← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 110 TULPS disciplina in modo analitico gli apparecchi da gioco installabili negli esercizi pubblici, distinguendo tra apparecchi per il gioco d'azzardo (vietati), apparecchi per il gioco lecito (AWP/VLT, comma 6) e apparecchi per intrattenimento senza vincite in denaro (comma 7).
  • In ogni sala da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella approvata dal questore che indica i giochi vietati, le prescrizioni specifiche e il divieto di scommesse.
  • Gli apparecchi per il gioco lecito (AWP) devono avere attestato di conformità del MEF-ADM, essere collegati alla rete telematica, avere costo partita non superiore a 1 euro, durata minima 4 secondi e vincita massima 100 euro per partita.
  • Le sanzioni amministrative sono articolate per tipo di violazione: da 1.000 a 6.000 euro per apparecchio non conforme, con possibilità di confisca e distruzione e di chiusura dell'esercizio.
  • Il questore può sospendere la licenza fino a 15 giorni in caso di violazioni di rilevante gravità, in aggiunta alle sanzioni accessorie previste dall'art. 100 TULPS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;(82) (89) (92) (93) (103) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138)

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (89)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (103) (111) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138) 147

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 ;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all' articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 . A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all' articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 ; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126 .

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 .

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 .

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 . Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 110 del TULPS — nella sua versione vigente, profondamente modificata rispetto al testo originario del 1931 da numerosi interventi legislativi successivi — rappresenta la principale norma di diritto pubblico della sicurezza in materia di apparecchi da gioco. Il testo attuale è il risultato di stratificazioni normative avvenute tra il 2000 e il 2020, che hanno progressivamente raffinato la distinzione tra gioco d'azzardo (vietato), gioco lecito con vincite monetarie (consentito entro precisi limiti) e gioco di intrattenimento puro (ammesso senza restrizioni sostanziali).

La collocazione della norma nel TULPS è significativa: il gioco d'azzardo è tradizionalmente considerato un problema di ordine pubblico, capace di generare fenomeni di criminalità organizzata, usura, indebitamento patologico e degrado sociale. La disciplina amministrativa di pubblica sicurezza mira a contenere questo rischio senza sopprimere l'intera filiera del gioco, che è anche un settore economico regolamentato dallo Stato attraverso la concessione monopolistica.

La tabella del questore (comma 1)

Ogni sala da biliardo, sala da gioco o esercizio autorizzato alla pratica del gioco è tenuto a esporre in luogo visibile una tabella predisposta e approvata dal questore, vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza. La tabella elenca i giochi d'azzardo (ossia quelli vietati) e i giochi che il questore abbia ritenuto opportuno vietare nel pubblico interesse, oltre alle prescrizioni e ai divieti specifici. Nelle sale da biliardo deve essere indicato anche il costo della partita (singola o oraria). La tabella deve recare espressa menzione del divieto delle scommesse (comma 2).

Questo meccanismo attribuisce al questore un potere di regolamentazione locale che si aggiunge a quello normativo statale: il questore può vietare giochi che non siano giochi d'azzardo in senso tecnico, se lo ritiene opportuno per il mantenimento dell'ordine pubblico in un determinato contesto territoriale.

Il divieto di apparecchi da gioco d'azzardo (commi 4 e 5)

Il comma 4 vieta l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli di qualunque specie. Il comma 5 definisce cosa si intende per apparecchio da gioco d'azzardo: quello che «ha insita la scommessa» o che consente vincite puramente aleatorie di denaro o di premi di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6. Il gioco d'azzardo è caratterizzato dalla prevalenza dell'elemento aleatorio su quello di abilità e dalla presenza di una posta in denaro.

Apparecchi per il gioco lecito: AWP e VLT (comma 6)

Il comma 6 definisce gli apparecchi idonei per il gioco lecito — le cosiddette AWP (Amusement with Prizes, lettera a) e le VLT (Video Lottery Terminal, lettera b). Per le AWP i requisiti essenziali sono: attestato di conformità rilasciato dal MEF-ADM, collegamento obbligatorio alla rete telematica, attivazione con moneta o strumenti di pagamento elettronico approvati, presenza di elementi di abilità (oltre all'elemento aleatorio), costo della partita non superiore a 1 euro, durata minima della partita di 4 secondi, vincite in denaro non superiori a 100 euro per partita, restituzione al giocatore non inferiore al 75% delle somme giocate su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite. Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

Le VLT (lettera b) devono far parte della rete telematica e attivarsi esclusivamente in presenza di collegamento al sistema di elaborazione della rete: sono caratterizzate da parametri tecnici (costo partita, percentuale minima di restituzione, importo massimo vincite) definiti con regolamento ministeriale.

Apparecchi per il gioco di intrattenimento (comma 7)

Il comma 7 elenca gli apparecchi per il gioco lecito di intrattenimento, privi di vincite in denaro significative: elettromeccanici senza monitor ad abilità fisica, mentale o strategica (lettera a); apparecchi ad abilità senza premi (lettera c); apparecchi che distribuiscono tagliandi (lettera c-bis); apparecchi a tempo o a scopo (lettera c-ter). Per questi apparecchi i requisiti tecnici sono più flessibili ma devono comunque rispettare i parametri fissati dal direttore dell'ADM con provvedimento annuale (comma 7.1).

