L'articolo 131 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina l'ambito di applicazione del procedimento di definizione presidenziale, che costituisce uno strumento deflattivo riservato ai giudizi di responsabilità amministrativa e di conto di lieve entità. Il presidente della sezione giurisdizionale competente, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all'erario quando i fatti dannosi abbiano lieve rilevanza patrimoniale oppure quando gli addebiti siano di importo non superiore a 10.000 euro. Il limite monetario è soggetto ad aggiornamento triennale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 D.Lgs. 174/2016 — Ambito di applicazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d’importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all’erario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La definizione presidenziale: uno strumento deflattivo per le controversie minori
L'articolo 131 introduce il procedimento di definizione presidenziale, che consente di risolvere i giudizi di responsabilità e di conto di minor valore economico attraverso un decreto presidenziale, evitando il dispendioso meccanismo del rito ordinario. La ratio è chiaramente deflattiva: concentrare le risorse processuali della Corte dei conti sui giudizi di maggiore rilevanza, riservando ai casi di lieve entità una procedura semplificata che garantisce comunque l'incameramento delle somme dovute all'erario. Si tratta di un istituto che riflette la preoccupazione del legislatore per l'efficienza della giurisdizione contabile e per la ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.
I presupposti: lieve entità patrimoniale e soglia di 10.000 euro
Il comma 1 individua due presupposti alternativi per l'applicazione del procedimento. Il primo è qualitativo: i fatti dannosi devono essere «di lieve entità patrimonialmente lesiva», formula che lascia al presidente un margine di valutazione discrezionale sulla gravità complessiva della condotta e del danno. Il secondo è quantitativo: gli addebiti devono essere di importo non superiore a 10.000 euro. La duplicità dei presupposti consente di applicare il procedimento sia a situazioni in cui il danno è oggettivamente modesto in termini assoluti, sia a quelle in cui, pur essendo la somma in sé contenuta, le circostanze concrete depongono per una responsabilità di gravità limitata.
Il ruolo del pubblico ministero e la sua audizione
Prima di emettere il decreto di determinazione della somma, il presidente deve sentire il pubblico ministero. L'audizione non è meramente formale: il PM può segnalare circostanze rilevanti ai fini della valutazione della gravità del fatto, suggerire una somma diversa rispetto a quella inizialmente prospettata, o informare il presidente dell'esistenza di elementi che renderebbero inappropriata la procedura semplificata. Il parere del PM non è vincolante — la norma usa il verbo «sentito», non «previo accordo» — ma la sua audizione è un atto necessario la cui omissione potrebbe viziare il decreto.
Il meccanismo di aggiornamento del limite monetario
Il comma 2 introduce un meccanismo di aggiornamento periodico del limite di 10.000 euro, che deve avvenire ogni tre anni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti. Il parametro di aggiornamento è la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertata dall'ISTAT. Questo meccanismo garantisce che la soglia non si eroda nel tempo per effetto dell'inflazione, mantenendo costante la sua funzione selettiva rispetto all'ampiezza delle controversie trattabili con la procedura semplificata. In assenza di aggiornamenti, la soglia nominale di 10.000 euro resta ferma.
Rapporto con il rito abbreviato dell'articolo 130
Il procedimento di definizione presidenziale dell'articolo 131 si distingue dal rito abbreviato dell'articolo 130. Nel rito abbreviato è il convenuto ad avanzare la proposta di pagamento, che il collegio valuta e accoglie o rigetta. Nel procedimento dell'articolo 131, invece, è il presidente stesso a determinare d'ufficio la somma da pagare, con un meccanismo più simile a una proposta officiosa che a un accordo tra le parti. Ciò rende il procedimento presidenziale più «impositivo» nella sua struttura, benché la norma preveda la possibilità per il convenuto di non accettare e di proseguire con il rito ordinario, come disciplinato dall'articolo 132.
Profili sistematici: connessione con il principio di proporzionalità
Il procedimento di definizione presidenziale riflette il principio di proporzionalità nell'uso delle risorse giurisdizionali: non sarebbe ragionevole impiegare l'intero apparato del giudizio ordinario — con i suoi costi, i suoi tempi e le sue complessità — per controversie di minore entità patrimoniale. La norma bilancia, da un lato, la necessità di garantire comunque la tutela dell'erario e, dall'altro, l'esigenza di non sovraccaricare la Corte dei conti con procedimenti sproporzionati rispetto alla posta in gioco. Il meccanismo di accettazione del convenuto — disciplinato dall'articolo 132 — garantisce inoltre che la procedura non comprima il diritto di difesa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la soglia monetaria entro cui si applica la definizione presidenziale?
Il procedimento si applica agli addebiti di importo non superiore a 10.000 euro, oppure quando i fatti dannosi siano di lieve entità patrimonialmente lesiva, anche per importi non precisamente determinati.
Il presidente può applicare il procedimento senza sentire il pubblico ministero?
No, l'audizione del pubblico ministero è un presupposto necessario; il suo parere non è vincolante ma la sua omissione vizia il decreto presidenziale.
Con quale frequenza viene aggiornata la soglia di 10.000 euro?
La soglia è aggiornata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Il procedimento dell'articolo 131 è applicabile sia ai giudizi di responsabilità sia a quelli di conto?
Sì, il comma 1 menziona espressamente entrambi i tipi di giudizio: i giudizi di responsabilità amministrativa e i giudizi di conto.
