Autore: Andrea Marton

  • Art. 128 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Art. 128 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.

    2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.

    3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell’ordinanza istruttoria, è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.

    4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell’articolo 31. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

    5. La segreteria dà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.

  • CCNL Gomma Plastica: ciclo continuo, indennità di turno e sicurezza chimica

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il settore gomma-plastica è caratterizzato da impianti che operano in ciclo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) con turnazione 3×8. I lavoratori in turno notturno percepiscono un’indennità specifica. La presenza di agenti chimici (solventi, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche, polveri) impone una sorveglianza sanitaria rafforzata e presidi di sicurezza specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Indennità e tutele per lavoratori in ciclo continuo – CCNL Gomma Plastica
    Istituto Importo o misura indicativa Note
    Indennità turno notturno (22:00-06:00) 10-15% quota oraria per ora notturna Su tutte le ore in fascia notturna
    Indennità ciclo continuo (ove prevista) Da accordo aziendale (15-40 €/mese) Supplementare all’indennità oraria
    Maggiorazione domenicale in CC Riposo compensativo + eventuale maggiorazione Domeniche lavorate in rotazione
    Ferie aggiuntive lavoratori notturni +1 giorno per ogni 80 notti lavorate/anno D.Lgs. 66/2003 art. 13
    Sorveglianza sanitaria rafforzata Visite almeno annuali + protocollo chimico Obbligatoria per esposizione ad agenti cancerogeni
    DPI (dispositivi protezione individuale) A carico del datore, obbligatori Guanti, maschere, occhiali, tute antistatica

    Il ciclo continuo: organizzazione e diritti

    Negli stabilimenti di pneumatici, di gomma tecnica ad alta temperatura e di articoli in gomma vulcanizzata, gli impianti devono operare senza interruzione. L’organizzazione in ciclo continuo (definita dall’art. 7 D.Lgs. 66/2003 in coordinamento con il CCNL) prevede:

    • Tre squadre in rotazione, ciascuna su turno di 8 ore (mattino: 6-14, pomeriggio: 14-22, notte: 22-6);
    • Rotazione settimanale o bisettimanale tra i turni, con pianificazione a calendario fisso o flessibile;
    • Lavoro regolare anche nei giorni festivi (Natale, Capodanno, Ferragosto) con compensazione specifica.

    I lavoratori in ciclo continuo godono di tutele aggiuntive: il riposo compensativo per il lavoro domenicale deve essere garantito entro la settimana successiva; le ferie annue devono essere programmate garantendo il riposo effettivo; il limite delle 48 ore medie settimanali si applica con un periodo di riferimento più lungo (6-12 mesi).

    Indennità di turno notturno e lavoratore notturno

    Ogni ora lavorata nella fascia notturna (22:00-06:00) è integrata da un’indennità di turno notturno pari al 10-15% della quota oraria, stabilita dal CCNL e migliorabile da accordi aziendali. Per un operaio qualificato (quota oraria ~10,24 €), l’indennità è di circa 1,02-1,54 € per ogni ora notturna.

    Il D.Lgs. 66/2003 (art. 13) tutela specificatamente il lavoratore notturno (chi lavora almeno 3 ore in fascia notturna per almeno 80 notti/anno): ha diritto a ferie annue aggiuntive (+1 giorno ogni 80 notti), sorveglianza sanitaria gratuita prima dell’adibizione al lavoro notturno e successivamente almeno annuale, possibilità di non essere adibito a lavoro notturno per gravi motivi di salute o familiari.

    Agenti chimici: valutazione del rischio e misure preventive

    Il settore gomma-plastica comporta l’esposizione a numerosi agenti chimici regolamentati dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX):

    • Fumi di vulcanizzazione: miscele complesse contenenti IPA (idrocarburi policiclici aromatici), classificati cancerogeni di categoria 1B;
    • Ammine aromatiche: presenti in alcuni acceleranti di vulcanizzazione (es. MDA, MOCA), cancerogene per la vescica;
    • Solventi organici (n-esano, toluene, acetone): nei reparti di incollaggio e riparazione;
    • Polveri di gomma e microplastiche: nella lavorazione di materiali rimacinati.

    Il datore è tenuto alla valutazione del rischio chimico (DVR) con misurazione strumentale dell’esposizione, confronto con i TLV (threshold limit values) e VLE (valori limite di esposizione professionale ex allegato XLVII D.Lgs. 81/2008), adozione di misure di prevenzione collettiva (aspirazione localizzata, ventilazione generale, sostituzione con sostanze meno pericolose) e distribuzione di DPI adeguati.

    Sorveglianza sanitaria e registro esposti

    I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche) sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria con cadenza almeno annuale (e più frequente per i profili a maggiore esposizione). Il medico competente effettua visita medica e esami specifici (spirometria, audiometria, esami ematochimici mirati).

    Per gli agenti cancerogeni è obbligatorio il registro degli esposti, tenuto dal datore e trasmesso all’INAIL e agli organi di vigilanza. Il registro garantisce la tracciabilità dell’esposizione e facilita il riconoscimento delle malattie professionali anche a distanza di anni (latenza tipica 10-30 anni per i tumori professionali).

