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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di sospensione, la parte deve presentare istanza di fissazione udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa cessare la causa sospensiva.
  • In caso di interruzione, la parte colpita dall'evento può presentare nuova istanza di fissazione udienza per proseguire il processo.
  • Se la prosecuzione non avviene, il processo deve essere riassunto dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, con atto notificato a tutte le parti.
  • Il termine di novanta giorni per la riassunzione è perentorio; il suo mancato rispetto determina la perenzione del ricorso.
  • Il presidente può disporre istruttoria d'ufficio per verificare la persistenza delle ragioni di sospensione o interruzione; trascorsi tre mesi dalla loro cessazione, l'udienza è fissata d'ufficio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 Codice del Processo Amministrativo — Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza e’ fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

Titolo VI – Estinzione e improcedibilità

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 80 c.p.a. costituisce il naturale completamento dell'art. 79: se quella norma regola le cause e le modalità di sospensione e interruzione del processo, questa disciplina le condizioni e i termini per la sua ripresa. La disposizione risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire alle parti la possibilità di riattivare il procedimento dopo l'evento che lo aveva paralizzato; dall'altro, evitare che il processo rimanga indefinitamente quiescente, con danno per tutte le parti e per il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. Questo secondo obiettivo si raccorda strettamente con la disciplina della perenzione dettata dagli artt. 81 e 82 c.p.a., che punisce l'inerzia prolungata del ricorrente.

La prosecuzione del processo sospeso

Il comma 1 riguarda specificamente il processo sospeso. La parte interessata alla ripresa — di regola il ricorrente, ma nulla vieta che sia il resistente o il controinteressato — deve presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa cessare la causa sospensiva. La comunicazione è effettuata dalla segreteria del TAR; è da quella data che decorre il termine. Il termine di novanta giorni è classificabile come termine perentorio in senso sostanziale: il mancato deposito dell'istanza entro di esso determina, unitamente al decorso annuale senza atti di procedura, la perenzione ex art. 81 c.p.a. Occorre prestare attenzione alla nozione di «atto che fa venir meno la causa della sospensione»: nel caso di sospensione per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, l'atto sarà il deposito in cancelleria della sentenza della Corte; nel caso di sospensione per incidente di costituzionalità, sarà la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

La prosecuzione del processo interrotto

Il comma 2 disciplina la riattivazione del processo interrotto: essa avviene se la «parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo» — ovvero la parte che ha subito la morte del difensore, la perdita della capacità, o analoghi eventi — presenta nuova istanza di fissazione di udienza. La scelta legislativa di rimettere l'iniziativa alla parte colpita dall'evento — e non alla controparte — è coerente con il principio dispositivo: è quella parte che deve «riorganizzarsi» nominando, ad esempio, un nuovo difensore. Il c.p.a. non fissa espressamente un termine per questa prosecuzione volontaria; tuttavia, il comma 3 prevede il rimedio suppletivo della riassunzione da parte della controparte, con termine perentorio.

La riassunzione: atto, termini e perentorietà

Il comma 3 regola l'ipotesi in cui la parte colpita dall'evento interruttivo non si attivi. In tal caso, il processo deve essere riassunto — con apposito atto notificato a tutte le parti — da «la parte più diligente», ovvero da chiunque abbia interesse alla prosecuzione del giudizio (il ricorrente, il resistente o il controinteressato). Il termine è di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, la quale si acquisisce mediante dichiarazione (resa in udienza o comunicata formalmente), notificazione o certificazione. La norma specifica tre modalità alternative di conoscenza legale, evitando equivoci sulla decorrenza del termine. Il termine è espressamente qualificato come perentorio: il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso e, in concreto, la perenzione. L'atto di riassunzione deve essere notificato a tutte le altre parti, non solo a quelle costituite: ciò garantisce che nessuna parte venga privata del contraddittorio. L'atto di riassunzione assolve a una funzione costitutiva nel senso che, senza di esso, il processo non riprende e i termini decorrono comunque.

