Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 111 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Non si può esercitare senza licenza del questore l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo assoggettava le manifestazioni sportive pubbliche al regime di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Il controllo preventivo mirava a garantire ordine pubblico e sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.
  • Abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito le relative competenze amministrative a regioni ed enti locali.

L'art. 111 del TULPS era compreso nel titolo dedicato agli spettacoli e trattenimenti pubblici e sottoponeva le manifestazioni sportive aperte al pubblico - gare, incontri, competizioni - alla preventiva licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma rispondeva all'impostazione accentratrice del TULPS del 1931, che affidava al questore o al prefetto il controllo su ogni forma di riunione e trattenimento pubblico potenzialmente idonea a concentrare folle e generare turbative dell'ordine pubblico.

Con il processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge Bassanini, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle regioni e ai comuni le funzioni in materia di manifestazioni sportive locali, escludendo dal novero delle competenze statali quelle che non presentavano significativi profili di sicurezza nazionale. La disciplina delle manifestazioni sportive di maggiore rilievo (eventi di serie A, manifestazioni internazionali) ha trovato successivamente una regolamentazione specifica nella normativa anti-violenza negli stadi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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