    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), previsto dal D.Lgs. 81/2008, svolge un ruolo particolarmente importante in questo settore: partecipa alla valutazione del rischio, ha accesso ai dati di misurazione degli agenti chimici e può richiedere l’intervento degli organi di vigilanza (ASL-SPRESAL, Ispettorato del Lavoro).

    Casi pratici

    Tizio – Indennità notturna in turno fisso
    Tizio lavora in turno fisso di notte (22-6) per 20 notti/mese. Ore notturne: 8 × 20 = 160 ore. Indennità notturna (12% su quota oraria 10,24 €): 1,23 € × 160 ore = 196,80 € mensili aggiuntivi lordi. Tizio è qualificato come lavoratore notturno (>80 notti/anno) e ha diritto a visita medica annuale gratuita e a 2 giorni di ferie aggiuntive (160 notti/anno ÷ 80 = 2 giorni).
    Caia – Malattia professionale da fumi di vulcanizzazione
    Caia lavora da 18 anni in un reparto di vulcanizzazione senza adeguata aspirazione localizzata. Sviluppa BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) con diagnosi di origine professionale confermata da INAIL. Il riconoscimento di malattia professionale le garantisce: rendita INAIL proporzionale al grado di inabilità, pensione anticipata in alcuni casi, tutela contro il licenziamento durante il periodo di inabilità. L’azienda è esposta a responsabilità civile per omessa prevenzione.
    Sempronio – RLS e richiesta di misurazione
    Sempronio è RLS dello stabilimento. Nota odori anomali nel reparto di incollaggio con solventi e chiede al datore di effettuare misurazioni strumentali dell’esposizione a n-esano (neurotossico). Il datore è tenuto a eseguire le misurazioni entro un termine congruo. Se le misurazioni superano il VLE (20 ppm per l’n-esano), scattano misure di prevenzione obbligatorie (sostituzione del solvente, ventilazione, DPI con filtro specifico).

    Domande frequenti

    Cos'è il ciclo continuo e come cambia il lavoro?
    Il ciclo continuo è il regime in cui l’impianto opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I lavoratori ruotano su tre turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il lavoro include domeniche e festivi con compensazione specifica (riposo compensativo o maggiorazione).
    Quanto vale l'indennità di turno notturno?
    Il 10-15% della quota oraria per ogni ora lavorata nella fascia 22:00-06:00. Per un operaio qualificato con minimo tabellare ~1.720 € significa circa 1,0-1,5 € per ogni ora notturna.
    Quali sono i rischi chimici principali nel settore gomma-plastica?
    I principali sono: fumi di vulcanizzazione (IPA cancerogeni), ammine aromatiche (cancerogene per la vescica), solventi organici (n-esano, toluene), polveri di gomma. Il datore è obbligato a misurare l’esposizione e adottare misure di prevenzione collettiva e DPI.
    Con quale frequenza si effettuano le visite mediche per gli esposti a cancerogeni?
    Almeno una volta all’anno per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Il medico competente può aumentare la frequenza in base al profilo di rischio individuale.
    Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
    Il RLS è eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza. Ha accesso ai dati del DVR, può richiedere misurazioni e interventi correttivi, ed è interlocutore del datore e degli organi di vigilanza. In questo settore il ruolo dell’RLS è particolarmente rilevante per i rischi chimici e da ciclo continuo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 111 TULPS – Autorizzazioni per manifestazioni sportive (abrogato)

    Art. 111 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

  • Art. 70 D.Lgs. 36/2023 – Procedure di scelta del contraente

    1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di rilevanza europea sono: a) le procedure aperte; b) le procedure ristrette; c) le procedure competitive con negoziazione; d) il dialogo competitivo; e) le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.
  • Art. 92 TULPS – Requisiti soggettivi per esercizi pubblici

    Art. 92 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

  • Art. 74 T.U.IVA: Disposizioni relative a particolari settori

    Art. 74 T.U.IVA: Disposizioni relative a particolari settori

    Art. 74 T.U.IVA – Disposizioni relative a particolari settori.

    In vigore dal 01/01/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta e’ dovuta:

    a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

    b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L’imposta concorre a formare la percentuale di cui all’art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

    c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta puo’ applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita’, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche’ il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione; in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita’ previste dalla predetta legge;

    d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche’ per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantita’ di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonche’ ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;

    e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di gestione dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche’ tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;

    e-bis) (Lettera soppressa).

    2. Le operazioni non soggette all’imposta in virtu’ del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell’art. 2.

    3. Le modalita’ ed i termini per l’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

    4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita’, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche’ mensilmente. La stessa autorizzazione puo’ essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell’albo sopra indicato, nonche’ per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell’articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo’ essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu’ operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

    5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo’ effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi.

    6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.

    7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche’ di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

    a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

    b) ferro-leghe (v.d., 72.02);

    c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

    d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

    8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

    a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

    b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

    c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

    d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

    e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

    e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

    e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

    e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

    e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

    9. (Comma abrogato)

    10. (Comma abrogato)

    11. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.”

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  • Art. 89 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 89 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

    2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

    3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

  • Art. 10 GDPR – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 47 GDPR – Norme vincolanti d’impresa

    Articolo 47 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Norme vincolanti d’impresa.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 52 GDPR – Indipendenza

    Articolo 52 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Indipendenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio

    Art. 68 c.c. – Nullità del nuovo matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

    Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

    La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.