Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Successione legittima vs testamentaria: differenze e quote

    Quando una persona muore, il suo patrimonio passa agli eredi secondo due possibili percorsi: la successione legittima, governata interamente dalla legge, o quella testamentaria, fondata sul testamento. Capire la differenza è essenziale per sapere chi eredita, in quale misura e quali vincoli restano comunque inderogabili.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Successione legittima Successione testamentaria
    Norma di riferimento Art. 565 c.c. Art. 587 c.c.
    Presupposto Assenza (totale o parziale) di testamento Esistenza di un testamento valido
    Chi stabilisce le quote La legge Il testatore, entro i limiti di legge
    Beneficiari Coniuge, figli, ascendenti, parenti fino al 6° grado, poi lo Stato Chiunque il testatore voglia, anche estranei
    Limite inderogabile Quota di legittima ai legittimari (art. 536 c.c.) Quota di legittima ai legittimari (art. 536 c.c.)
    Convivente di fatto Non eredita Eredita solo se nominato nel testamento
    Coesistenza Possibile con la testamentaria Possibile con la legittima (testamento parziale)
    Quando si applica In mancanza di volontà espressa Quando si vuole disporre dei propri beni

    Come funziona la successione legittima

    La successione legittima (art. 565 c.c.) entra in gioco quando il defunto non ha lasciato testamento, oppure quando il testamento dispone solo di una parte del patrimonio. In questi casi la legge individua i successibili in un ordine preciso: il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di ogni altro, lo Stato. Si tratta di una gerarchia rigida, pensata per coprire ogni ipotesi e per evitare che un patrimonio resti privo di un titolare.

    Le quote variano a seconda di chi concorre alla successione. Per esempio, in presenza di coniuge e un solo figlio il patrimonio si divide a metà; con più figli la ripartizione cambia, riservando al coniuge una frazione minore. Quando manca del tutto la famiglia stretta, la legge risale agli ascendenti e poi ai parenti più lontani, fino al sesto grado. Il punto chiave è che qui non conta la volontà del defunto, ma una griglia di regole fissa e prevedibile, che si applica automaticamente al momento dell’apertura della successione.

    Proprio questa automaticità è il pregio della successione legittima: non richiede alcuna formalità preventiva e garantisce certezza. È però un meccanismo standardizzato, che non sempre rispecchia i rapporti reali e gli affetti del defunto, soprattutto nelle famiglie ricomposte o nelle convivenze.

    Come funziona la successione testamentaria

    La successione testamentaria (art. 587 c.c.) si fonda sul testamento, l’atto con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Attraverso il testamento si possono attribuire beni anche a soggetti che la legge non chiamerebbe all’eredità, come un convivente, un amico o un ente, oppure assegnare beni determinati a singoli eredi, modulando le quote secondo la propria volontà.

    La libertà del testatore, però, non è assoluta: esiste un nucleo di eredi protetti. Chi fa testamento può disporre liberamente solo della cosiddetta quota disponibile, perché una porzione del patrimonio è comunque riservata ai legittimari (art. 536 c.c.): coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Questa porzione, detta quota di legittima o riserva, non può essere intaccata neppure con il testamento.

    Una disposizione testamentaria che leda la legittima non è automaticamente nulla, ma può essere impugnata dal legittimario pretermesso o leso attraverso l’azione di riduzione, con cui si fa ricostruire la quota a lui spettante. Per questo, chi redige un testamento dovrebbe sempre verificare la presenza di legittimari e calcolare correttamente la quota disponibile, per evitare future controversie tra gli eredi.

    Quando conviene l’una e quando l’altra

    In senso stretto le due successioni non si scelgono in alternativa, perché la legittima opera automaticamente quando manca il testamento. La vera decisione riguarda il fare o no testamento. Se le regole di legge rispecchiano già la volontà del defunto, ad esempio in una famiglia composta da coniuge e figli senza esigenze particolari, si può lasciare operare la successione legittima senza ulteriori formalità.

