In sintesi
L'articolo 127 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) regola la costituzione in giudizio delle parti nel procedimento dinanzi alle sezioni riunite in sede giurisdizionale. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, formulare istanze e produrre documenti entro il termine assegnato dal decreto presidenziale di cui all'articolo 126 (dieci giorni prima dell'udienza). Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente, può presentare memorie conclusionali entro lo stesso termine; in mancanza di memoria scritta, conclude oralmente all'udienza di discussione. La norma garantisce il contraddittorio e la pienezza della difesa di tutte le parti coinvolte nel giudizio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione delle parti
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 127 Cod. Amb. — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
- Art. 127 D.Lgs. 209/2005 — Certificato di assicurazione e contrassegno
- Art. 127 D.Lgs. 42/2004 — Consultabilità degli archivi privati
- Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell'azione
- Articolo 127 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 127 Cod.Cons.: Responsabilità secondo altre disposizioni di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La posizione delle parti intimate nel giudizio di secondo grado
L'articolo 127 disciplina la fase di costituzione nel procedimento dinanzi alle sezioni riunite, che si instaura su ricorso avverso le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Le «parti intimate» sono i soggetti nei confronti dei quali il ricorso è notificato: tipicamente l'ente controllore, le amministrazioni destinatarie della deliberazione impugnata o altri soggetti che abbiano avuto parte nel procedimento di controllo. La costituzione mediante comparsa di risposta segue il modello classico del processo civile e di quello amministrativo: la parte intimata espone le proprie difese, eccepisce eventuali vizi procedurali e produce i documenti a supporto della propria tesi.
Il termine di costituzione e il raccordo con l'articolo 126
Il comma 1 rinvia espressamente al termine fissato dall'articolo 126, comma 1, vale a dire il termine di dieci giorni prima dell'udienza. Entro tale scadenza le parti intimate devono non solo depositare la comparsa di risposta, ma anche produrre tutti i documenti e formulare le istanze istruttorie che intendono avanzare. Il termine unico per atti difensivi e produzione documentale impone un'organizzazione della difesa particolarmente sollecita: non vi sono termini distinti per la costituzione e per la produzione, come avviene invece in altri riti processuali. La scelta legislativa di concentrare tutto in un unico adempimento risponde alla logica di celerità del procedimento speciale dinanzi alle sezioni riunite.
Il ruolo del procuratore generale come parte necessaria interveniente
Il comma 2 attribuisce al procuratore generale una posizione peculiare e distinta da quella delle altre parti. Il procuratore generale non è un «resistente» in senso tecnico, bensì una parte necessaria interveniente, il cui coinvolgimento è imposto dalla legge a garanzia dell'interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme di finanza pubblica. Tale qualità implica che il procuratore generale possa partecipare al giudizio indipendentemente da un atto di parte, senza necessità di costituzione formale mediante comparsa.
La memoria conclusionale del procuratore generale
Entro il medesimo termine di dieci giorni prima dell'udienza, il procuratore generale può depositare memorie conclusionali. La facoltà — e non l'obbligo — di presentare memoria scritta lascia al procuratore una discrezionalità procedurale: nei casi di maggiore complessità o di rilevanza sistemica, la memoria scritta consente di articolare le argomentazioni con dettaglio; nei casi più semplici il procuratore può riservare le proprie conclusioni all'udienza orale. L'alternativa tra memoria scritta e conclusioni orali è esplicitamente prevista dal secondo periodo del comma 2: «in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione».
Contraddittorio e garanzie difensive
L'articolo 127, letto in combinato con l'articolo 126, costruisce un sistema di garanzie del contraddittorio compatibile con la rapidità del rito speciale. Tutte le parti — ricorrente, intimate e procuratore generale — hanno la possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell'udienza, sia in forma scritta sia, per il procuratore generale, in forma orale. Il rispetto del contraddittorio è coerente con il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, che impone la parità delle armi tra le parti e la garanzia del diritto di difesa anche nei riti accelerati.
Profili pratici: la gestione della comparsa di risposta
Dal punto di vista pratico, la costituzione mediante comparsa di risposta richiede che la parte intimata provveda con tempestività non appena ricevuta la comunicazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 126. Il termine di dieci giorni prima dell'udienza decorre dalla comunicazione, e non dal deposito del ricorso: pertanto l'ufficio legale dell'ente destinatario deve monitorare il momento della comunicazione del decreto per calcolare esattamente il termine utile. La tardiva costituzione, pur non escludendo la partecipazione all'udienza, preclude il deposito di documenti e la formulazione di istanze istruttorie scritte, riducendo significativamente l'efficacia della difesa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si costituiscono le parti intimate nel giudizio dinanzi alle sezioni riunite?
Le parti intimate si costituiscono mediante deposito di comparsa di risposta, corredandola dei documenti e delle istanze che intendono produrre, entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal decreto presidenziale.
Qual è il ruolo del procuratore generale nel giudizio dinanzi alle sezioni riunite?
Il procuratore generale è parte necessaria interveniente: non è un resistente in senso proprio, ma la sua partecipazione è imposta dalla legge a tutela dell'interesse pubblico; può depositare memoria scritta entro il termine o concludere oralmente all'udienza.
Cosa accade se il procuratore generale non deposita la memoria scritta?
Se non presenta memoria scritta entro il termine, il procuratore generale conclude oralmente all'udienza di discussione, senza che ciò comporti alcuna limitazione della sua posizione processuale.
Le istanze istruttorie delle parti intimate devono essere depositate entro lo stesso termine della comparsa di risposta?
Sì, il comma 1 prevede un termine unico entro cui depositare comparsa di risposta, istanze e documenti; non vi è un termine separato per le produzioni documentali.
Cosa si intende per «parte necessaria interveniente»?
È un soggetto la cui partecipazione al giudizio è imposta dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti principali; nel caso del procuratore generale, la sua presenza garantisce la rappresentanza dell'interesse pubblico nel contraddittorio.
Vedi anche