporto Aspettativa aggiuntiva Copertura economica
    Malattia ordinaria 13 mesi in 36 mesi Fino a 9 mesi (su richiesta) Integrazione CCNL su indennità INPS
    Malattia grave (oncologica, dialisi, trapianto) 18 mesi in 36 mesi Fino a 9 mesi (su richiesta) Integrazione CCNL su indennità INPS
    Infortunio sul lavoro Non computato nel comporto Integrazione CCNL su indennità INAIL
    Malattia professionale Non computato nel comporto Integrazione CCNL su indennità INAIL

    Nota: il trattamento economico di integrazione da parte del datore durante la malattia (quota percentuale e durata) è definito nel testo integrale del CCNL. La distinzione tra malattia ordinaria e malattia grave richiede documentazione medica specialistica certificata.

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.

    Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi (non necessariamente consecutivi). Questo significa che vengono conteggiate tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Solo per le malattie gravi (patologie oncologiche, terapie dialitiche, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi.

    Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:

    1. Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza», generalmente a carico del datore in base al CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
    2. Integrazione CCNL: il CCNL Occhialeria prevede che il datore di lavoro integri l’indennità INPS per portare la copertura economica a un livello più elevato. Gli importi e le percentuali esatte dell’integrazione sono definiti nel testo contrattuale completo.

    Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Anche in questo caso il CCNL integra quanto dovuto per legge.

    L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha portato da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:

    • malattia grave con necessità di cure continuative;
    • infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
    • terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).

    Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Visite fiscali e obblighi del lavoratore

    Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:

    • comunicare immediatamente l’assenza al datore, entro la prima ora dell’orario di lavoro del giorno di inizio malattia;
    • garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, 10:00-12:00 nei giorni festivi e prefestivi);
    • fornire al datore il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ripetuta e avvicinamento al comporto
    Tizio, operatore di montaggio al livello 3, ha accumulato negli ultimi 36 mesi: 40 giorni di malattia nel 2024, 55 giorni nel 2025 e 100 giorni nel primo semestre 2026. Totale: 195 giorni (circa 6,5 mesi). È ancora lontano dal comporto di 13 mesi (circa 395 giorni), ma il suo HR manager lo convoca per un colloquio di rientro. Non si tratta di un atto disciplinare, ma di una verifica sulle condizioni di salute e la possibilità di adibire Tizio a mansioni meno gravose.
    Caia – Patologia oncologica e comporto esteso
    Caia, al livello 5S, riceve una diagnosi di tumore nel gennaio 2026 e inizia un ciclo di chemioterapia. Il datore è informato e le viene applicato il comporto esteso a 18 mesi. Terminato il periodo, Caia non è ancora in grado di riprendere il lavoro. Richiede l’aspettativa non retribuita: il CCNL 2026 le garantisce fino a 9 mesi aggiuntivi. Durante l’aspettativa il rapporto è sospeso ma il datore non può licenziarla.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro in reparto galvanica
    Sempronio (livello 4) subisce un infortunio alla mano durante una lavorazione galvanica. L’infortunio è riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Il periodo di inabilità temporanea assoluta (60 giorni) non si computa nel comporto contrattuale. Durante la degenza riceve l’indennità INAIL integrata dal datore secondo il CCNL. Al rientro l’azienda, in applicazione degli «accomodamenti ragionevoli» introdotti dal rinnovo 2026, valuta soluzioni organizzative adatte alle condizioni residue di Sempronio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
    Il comporto ordinario è di 13 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per malattie gravi (patologie oncologiche, dialisi, trapianti) il comporto sale a 18 mesi. L’infortunio sul lavoro non si computa nel comporto.
    Cosa succede dopo il superamento del comporto?
    Il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 prevede però che il lavoratore possa richiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 9 mesi prima che il licenziamento diventi eseguibile, nei casi di malattia grave o terapie salvavita.
    Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
    Sì. Oltre all’indennità INPS (50-66,67% della retribuzione), il CCNL Occhialeria prevede un’integrazione a carico del datore per garantire al lavoratore una copertura economica più elevata. Le percentuali e la durata dell’integrazione sono definite nel testo contrattuale integrale.
    Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
    La malattia va comunicata immediatamente al datore entro la prima ora dell’orario di lavoro del primo giorno di assenza. Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all’INPS) è sufficiente; il lavoratore fornisce al datore il numero di protocollo.
    L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
    No. L’infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL e la malattia professionale non si computano nel periodo di comporto contrattuale. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati sul comporto (13 mesi ordinari, 18 mesi per gravi patologie) e sull’aspettativa post-comporto (9 mesi dal 2026) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Le percentuali di integrazione economica durante la malattia vanno verificate sul testo contrattuale completo. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 106 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi dei rivenditori

    Art. 106 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi dei rivenditori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 874 Codice della Navigazione – Dichiarazione di esercente

    Art. 874 Codice della Navigazione – Dichiarazione di esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

  • Art. 24 L. 104/1992 – Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

    1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.
  • Art. 271 DPR 495/1992 – Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

    Art. 271 DPR 495/1992 – Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.