Cosa succede se il convenuto non accetta la determinazione presidenziale?
In caso di mancata accettazione, il giudizio prosegue con il rito ordinario all'udienza fissata dal decreto presidenziale, come previsto dall'articolo 132.
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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La definizione presidenziale: uno strumento deflattivo per le controversie minori
L'articolo 131 introduce il procedimento di definizione presidenziale, che consente di risolvere i giudizi di responsabilità e di conto di minor valore economico attraverso un decreto presidenziale, evitando il dispendioso meccanismo del rito ordinario. La ratio è chiaramente deflattiva: concentrare le risorse processuali della Corte dei conti sui giudizi di maggiore rilevanza, riservando ai casi di lieve entità una procedura semplificata che garantisce comunque l'incameramento delle somme dovute all'erario. Si tratta di un istituto che riflette la preoccupazione del legislatore per l'efficienza della giurisdizione contabile e per la ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.
I presupposti: lieve entità patrimoniale e soglia di 10.000 euro
Il comma 1 individua due presupposti alternativi per l'applicazione del procedimento. Il primo è qualitativo: i fatti dannosi devono essere «di lieve entità patrimonialmente lesiva», formula che lascia al presidente un margine di valutazione discrezionale sulla gravità complessiva della condotta e del danno. Il secondo è quantitativo: gli addebiti devono essere di importo non superiore a 10.000 euro. La duplicità dei presupposti consente di applicare il procedimento sia a situazioni in cui il danno è oggettivamente modesto in termini assoluti, sia a quelle in cui, pur essendo la somma in sé contenuta, le circostanze concrete depongono per una responsabilità di gravità limitata.
Il ruolo del pubblico ministero e la sua audizione
Prima di emettere il decreto di determinazione della somma, il presidente deve sentire il pubblico ministero. L'audizione non è meramente formale: il PM può segnalare circostanze rilevanti ai fini della valutazione della gravità del fatto, suggerire una somma diversa rispetto a quella inizialmente prospettata, o informare il presidente dell'esistenza di elementi che renderebbero inappropriata la procedura semplificata. Il parere del PM non è vincolante — la norma usa il verbo «sentito», non «previo accordo» — ma la sua audizione è un atto necessario la cui omissione potrebbe viziare il decreto.
Il meccanismo di aggiornamento del limite monetario
Il comma 2 introduce un meccanismo di aggiornamento periodico del limite di 10.000 euro, che deve avvenire ogni tre anni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti. Il parametro di aggiornamento è la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertata dall'ISTAT. Questo meccanismo garantisce che la soglia non si eroda nel tempo per effetto dell'inflazione, mantenendo costante la sua funzione selettiva rispetto all'ampiezza delle controversie trattabili con la procedura semplificata. In assenza di aggiornamenti, la soglia nominale di 10.000 euro resta ferma.
Rapporto con il rito abbreviato dell'articolo 130
Il procedimento di definizione presidenziale dell'articolo 131 si distingue dal rito abbreviato dell'articolo 130. Nel rito abbreviato è il convenuto ad avanzare la proposta di pagamento, che il collegio valuta e accoglie o rigetta. Nel procedimento dell'articolo 131, invece, è il presidente stesso a determinare d'ufficio la somma da pagare, con un meccanismo più simile a una proposta officiosa che a un accordo tra le parti. Ciò rende il procedimento presidenziale più «impositivo» nella sua struttura, benché la norma preveda la possibilità per il convenuto di non accettare e di proseguire con il rito ordinario, come disciplinato dall'articolo 132.
Profili sistematici: connessione con il principio di proporzionalità
Il procedimento di definizione presidenziale riflette il principio di proporzionalità nell'uso delle risorse giurisdizionali: non sarebbe ragionevole impiegare l'intero apparato del giudizio ordinario — con i suoi costi, i suoi tempi e le sue complessità — per controversie di minore entità patrimoniale. La norma bilancia, da un lato, la necessità di garantire comunque la tutela dell'erario e, dall'altro, l'esigenza di non sovraccaricare la Corte dei conti con procedimenti sproporzionati rispetto alla posta in gioco. Il meccanismo di accettazione del convenuto — disciplinato dall'articolo 132 — garantisce inoltre che la procedura non comprima il diritto di difesa.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la soglia monetaria entro cui si applica la definizione presidenziale?
Il procedimento si applica agli addebiti di importo non superiore a 10.000 euro, oppure quando i fatti dannosi siano di lieve entità patrimonialmente lesiva, anche per importi non precisamente determinati.
Il presidente può applicare il procedimento senza sentire il pubblico ministero?
No, l'audizione del pubblico ministero è un presupposto necessario; il suo parere non è vincolante ma la sua omissione vizia il decreto presidenziale.
Con quale frequenza viene aggiornata la soglia di 10.000 euro?
La soglia è aggiornata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Il procedimento dell'articolo 131 è applicabile sia ai giudizi di responsabilità sia a quelli di conto?
Sì, il comma 1 menziona espressamente entrambi i tipi di giudizio: i giudizi di responsabilità amministrativa e i giudizi di conto.
Cosa succede se il convenuto non accetta la determinazione presidenziale?
In caso di mancata accettazione, il giudizio prosegue con il rito ordinario all'udienza fissata dal decreto presidenziale, come previsto dall'articolo 132.
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