Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 98 Codice della Strada: Circolazione di prova

    Art. 98 C.d.S. – Circolazione di prova

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

    4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

  • Art. 173 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 173 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 52 CTS – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    Art. 52 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

  • Art. 319 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 319 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 38 CAD – Trasferimenti di fondi

    Art. 38 D.Lgs. 82/2005 CAD – Trasferimenti di fondi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché)) il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

  • Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

  • Articolo 38 TU Giustizia Tributaria: Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Art. 38 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unità di livello dirigenziale non generale e settantadue unità di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40.

    2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.

  • Art. 28 D.Lgs. 231/2001 – Trasformazione dell’ente

    Art. 28 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Trasformazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

  • Art. 51 CTS – Revisione periodica del Registro

    Art. 51 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Revisione periodica del Registro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

  • Art. 330 D.Lgs. 209/2005 – (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)

    Art. 330 D.Lgs. 209/2005 – (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.)) ((45))

  • Art. 1226 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    Art. 1226 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

  • Art. 37 CAD – Cessazione dell’attività

    Art. 37 D.Lgs. 82/2005 CAD – Cessazione dell’attività

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

    2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

    3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

    4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attività del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma

    6. 4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilità. ((

    4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.