← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dopo cinque anni dal deposito del ricorso, la segreteria invia alle parti costituite un avviso che impone al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione udienza entro centoventi giorni.
  • L'istanza deve essere sottoscritta sia dalla parte che ha rilasciato la procura sia dal suo difensore, a garanzia del perdurante interesse personale.
  • In mancanza dell'istanza nei centoventi giorni, il ricorso è dichiarato perento dal giudice.
  • Se viene fissata l'udienza di merito senza il previo avviso di perenzione, il ricorso è deciso solo se il ricorrente dichiara il proprio interesse alla decisione, anche oralmente in udienza.
  • In assenza di tale dichiarazione, il presidente del collegio dichiara il ricorso perento con decreto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 Codice del Processo Amministrativo — Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 82 c.p.a. introduce una disciplina speciale per i ricorsi che rimangono pendenti per più di cinque anni senza giungere a definizione. Si tratta di una norma di carattere deflattivo, volta a liberare i ruoli dei TAR e del Consiglio di Stato da controversie risalenti il cui ricorrente potrebbe aver perso interesse alla decisione nel lungo lasso di tempo trascorso. L'istituto riflette il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e il corollario dell'effettività della tutela ex artt. 24 e 113 Cost.: un ricorso abbandonato da anni non esprime una tutela reale, ma occupa risorse giurisdizionali a danno di chi ha un interesse vivo. La norma si differenzia dalla perenzione ordinaria dell'art. 81 perché non si limita a sanzionare l'inattività, ma richiede una riconferma attiva e qualificata dell'interesse a proseguire.

Il meccanismo dell'avviso e la nuova istanza qualificata

Il comma 1 struttura il procedimento in due fasi. Nella prima, la segreteria del TAR — decorso il quinquennio dal deposito del ricorso — comunica d'ufficio un «apposito avviso» alle parti costituite. L'avviso ha funzione di monito: informa il ricorrente che, trascorsi centoventi giorni dalla sua ricezione senza istanza, il ricorso sarà dichiarato perento. Nella seconda fase, il ricorrente deve presentare nuova istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione dell'avviso. L'istanza deve avere una caratteristica peculiare rispetto a quella ordinaria ex art. 71: deve essere sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura, oltre che dal difensore. Questa doppia sottoscrizione garantisce che sia la parte personalmente — e non il solo difensore — a manifestare il perdurante interesse alla decisione. La ratio è evidente: in controversie molto datate, può accadere che il difensore ignori che il proprio cliente abbia nel frattempo rinunciato all'interesse, raggiunto un accordo informale con l'amministrazione o comunque non voglia più portare avanti il giudizio. La firma della parte è un meccanismo di verifica. Il termine di centoventi giorni è significativamente più lungo dei novanta giorni previsti per la riassunzione ordinaria ex art. 80, comma 3: il legislatore ha tenuto conto della difficoltà pratica di reperire la firma della parte in cause così risalenti.

L'ipotesi della fissazione d'ufficio senza previo avviso

Il comma 2 regola un caso anomalo ma non raro: la segreteria fissa l'udienza di merito senza aver preventivamente inviato l'avviso di cui al comma 1. In questa ipotesi, il processo non viene automaticamente dichiarato perento, ma il ricorrente deve manifestare espressamente il proprio interesse alla decisione. La dichiarazione può avvenire: (a) prima dell'udienza, con atto scritto depositato in segreteria; (b) in udienza, oralmente a mezzo del proprio difensore. Se il ricorrente (o il suo difensore) non rende questa dichiarazione, il presidente del collegio dichiara il ricorso perento con decreto, senza nemmeno passare per la deliberazione collegiale. L'uso del decreto presidenziale — atto di più rapida adozione rispetto alla sentenza — conferma il carattere meramente formale e non contenutistico della pronuncia di perenzione, che non investe il merito della controversia.

Effetti processuali e rapporto con l'art. 83 c.p.a.

La dichiarazione di perenzione ex art. 82 produce gli stessi effetti della perenzione ordinaria ex artt. 81 e 83: il processo si estingue, ciascuna parte sopporta le proprie spese, il ricorso non può essere riassunto. Tuttavia, la perenzione ultraquinquennale presenta alcune specificità. In primo luogo, essa non opera di diritto automaticamente come quella ex art. 81, ma richiede un atto formale di dichiarazione (decreto presidenziale o pronuncia collegiale). In secondo luogo, la dichiarazione può essere resa con semplice decreto — anche fuori udienza — rendendo la procedura più snella. Occorre ricordare che la perenzione riguarda il solo processo, non il diritto sostanziale: il provvedimento impugnato rimane in vita, e l'interessato potrebbe, in astratto, esperire altri rimedi (es. autotutela) o riproporsi in situazioni diverse.

