In sintesi
L'articolo 143 del D.Lgs. 174/2016 disciplina lo svolgimento dell'udienza nel giudizio di opposizione ai decreti per resa del conto. Il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno a eventuale ulteriore attività istruttoria. La norma è essenziale e si caratterizza per la massima elasticità procedurale: non impone un ordine fisso di trattazione né specifiche modalità di assunzione delle prove, lasciando al collegio ampia discrezionalità organizzativa. Il modello è quello dell'udienza a rito orale semplificato, che privilegia la sostanza del contraddittorio sulla forma delle formalità processuali, in linea con il principio di economia processuale che caratterizza l'intero procedimento per resa del conto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 D.Lgs. 174/2016 — Udienza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
Stesso numero, altri codici
- Art. 143 Cod. Amb. — proprietà delle infrastrutture
- Art. 143 D.Lgs. 209/2005 — Denuncia di sinistro
- Art. 143 D.Lgs. 42/2004 — (Piano paesaggistico)
- Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Articolo 143 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La struttura essenziale dell'udienza nel giudizio di opposizione per resa del conto
L'articolo 143 del D.Lgs. 174/2016 disciplina in modo volutamente sintetico l'udienza che si tiene nel giudizio di opposizione ai decreti emessi nel procedimento per resa del conto. La norma si compone di un unico comma che contiene tre elementi essenziali: l'ascolto delle parti presenti, l'omissione delle formalità non essenziali al contraddittorio, e la facoltà di procedere a ulteriore attività istruttoria. La scelta del legislatore delegato di non disciplinare analiticamente lo svolgimento dell'udienza risponde a una precisa filosofia: il procedimento per resa del conto è rito accelerato, e la sua udienza deve rimanere snella e flessibile, adattabile alle specificità del caso concreto.
L'ascolto delle parti presenti e la contumacia
Il collegio «sente le parti presenti», il che implica che l'assenza di una parte non impedisce lo svolgimento dell'udienza né la decisione del collegio. In applicazione dei principi generali del processo contabile, la parte assente è considerata contumace e il giudizio prosegue nei suoi confronti. La disposizione non richiede la comparizione personale delle parti: queste possono farsi rappresentare dai propri difensori, come avviene in tutti i procedimenti della giurisdizione contabile. Il riferimento alle «parti presenti» implica anche che il pubblico ministero contabile, che nel giudizio per resa del conto ha il ruolo di parte attrice che ha proposto il ricorso originario, deve essere presente o comunque debitamente sentito.
Il principio di informalità procedurale
L'omissione delle formalità «non essenziali al contraddittorio» è un principio che ricorre più volte nel codice di giustizia contabile (si vedano gli artt. 136, 167 e altri) e che riflette una scelta sistematica ben precisa: il contraddittorio è il valore fondamentale da preservare; le formalità che non servono a garantirlo possono essere omesse in nome dell'economia processuale. Questo principio consente al collegio di saltare passaggi procedurali ritenuti superflui nel caso concreto, accelerando la trattazione senza sacrificare le garanzie difensive. L'informalità non riguarda gli atti essenziali: la verbalizzazione, la deliberazione collegiale e la motivazione della decisione restano obbligatorie.
L'attività istruttoria eventuale all'udienza
Il collegio può procedere nel modo che ritiene più opportuno a «eventuale ulteriore attività istruttoria». La discrezionalità accordata al collegio nella scelta delle modalità istruttorie è ampia: può acquisire documenti, sentire testimoni, disporre verificazioni o perizie, in conformità alle norme generali sull'istruzione probatoria del processo contabile. Il carattere «eventuale» dell'istruttoria indica che il collegio procede all'udienza già in possesso degli atti prodotti nella fase anteriore (ricorso in opposizione, memorie, documenti allegati) e valuta se siano sufficienti per decidere: solo se non lo sono, dispone ulteriori acquisizioni. Questa impostazione favorisce la concentrazione del procedimento e la sua rapida conclusione.
Coordinamento con l'articolo 142 e con le norme generali del codice
L'articolo 143 si pone come fase terminale del procedimento avviato dall'opposizione di cui all'articolo 142: dopo la fissazione dell'udienza da parte del presidente e il deposito delle memorie delle parti, si giunge all'udienza di trattazione disciplinata dall'articolo 143. A differenza dell'articolo 136, che disciplina la decisione dell'opposizione nel giudizio monitorio di responsabilità e che conclude la trattazione con sentenza nello stesso comma, l'articolo 143 si limita a disciplinare l'udienza, senza menzionare esplicitamente la sentenza conclusiva. Questa lacuna è colmata dal rinvio implicito alle norme generali del codice, che prevedono la definizione del giudizio collegiale con sentenza motivata.
Esiti possibili del giudizio e conseguenze pratiche
All'esito dell'udienza regolata dall'articolo 143, il collegio delibera e pronuncia la sentenza che chiude il giudizio di opposizione. La sentenza può confermare i decreti opposti — in tal caso l'agente o il responsabile del procedimento sono tenuti ad adempiere agli obblighi ivi contenuti nei termini residui — oppure revocarli o modificarli, riducendo ad esempio l'entità della sanzione pecuniaria o rideterminando i termini per la presentazione del conto. Contro la sentenza è ammesso appello davanti alle sezioni centrali di appello della Corte dei conti. Il sistema di opposizione e udienza previsto dagli articoli 142-143 costituisce un modello di controllo giudiziale accelerato sull'obbligo di rendiconto, bilanciando la rapidità necessaria per assicurare la resa del conto con le garanzie processuali indispensabili per il destinatario del decreto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa fa il collegio all'udienza prevista dall'articolo 143?
Sente le parti presenti, omette le formalità non essenziali al contraddittorio e, se necessario, procede a ulteriore attività istruttoria prima di decidere.
Se una parte è assente all'udienza il giudizio si blocca?
No. Il collegio procede ugualmente, applicando le regole sulla contumacia previste dal codice, purché le comunicazioni siano state regolarmente eseguite dalla segreteria.
L'attività istruttoria è obbligatoria all'udienza dell'art. 143?
No, è eventuale. Il collegio la dispone solo se ritiene che gli atti già acquisiti non siano sufficienti per decidere.
Come si conclude il giudizio all'esito dell'udienza dell'art. 143?
Con sentenza del collegio, che può confermare, modificare o revocare i decreti opposti. La sentenza è impugnabile con appello davanti alle sezioni centrali della Corte dei conti.
Cosa significa «omettere le formalità non essenziali al contraddittorio»?
Significa che il collegio può saltare passaggi procedurali ritenuti superflui nel caso concreto, purché non si comprimano le garanzie difensive fondamentali delle parti.
Vedi anche