Testo dell'articoloVigente
Art. 141 D.Lgs. 174/2016 — Ricorso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell’agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall’amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto; c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d’ufficio. d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell’anagrafe di cui all’articolo 138 o… anche a seguito di comunicazione… della segreteria della sezione.
2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.
3. Il ricorso contiene l’individuazione dell’agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l’amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l’obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.
4. Il giudice monocratico decide… con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all’amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all’amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.
5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui dipende.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell’articolo 131, comma 2.
7. Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 141 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 141 D.Lgs. 209/2005 — Risarcimento del terzo trasportato
- Art. 141 D.Lgs. 42/2004 — (Provvedimenti ministeriali)
- Art. 141 Codice Civile: Competenza
- Articolo 141 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 141 Cod.Cons.: Composizione extragiudiziale delle controver
Commento
Il giudizio per resa del conto: natura e funzione
L'articolo 141 del D.Lgs. 174/2016 regola il giudizio per resa del conto, che si attiva quando un agente contabile non abbia presentato il conto nei termini previsti dall'articolo 139. Si tratta di un procedimento coattivo, di natura ibrida tra il rito monitorio e il giudizio esecutivo, che mira a ripristinare il flusso di rendiconto interrotto dall'inadempimento dell'agente. Il pubblico ministero contabile è il soggetto che promuove il giudizio: il codice non gli lascia discrezionalità sull'an — in presenza dei presupposti indicati al comma 1, l'azione è doverosa — ma gli riconosce la facoltà di valutare il quando e il quomodo dell'iniziativa processuale. Il sistema intende evitare che gestioni di pubblico denaro restino prive di rendiconto giudiziale indefinitamente.
Legittimazione attiva e casi che giustificano il ricorso
Il comma 1 individua i casi che legittimano il ricorso del P.M.: la cessazione dell'agente dall'ufficio senza aver presentato il conto (lett. a); le deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o prima della scadenza del termine di presentazione (lett. b); il ritardo nella presentazione del conto (lett. c); l'omissione del deposito risultante dall'anagrafe o da comunicazione della segreteria della sezione (lett. d). La casistica è ampia e tende a coprire tutti i possibili inadempimenti. Il P.M. può agire di propria iniziativa o su richiesta della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni, oppure su segnalazione degli uffici competenti o degli organi di controllo interno: si tratta di un canale informativo a cascata che collega il monitoraggio interno delle amministrazioni all'azione giudiziaria della procura.
Forma e contenuto del ricorso
Il comma 2 stabilisce che il giudizio per resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione. Il comma 3 ne definisce il contenuto obbligatorio: individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e del relativo periodo, indicazione dell'amministrazione interessata, esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, e richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito. Quest'ultimo elemento è particolarmente importante: il P.M. deve già nel ricorso prospettare la sanzione, evitando che essa venga comminata a sorpresa senza che l'agente abbia avuto modo di interloquire in proposito.
Il decreto del giudice monocratico e i termini perentori
Il comma 4 disciplina la decisione del giudice monocratico: questi decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accoglimento, assegna all'agente un termine perentorio — non inferiore a trenta giorni dalla legale conoscenza del decreto — per la presentazione del conto all'amministrazione, e fissa un ulteriore termine per l'amministrazione per gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto alla sezione. La natura perentoria del termine implica che il suo decorso infruttuoso determina automaticamente le conseguenze previste dai commi 6 e 7. Il decreto è notificato all'agente per il tramite dell'amministrazione (comma 5).
La sanzione pecuniaria e la compilazione d'ufficio
Il comma 6 disciplina le conseguenze dell'inutile decorso del termine: il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile. Contestualmente, salvo gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico dell'agente, nella misura massima della metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti per il periodo cui il conto si riferisce (o non più di 1.000 euro se l'agente non percepisce stipendio, aggio o indennità). La sanzione ha natura afflittivo-deterrente e risponde al principio per cui il mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto non può rimanere privo di conseguenze patrimoniali per chi vi è tenuto per legge.
Responsabilità del responsabile del procedimento dell'amministrazione
Il comma 7 introduce una disposizione significativa: se risulta che l'agente ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato alla sezione, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2. Questa previsione chiude un potenziale vuoto di responsabilità: l'agente che ha adempiuto ai propri obblighi non viene sanzionato per l'inadempimento dell'amministrazione; la sanzione si sposta sul soggetto che avrebbe dovuto curare il deposito e non lo ha fatto, identificato nel responsabile del procedimento designato dall'ente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando scatta il giudizio per resa del conto?
Quando l'agente contabile non deposita il conto: per cessazione dall'ufficio senza rendiconto, deficienze in gestione, ritardo o omissione del deposito risultante dall'anagrafe.
Chi promuove il giudizio per resa del conto?
Il pubblico ministero contabile, di propria iniziativa o su richiesta della Corte dei conti o su segnalazione degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata.
Entro quanto tempo il giudice monocratico decide sul ricorso?
Entro trenta giorni dal deposito del ricorso, con decreto motivato.
Cosa succede se l'agente non deposita il conto entro il termine perentorio fissato dal decreto?
Il giudice dispone la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo gravi motivi, commina una sanzione pecuniaria fino alla metà degli stipendi del periodo.
Se è l'amministrazione a non aver depositato il conto pur ricevendolo dall'agente, chi viene sanzionato?
Il responsabile del procedimento dell'amministrazione individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2; l'agente che aveva adempiuto non è sanzionabile.
Vedi anche