Sanzioni amministrative (comma 9)

Il regime sanzionatorio è articolato in sei fattispecie:

  • Produzione o importazione di apparecchi non conformi: da 1.000 a 6.000 euro per apparecchio (lett. a).
  • Produzione o importazione di apparecchi privi di titoli autorizzatori: da 500 a 3.000 euro per apparecchio (lett. b).
  • Distribuzione, installazione o uso di apparecchi non conformi: 4.000 euro per apparecchio (lett. c).
  • Distribuzione o installazione di apparecchi privi di titoli autorizzatori: da 500 a 3.000 euro per apparecchio (lett. d).
  • Reiterazione: preclusione per cinque anni dal rilascio di ulteriori titoli autorizzatori (lett. e).
  • Mancata apposizione del titolo autorizzatorio sull'apparecchio: da 500 a 3.000 euro (lett. f).

Per gli apparecchi videoterminali non conformi (lett. f-ter) la sanzione è da 5.000 a 50.000 euro per apparecchio. La violazione più grave — distribuzione di apparecchi destinati a qualunque forma di gioco non consentita (lett. f-quater) — è punita da 5.000 a 50.000 euro per apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni.

Confisca, sospensione e revoca della licenza (commi 9-bis, 10, 11)

Gli apparecchi non autorizzati o non conformi sono confiscati ai sensi dell'art. 20 della L. n. 689/1981 e, nel provvedimento di confisca, è disposta la loro distruzione (comma 9-bis). I titolari di licenza ex art. 86 TULPS che commettano le violazioni del comma 9 rischiano la sospensione della licenza da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione, la revoca (comma 10). Il questore può altresì sospendere la licenza per un periodo non superiore a 15 giorni in caso di violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati e alla reiterazione delle violazioni (comma 11).

Casi pratici

Caso 1: Bar con AWP non collegata alla rete telematica

Tizio, titolare di un bar con licenza ex art. 86 TULPS, installa un apparecchio AWP acquistato da un rivenditore privato. L'apparecchio ha attestato di conformità del MEF ma non risulta collegato alla rete telematica dell'ADM, requisito indispensabile ai sensi del comma 6, lettera a). In sede di controllo, gli agenti dell'ADM-Monopoli rilevano il difetto di collegamento. Tizio è sanzionato con 4.000 euro ai sensi del comma 9, lettera c), l'apparecchio è confiscato e, trattandosi di seconda violazione nell'arco di dodici mesi, la questura sospende la licenza per 15 giorni ai sensi del comma 11.

Caso 2: Circolo privato con slot machine da gioco d'azzardo

Caia, presidente di un circolo culturale, decide di installare nei locali alcune slot machine acquistate all'estero che riproducono il gioco del poker in forma automatizzata. Il circolo dispone di regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS. In sede di ispezione, la Polizia di Stato accerta che gli apparecchi rientrano nella categoria dei giochi d'azzardo vietati (comma 4), poiché la vincita è puramente aleatoria e gli apparecchi riproducono il poker. Caia viene sanzionata con 50.000 euro per apparecchio ai sensi del comma 9, lettera f-quater, gli apparecchi vengono confiscati e il circolo è chiuso per 30 giorni.

Caso 3: Sala biliardi senza tabella del questore

Sempronio, titolare di una sala da biliardo aperta da pochi mesi, espone all'ingresso un cartello generico con le regole della casa ma non ha mai richiesto la tabella approvata dal questore né l'ha fatta vidimare dalle autorità competenti, come prescritto dal comma 1. In sede di controllo della Polizia di Stato, il difetto è contestato: Sempronio riceve una diffida a regolarizzare entro 30 giorni e una sanzione amministrativa. La questura lo invita anche a indicare chiaramente il costo orario di gioco, obbligo espressamente previsto per le sale da biliardo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra AWP e VLT?

Le AWP (comma 6, lett. a) sono le cosiddette 'macchinette': apparecchi fisici con vincita massima 100 euro per partita, costo massimo 1 euro, durata minima 4 secondi. Le VLT (comma 6, lett. b) sono videoterminali collegati a un sistema di elaborazione centrale, con parametri tecnici (costo, vincite, restituzione) definiti da regolamento ministeriale, in genere installati in sale dedicate.

Un privato può tenere in casa una slot machine?

Il divieto dell'art. 110 TULPS riguarda i luoghi pubblici, aperti al pubblico e i circoli di qualunque specie. L'uso strettamente privato in abitazione non rientra nel perimetro della norma. Tuttavia, qualsiasi forma di organizzazione di gioco d'azzardo anche privato può integrare il reato di cui all'art. 718 c.p.

Cosa deve contenere la tabella che va esposta in sala giochi?

La tabella, predisposta e approvata dal questore e vidata dalle autorità competenti, deve indicare i giochi d'azzardo (vietati), eventuali ulteriori giochi vietati dal questore nel pubblico interesse, le prescrizioni specifiche e il divieto espresso delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve essere indicato anche il costo della singola partita o il costo orario.

Quali sono le sanzioni più gravi previste dall'art. 110 TULPS?

Le sanzioni più elevate sono quelle del comma 9, lettere f-ter e f-quater: da 5.000 a 50.000 euro per apparecchio per i videoterminali non conformi e per gli apparecchi destinati a forme di gioco non consentito, con in aggiunta la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni per quest'ultima fattispecie.

Un esercizio può essere chiuso per violazione dell'art. 110?

Sì. Il comma 9, lettera f-quater, prevede la chiusura da 30 a 60 giorni per chi installa o mette a disposizione apparecchi destinati a forme di gioco non consentite. Il questore può altresì sospendere la licenza ai sensi del comma 11 per violazioni gravi o reiterate, e revocarla in caso di reiterazione qualificata ai sensi del comma 10.

Le macchinette nei bar sono legali?

Sì, se si tratta di AWP conformi ai requisiti del comma 6, lettera a): attestato ADM, collegamento alla rete telematica, costo partita max 1 euro, durata min 4 secondi, vincita max 100 euro, restituzione min 75%. L'installazione è consentita solo negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 TULPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.