Testo dell'articoloVigente
Art. 128 D.Lgs. 174/2016 — Decisione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell’ordinanza istruttoria, è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell’articolo 31. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
5. La segreteria dà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 128 Cod. Amb. — soggetti tenuti al controllo
- Art. 128 D.Lgs. 209/2005 — (Massimali di garanzia)
- Art. 128 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
- Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo — Testo aggiornato
- Articolo 128 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni
Commento
La concentrazione della decisione nella camera di consiglio
L'articolo 128 disciplina il momento cruciale del giudizio dinanzi alle sezioni riunite: la decisione. Il comma 1 stabilisce il termine massimo di trenta giorni dal deposito del ricorso entro cui le sezioni riunite devono decidere, e dispone che la decisione avviene in camera di consiglio al termine dell'udienza di discussione. La scelta del procedimento camerale — anziché della sentenza resa in udienza pubblica — riflette la natura del giudizio, che ha ad oggetto non una controversia tra privati, bensì la legittimità di atti di controllo che incidono sulla gestione finanziaria di enti pubblici. La camera di consiglio consente una deliberazione immediata e riservata, coerente con i tempi accelerati imposti dalla norma.
Il supplemento istruttorio: ordinanza e prosecuzione del giudizio
Il comma 2 prevede un'eccezione alla regola della decisione contestuale all'udienza: quando le sezioni riunite ritengono necessario un supplemento istruttorio per definire il giudizio, adottano ordinanza con cui indicano la parte onerata dell'incombente, il termine per il suo espletamento e la data dell'udienza in prosecuzione. La previsione del supplemento istruttorio è fondamentale per garantire la qualità della decisione: nonostante la logica di celerità del rito, il legislatore ha preferito consentire un'istruttoria aggiuntiva piuttosto che costringere il collegio a decidere con materiale istruttorio incompleto, il che avrebbe potuto pregiudicare la correttezza della sentenza.
La lettura del dispositivo e la presunzione di conoscenza
Il comma 3 introduce una regola processuale di notevole rilevanza pratica: il dispositivo della sentenza — o dell'ordinanza istruttoria — è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite. La finzione legale di conoscenza collega il dies a quo per il computo dei termini di impugnazione alla lettura del dispositivo in camera di consiglio, senza che sia necessaria una successiva comunicazione formale. Le parti costituite che hanno partecipato all'udienza sono dunque presumibilmente a conoscenza del contenuto del dispositivo fin dal momento della sua lettura.
La sentenza definitiva: spese e pubblicazione
Il comma 4 precisa il contenuto della sentenza che definisce il giudizio: oltre a decidere nel merito dell'impugnazione, il collegio deve regolare le spese di giustizia e, ove ne ricorrano i presupposti, le spese di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31 del Codice. Il regime delle spese nel giudizio contabile richiede una valutazione della soccombenza e della condotta processuale delle parti, analogamente a quanto avviene nel processo amministrativo. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata: il termine di pubblicazione è distinto da quello di decisione e risponde all'esigenza di garantire la qualità della motivazione scritta, pur in un contesto processuale caratterizzato dalla rapidità.
Le comunicazioni della segreteria dopo la pubblicazione
Il comma 5 affida alla segreteria l'onere di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nel procedimento. La comunicazione è rilevante sia per consentire alle parti di conoscere il testo integrale della motivazione, sia per il computo dei termini di impugnazione qualora la sentenza sia suscettibile di ulteriori rimedi. La norma utilizza una formula ampia — «tutte le parti legittimate» — che include anche soggetti che, pur non essendosi costituiti, avrebbero avuto titolo a partecipare al giudizio e che potrebbero avere interesse a conoscere l'esito.
Coordinamento con le norme generali sulle impugnazioni
In base all'articolo 129, per quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le norme della Parte VI del Codice in materia di impugnazioni. Pertanto, le regole sulla motivazione della sentenza, sui termini di impugnazione e sulle modalità di notifica si ricavano dal regime generale, con le necessarie adattamenti al rito speciale dinanzi alle sezioni riunite. Il raccordo con la disciplina delle impugnazioni consente di non creare vuoti normativi e di mantenere la coerenza sistematica del processo contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo le sezioni riunite devono decidere il ricorso?
Le sezioni riunite decidono in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso, al termine dell'udienza di discussione.
Cosa accade se è necessario un approfondimento istruttorio prima della decisione?
Il collegio adotta ordinanza indicando la parte onerata, il termine per espletare gli incombenti istruttori e la data della nuova udienza in prosecuzione; la decisione viene dunque rinviata a dopo il supplemento istruttorio.
Dal momento della lettura del dispositivo le parti sono considerate informate della decisione?
Sì, il comma 3 prevede una presunzione legale di conoscenza: il dispositivo letto al termine della camera di consiglio si considera noto alle parti costituite, senza necessità di ulteriori comunicazioni formali.
Entro quando deve essere pubblicata la sentenza?
La sentenza deve essere pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
Chi comunica la pubblicazione della sentenza e a chi?
La segreteria delle sezioni riunite dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Vedi anche