  • Art. 168 D.Lgs. 196/2003 – Falsità nelle dichiarazioni al Garante

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • CCNL Carta e Cartotecnica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello e all’anzianita di servizio, da un minimo di 10 giorni a oltre due mesi. Il mancato rispetto del preavviso comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo deve rispettare i termini contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso CCNL Carta e Cartotecnica
    Livello Anzianita Preavviso (giorni calendario)
    Operai 1-3 Fino a 5 anni 10 giorni
    Operai 1-3 Oltre 5 anni 15 giorni
    Operai 4-5 Fino a 5 anni 15 giorni
    Operai 4-5 Oltre 5 anni 20 giorni
    Operai 6-7 / Impiegati A-B Fino a 5 anni 20 giorni
    Operai 6-7 / Impiegati A-B Oltre 5 anni 30 giorni
    Impiegati C-D Fino a 5 anni 30 giorni
    Impiegati C-D Oltre 5 anni 45 giorni
    Impiegato E (direttivo) Fino a 5 anni 45 giorni
    Impiegato E (direttivo) Oltre 5 anni 60 giorni

    Termini indicativi: verificare sempre l’ultima versione del testo contrattuale. In caso di dimissioni per giusta causa il preavviso non e dovuto.

    Dimissioni: procedura e preavviso

    Le dimissioni volontarie si perfezionano con la comunicazione scritta al datore e, dal 2016, con la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico, revocabile entro 7 giorni). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso contrattuale; in caso contrario, il datore puo trattenere dalla busta paga finale l’indennita sostitutiva di preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta durante il preavviso non lavorato.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione per piu mesi, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono preavviso e danno diritto alla Naspi.

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) e il provvedimento piu grave: non richiede preavviso, produce effetto immediato e puo essere adottato per comportamenti del lavoratore talmente gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto (es. furto, rissa in azienda, insubordinazione grave, falsificazione di documenti).

    Prima del licenziamento disciplinare l’azienda deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta, termine di risposta (minimo 5 giorni), eventuale audizione, poi provvedimento motivato. Il mancato rispetto della procedura rende il licenziamento inefficace.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il giustificato motivo soggettivo riguarda inadempimenti del lavoratore non sufficientemente gravi per la giusta causa (es. assenteismo reiterato, scarso rendimento documentato). Il giustificato motivo oggettivo attiene a ragioni economiche-organizzative (es. soppressione del posto, crisi aziendale).

    Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con piu di 15 dipendenti, prima del licenziamento e obbligatorio il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro (art. 7 L. 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012). La procedura dura al massimo 25 giorni.

    Tutele reintegratorie e risarcitorie post-Jobs Act

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 vigono le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo non discriminatorio, la regola e l’indennita risarcitoria (non la reintegrazione) da 2 a 12 mensilita (ridotte a 1-6 in conciliazione). La reintegrazione e mantenuta solo per licenziamenti discriminatori, nulli o viziati da difetto di forma radicale.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica ancora l’art. 18 Stat. Lav. con le sue articolazioni (reintegrazione per discriminatorio e per insussistenza del fatto contestato; indennita per gli altri casi).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso
    Tizio (operaio livello 5, 7 anni anzianita) si dimette con procedura telematica ma non lavora il preavviso di 20 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione 20 giorni di retribuzione (circa 1.800/21,75 x 20 = circa 1.655 euro lordi). Tizio non ha diritto alla Naspi per dimissioni volontarie ordinarie.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    L’azienda sopprime il reparto in cui lavora Caia (impiegata livello C). Il datore avvia la procedura obbligatoria di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro; la conciliazione fallisce. Il licenziamento e intimato con preavviso di 45 giorni e liquidazione TFR + indennita di preavviso. Caia ha diritto alla Naspi.
    Sempronio – Contestazione disciplinare
    Sempronio (operaio livello 3) e trovato assente ingiustificato per tre giorni consecutivi. L’azienda invia lettera di contestazione; Sempronio risponde nei 5 giorni indicando motivi di salute non documentati. L’azienda irroga una sospensione di 5 giorni, proporzionata alla gravita. Il licenziamento sarebbe stato sproporzionato per la prima recidiva.

    Domande frequenti

    Qual e il preavviso per un operaio di livello 5 con 8 anni?
    Con oltre 5 anni di anzianita, il livello 4-5 ha un preavviso di 20 giorni di calendario, sia per dimissioni che per licenziamento con preavviso.
    Le dimissioni devono essere telematiche?
    Si: dal 2016 le dimissioni volontarie (salvo alcune eccezioni) devono essere presentate tramite il portale ministeriale cliclavoro.gov.it, pena la nullita. La procedura e revocabile entro 7 giorni.
    In caso di licenziamento per giusta causa spetta il TFR?
    Si: il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa. Non spetta invece l’indennita sostitutiva di preavviso.
    Cosa e la conciliazione obbligatoria per i licenziamenti GMO?
    E un tentativo obbligatorio di accordo tra datore e lavoratore presso l’Ispettorato del Lavoro, previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende con piu di 15 dipendenti. Dura max 25 giorni.
    Quando scatta la Naspi?
    Per disoccupazione involontaria: licenziamento (qualunque causa), scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede conciliativa. Non per dimissioni volontarie ordinarie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 D.Lgs. 502/1992 – Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie

    Art. 15 D.Lgs. 502/1992 – Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.

    2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

    3. L’attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

    4. All’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.

    5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle rela- tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

    7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. 7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all’esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto; b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati; c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati. 7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies.

    8. L’attestato di formazione manageriale di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell’incarico sono esonerati, dal possesso dell’attestato di formazione manageriale.

    9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,.