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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La sentenza deve essere redatta entro quarantacinque giorni dalla decisione della causa.
  • Dopo la sottoscrizione la sentenza è immutabile: non può più essere modificata.
  • La pubblicazione avviene mediante deposito in segreteria, che è l'atto che rende la sentenza pubblica ed esecutiva.
  • Il segretario appone in calce la data di deposito e la propria firma, e comunica la sentenza alle parti costituite entro cinque giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 Codice del Processo Amministrativo — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 89 c.p.a. regola la fase conclusiva del ciclo di vita della sentenza: la sua redazione entro un termine ordinatorio, la pubblicazione mediante deposito in segreteria e la comunicazione alle parti costituite. La norma si raccorda strettamente con l'art. 88 (contenuto della sentenza) e con l'art. 92 (comunicazioni e notificazioni), e fissa i parametri temporali e formali che condizionano la decorrenza dei termini di impugnazione. Essa presidia due valori fondamentali: la certezza giuridica, garantita dall'immutabilità del provvedimento dopo la sottoscrizione, e la conoscibilità, assicurata dalla pubblicazione nel fascicolo del procedimento e dalla comunicazione alle parti.

Il termine di redazione: quarantacinque giorni

Il comma 1 stabilisce che la sentenza deve essere redatta entro quarantacinque giorni dal giorno della decisione della causa. Il termine è ordinatorio e non perentorio: la sua inosservanza non determina la nullità della sentenza né incide sulla sua efficacia, ma può rilevare sul piano della responsabilità disciplinare del magistrato redattore. La «decisione della causa» è il momento in cui il collegio delibera — tipicamente in camera di consiglio subito dopo l'udienza di discussione o in una successiva camera di consiglio di deliberazione. Il termine di quarantacinque giorni decorre da tale momento e si distingue dal termine di cinque giorni per la comunicazione del deposito alle parti (comma 3). La norma si coordina con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e con la disciplina della responsabilità per ritardo prevista dalla L. 89/2001 (legge Pinto).

L'immutabilità della sentenza dopo la sottoscrizione

Il comma 2 enuncia un principio cardine del sistema processuale: la sentenza, non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione. Prima della sottoscrizione, il collegio — in particolare il presidente e l'estensore — può ancora apportare modifiche al testo; dopo la sottoscrizione, il provvedimento cristallizza definitivamente la volontà decisoria del collegio. L'unica modifica ammessa dopo la sottoscrizione è quella effettuata attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 86 c.p.a., che però — come si è visto — incide esclusivamente su vizi formali e non sulla sostanza della decisione. Qualsiasi intervento sul contenuto decisorio è possibile soltanto attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 91 c.p.a. (appello, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione).

La pubblicazione per deposito e la funzione della segreteria

Ancora il comma 2 stabilisce che la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito è l'atto formale che determina la pubblicazione della sentenza: da quel momento il provvedimento è accessibile a chiunque vi abbia interesse, è opponibile alle parti e inizia a produrre i propri effetti giuridici, inclusa la decorrenza dei termini per l'impugnazione in caso di notificazione a istanza di parte. Il segretario svolge un ruolo formale essenziale: dà atto del deposito apponendo in calce alla sentenza la data e la propria firma (comma 3). Questa attestazione ha valore di atto pubblico e certifica con certezza il momento del deposito, che è il dies a quo per il computo del termine lungo di impugnazione.