Il potere presidenziale d'ufficio (comma 3-bis)

Il comma 3-bis, aggiunto in sede di revisione del codice, introduce un meccanismo di controllo officioso: il presidente può disporre istruttoria per accertare se le ragioni di sospensione o interruzione persistano ancora, evitando che il processo rimanga indefinitamente congelato per inerzia delle parti. La norma è particolarmente significativa per i processi sospesi per rinvio pregiudiziale o per incidente di costituzionalità, nei quali la comunicazione dell'atto estintivo della causa sospensiva può tardare ad arrivare alle parti. Il secondo periodo del comma 3-bis stabilisce che, verificata la cessazione delle ragioni, l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi; ciò comporta che, in assenza di istanza di parte, sarà il sistema-ufficio a riattivare il processo, coerentemente con il principio di ragionevole durata del processo.

Profili pratici e raccordo con gli artt. 79 e 81 c.p.a.

La gestione del processo sospeso o interrotto richiede al difensore un'attenzione costante al registro delle comunicazioni di segreteria. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni — sia per la prosecuzione che per la riassunzione — non comporta un automatico pronunciamento, ma si cumula con il decorso annuale dell'art. 81 per produrre la perenzione. È quindi consigliabile predisporre un sistema di reminder che segnali la comunicazione dell'atto estintivo e il decorso del termine. In materia di appalti pubblici (art. 120 c.p.a.), i termini accelerati del rito speciale si coordinano con quelli dell'art. 80 in modo tale che la sospensione per rinvio pregiudiziale possa incidere sensibilmente sulle dinamiche del contratto nelle more.

Casi pratici

Caso 1: Prosecuzione dopo la sospensione per incidente di costituzionalità

Il TAR Campania sospende il giudizio instaurato da Tizio, dopo aver sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma che fonda il provvedimento impugnato; la Corte Costituzionale pubblica la propria decisione in Gazzetta Ufficiale. La segreteria del TAR comunica a Tizio l'atto di cessazione della causa sospensiva; Tizio deposita istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni da tale comunicazione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., evitando la perenzione del ricorso.

Caso 2: Riassunzione del processo interrotto per morte del difensore

In un giudizio davanti al TAR Sicilia, il difensore di Caio muore; la segreteria emette e comunica il decreto presidenziale di interruzione ex art. 79, comma 2, c.p.a. Caio non nomina un nuovo difensore entro breve termine, così Sempronio, controinteressato che ha interesse alla definizione del giudizio, notifica a tutte le parti atto di riassunzione del processo entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza legale della morte del difensore, come prescritto dall'art. 80, comma 3, c.p.a.

Caso 3: Fissazione d'ufficio dell'udienza dopo accertamento presidenziale

Un ricorso proposto da un Comune avverso un decreto ministeriale rimane sospeso per oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia che ha deciso il rinvio pregiudiziale, senza che le parti si attivino. Il presidente del TAR, esercitando il potere officioso di cui all'art. 80, comma 3-bis, c.p.a., dispone istruttoria e accerta la cessazione delle ragioni di sospensione; trascorsi tre mesi, l'udienza è fissata d'ufficio e il giudizio riprende il suo corso.

Domande frequenti

Entro quando devo chiedere la ripresa dopo la sospensione?

Entro novanta giorni dalla comunicazione della segreteria dell'atto che fa cessare la causa sospensiva; il mancato deposito dell'istanza entro tale termine espone al rischio di perenzione del ricorso ex art. 81 c.p.a.

Chi può riassumere il processo interrotto?

La 'parte più diligente', cioè qualsiasi parte che abbia interesse alla prosecuzione (ricorrente, resistente o controinteressato), può riassumere il processo notificando apposito atto a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Cosa si intende per 'conoscenza legale' dell'evento interruttivo?

L'art. 80, comma 3, indica tre modalità: dichiarazione resa in udienza o comunicata formalmente, notificazione dell'evento, certificazione da parte della segreteria; dalla prima di queste che si verifica decorre il termine perentorio di novanta giorni.

Cosa succede se nessuna parte si attiva dopo la sospensione o interruzione?

Il presidente può disporre d'ufficio istruttoria per accertare la cessazione delle ragioni di sospensione o interruzione; verificatane la cessazione, trascorsi tre mesi l'udienza è fissata d'ufficio, evitando la definitiva paralisi del giudizio.

Il termine di novanta giorni per la riassunzione è tassativo?

Sì, è espressamente qualificato come perentorio dall'art. 80, comma 3; la sua inosservanza, combinata con l'assenza di atti di procedura nel periodo annuale, produce la perenzione del ricorso ai sensi dell'art. 81 c.p.a.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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