    Il testamento conviene invece quando si vuole avvantaggiare un soggetto che la legge non tutela, come il convivente di fatto, oppure assegnare beni specifici a determinati eredi, evitare comunioni scomode tra fratelli, o destinare parte del patrimonio a finalità solidali. È utile anche per nominare un esecutore testamentario o per regolare in anticipo situazioni potenzialmente conflittuali.

    Le due successioni possono anche coesistere: un testamento che dispone solo di alcuni beni lascia il resto alla devoluzione legittima. In tal caso la parte non disposta per testamento si trasmette agli eredi secondo le regole di legge, mentre la parte disposta segue la volontà del defunto, sempre nel rispetto della quota di legittima.

    Un esempio pratico

    Tizio è convivente di fatto con Caia da molti anni, senza figli. Se Tizio muore senza testamento, Caia non eredita nulla: la successione legittima chiama i parenti di Tizio, non il convivente. I beni andrebbero quindi, ad esempio, ai fratelli o ai genitori di Tizio, lasciando Caia priva di qualsiasi diritto sul patrimonio comune.

    Se invece Tizio redige un testamento, può attribuire a Caia la quota disponibile, fermo restando il rispetto delle quote riservate ai legittimari eventualmente presenti, come gli ascendenti. Così Tizio garantisce alla persona con cui condivideva la vita una tutela patrimoniale che la legge, da sola, non riconoscerebbe.

    Questo esempio mostra perché, in molte situazioni familiari non tradizionali, il testamento è lo strumento decisivo per evitare che il patrimonio segua un percorso diverso da quello desiderato. La successione legittima resta una rete di sicurezza affidabile, ma solo il testamento consente di personalizzare davvero la trasmissione dei beni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se non lascio testamento?

    Si apre la successione legittima (art. 565 c.c.): l’eredità si devolve per legge a coniuge, figli, ascendenti e parenti fino al sesto grado e, in mancanza, allo Stato. Il convivente di fatto non eredita.

    Posso lasciare tutto a chi voglio con il testamento?

    No. Anche con testamento (art. 587 c.c.) si può disporre liberamente solo della quota disponibile, perché una parte è riservata ai legittimari (art. 536 c.c.): coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti.

    Successione legittima e testamentaria possono coesistere?

    Sì. Se il testamento dispone solo di una parte dei beni, il resto del patrimonio viene devoluto secondo le regole della successione legittima.

    Confronti e guide correlate

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  • Art. 57 CTS – Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

    Art. 57 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

    2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ((ai commi 2, 3, 3-bis e 4)) dell'articolo 56.

  • Art. 33 D.Lgs. 231/2001 – Cessione di azienda

    Art. 33 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Cessione di azienda

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

    2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

  • Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

    Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l' IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.

    2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

  • Art. 40 ter CAD – (Sistema pubblico di ricerca documentale)

    Art. 40 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Sistema pubblico di ricerca documentale)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente. ))

  • Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

    Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

    2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

  • Art. 32 L. 633/1941: durata dei diritti sull’opera cinematografica

    Art. 32 L. 633/1941: durata dei diritti sull'opera cinematografica

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 56 CTS – Convenzioni

    Art. 56 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Convenzioni

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

    2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

    3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. ((

    3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . ))

    4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

  • Art. 45 D.Lgs. 148/2015 – Accesso ai dati elementari

    Art. 45 D.Lgs. 148/2015 – Accesso ai dati elementari

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.

    2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

    3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 D.Lgs. 231/2001 – Rilevanza della fusione o della scissione ai fini de…

    Art. 32 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

    2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

    3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

  • Art. 40 bis CAD – Protocollo informatico

    Art. 40 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Protocollo informatico

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le comunicazioni che ((provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,)) nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle ((Linee guida)) .

  • Art. 55 CTS – Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

    Art. 55 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

    2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

    3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

    2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Note all'art. 55: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.

    4. – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.