La comunicazione alle parti costituite e i termini di impugnazione

Entro cinque giorni dal deposito, il segretario deve dare comunicazione della sentenza alle parti costituite (comma 3). Questa comunicazione è distinta dalla notificazione: la comunicazione è eseguita d'ufficio dalla segreteria, mentre la notificazione è un atto di parte. La distinzione è rilevantissima ai fini dei termini di impugnazione. Ai sensi dell'art. 92 c.p.a. e delle relative disposizioni, il termine di sessanta giorni per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte interessata (c.d. termine breve); in assenza di notificazione, il termine lungo — di regola sei mesi — decorre dalla pubblicazione (deposito). La comunicazione d'ufficio non fa decorrere il termine breve di impugnazione, ma ha il valore di rendere edotta la parte dell'avvenuta decisione, consentendole di valutare tempestivamente l'opportunità di agire. Nella prassi dei tribunali amministrativi, la comunicazione viene effettuata a mezzo del sistema informatico SIGA/PAT all'indirizzo PEC dei difensori costituiti. L'omessa o tardiva comunicazione da parte della segreteria non incide sulla validità della sentenza né sui termini di impugnazione, ma può rilevare come irregolarità procedurale.

Casi pratici

Caso 1: Decorrenza del termine lungo di impugnazione

Il TAR deposita in segreteria la sentenza che rigetta il ricorso di Tizio contro un diniego di concessione edilizia; la segreteria ne dà comunicazione via PEC al difensore di Tizio il quarto giorno successivo. Poiché nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza all'altra, il termine lungo di sei mesi per proporre appello al Consiglio di Stato decorre dalla data di deposito risultante dall'attestazione del segretario in calce alla sentenza, non dalla data della comunicazione PEC.

Caso 2: Tentativo di modifica della sentenza dopo la sottoscrizione

Dopo aver sottoscritto la sentenza, l'estensore si accorge di aver indicato un importo errato nel dispositivo relativo al risarcimento danni riconosciuto a Caio; l'errore non è un refuso tipografico ma riflette un calcolo diverso da quello deliberato in camera di consiglio. Poiché la sentenza e gia sottoscritta e depositata, il collegio non puo modificarla direttamente: l'unica via percorribile e il procedimento di correzione ex art. 86 c.p.a. se si tratta di errore materiale, oppure l'impugnazione da parte di Caio o dell'amministrazione se si tratta di errore di giudizio.

Caso 3: Ritardo nella redazione della sentenza

Il collegio delibera la sentenza nella causa di Sempronio il 10 gennaio, ma la sentenza viene depositata in segreteria il 20 marzo, ben oltre il termine ordinatorio di quarantacinque giorni previsto dal comma 1. Il ritardo non inficia la validita della sentenza ne i termini di impugnazione — che decorrono comunque dal deposito — ma Sempronio puo valutare se proporre istanza di prelievo o procedere alla notificazione appena ricevuta la comunicazione di deposito, per far decorrere il termine breve a carico della controparte.

Domande frequenti

Da quando decorre il termine per impugnare la sentenza del TAR?

Il termine lungo di sei mesi decorre dal deposito in segreteria (pubblicazione). Il termine breve di sessanta giorni decorre invece dalla notificazione della sentenza eseguita da una delle parti; la mera comunicazione d'ufficio della segreteria non fa decorrere il termine breve.

La sentenza puo essere modificata dopo il deposito in segreteria?

No. Dopo la sottoscrizione la sentenza e immutabile. L'unica eccezione e la correzione di errori materiali tramite il procedimento dell'art. 86 c.p.a., che non incide pero sulla sostanza della decisione.

Entro quanto tempo la segreteria deve comunicare la sentenza ai difensori?

Entro cinque giorni dal deposito. La comunicazione e effettuata d'ufficio dalla segreteria, tipicamente via PEC ai difensori costituiti.

Cosa succede se la sentenza e depositata oltre i quarantacinque giorni dalla decisione?

Il termine di quarantacinque giorni e ordinatorio, non perentorio: il suo superamento non comporta la nullita della sentenza. Puo pero rilevare sul piano della responsabilita disciplinare del magistrato e, in caso di danno, sulla legge Pinto.

Chi certifica la data di deposito della sentenza?

Il segretario del tribunale, che da atto del deposito apponendo in calce alla sentenza la data e la propria firma. Questa attestazione ha valore di atto pubblico e certifica con certezza il dies a quo per il computo dei termini.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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