Profili pratici: la gestione dei fascicoli ultraquinquennali

La norma impone agli studi legali che gestiscono un cospicuo contenzioso amministrativo di implementare un sistema di monitoraggio dei fascicoli per anzianità. Quando si avvicina il quinto anno dal deposito del ricorso, è buona pratica contattare il cliente per verificare la persistenza dell'interesse e prepararsi a sottoscrivere l'istanza qualificata. L'avviso di segreteria, pur essendo comunicato alle parti costituite, può giungere a un recapito non aggiornato o essere trascurato: il rispetto del termine di centoventi giorni è responsabilità del difensore. Un ulteriore profilo rilevante riguarda i ricorsi cumulativi con più ricorrenti: in tal caso, ciascun ricorrente deve sottoscrivere l'istanza personalmente, o il ricorso sarà dichiarato perento limitatamente a chi non ha sottoscritto.

Casi pratici

Caso 1: Perenzione ultraquinquennale per mancata risposta all'avviso

Tizio aveva impugnato al TAR Lazio un provvedimento di diniego di concessione edilizia nel 2018; il giudizio rimane pendente senza atti per oltre cinque anni. Nel 2023 la segreteria invia l'avviso ex art. 82, comma 1, c.p.a. al difensore di Tizio, ma questi non riesce a contattare il proprio cliente per ottenere la doppia sottoscrizione dell'istanza entro centoventi giorni; il TAR dichiara il ricorso perento con decreto presidenziale.

Caso 2: Dichiarazione di interesse in udienza per evitare la perenzione

Il TAR Veneto fissa d'ufficio l'udienza di merito su un ricorso ultraquinquennale di Caio senza aver inviato il previo avviso; in udienza, il difensore di Caio dichiara espressamente e verbalmente, ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.a., che la propria assistita ha interesse alla decisione; il collegio, preso atto della dichiarazione, passa alla trattazione nel merito del ricorso senza dichiararne la perenzione.

Caso 3: Ricorso cumulativo e perenzione parziale

Tre dipendenti pubblici — Tizio, Caio e Sempronio — avevano impugnato congiuntamente un provvedimento di inquadramento nel 2017; dopo cinque anni la segreteria invia l'avviso ex art. 82 c.p.a. Tizio e Caio sottoscrivono tempestivamente la nuova istanza; Sempronio, nel frattempo emigrato all'estero, non è reperibile. Il TAR dichiara il ricorso perento limitatamente alla posizione di Sempronio e procede alla trattazione nel merito per Tizio e Caio.

Domande frequenti

Quando scatta la perenzione ultraquinquennale?

Dopo cinque anni dal deposito del ricorso, la segreteria invia un avviso; se il ricorrente non presenta entro centoventi giorni dalla ricezione una nuova istanza di fissazione udienza — sottoscritta anche dalla parte personalmente — il ricorso è dichiarato perento.

Perché la nuova istanza deve essere firmata anche dalla parte e non solo dall'avvocato?

Il legislatore ha voluto una conferma personale del perdurante interesse del ricorrente: in cause molto datate è possibile che la parte abbia di fatto rinunciato all'interesse senza averlo formalmente comunicato al difensore; la doppia firma garantisce che il giudizio prosegua solo se la parte è davvero informata e consenziente.

Cosa succede se il TAR fissa l'udienza senza inviare prima l'avviso di perenzione?

Il ricorso non è automaticamente perento; il ricorrente (o il suo difensore in udienza) deve dichiarare di avere interesse alla decisione; in assenza di tale dichiarazione, il presidente dichiara il ricorso perento con decreto.

La perenzione ultraquinquennale elimina anche il diritto sostanziale?

No: la perenzione estingue solo il processo, non il diritto sostanziale; il provvedimento impugnato rimane efficace, ma il ricorrente non potrà più far valere in quel giudizio le proprie pretese.

Il difensore rischia conseguenze se non rispetta il termine dei centoventi giorni?

Sul piano deontologico e della responsabilità professionale, il mancato rispetto del termine — che causa la perenzione del ricorso — può costituire inadempimento del mandato professionale, con conseguenti profili di responsabilità civile verso il cliente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.