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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 146 del D.Lgs. 174/2016 introduce una procedura semplificata per l'approvazione dei conti giudiziali che si chiudono in pareggio e risultano regolari: in tali casi il giudice relatore propone il discarico con una relazione; il presidente, se non dissente, trasmette la relazione al pubblico ministero contabile, il quale dispone di trenta giorni perentori per esprimere avviso contrario. In assenza di opposizione, il discarico è accordato direttamente dal presidente con decreto, senza necessità di udienza collegiale. Il decreto può essere collettivo, riguardando più conti successivi dello stesso agente o più contabili della stessa amministrazione. La comunicazione del decreto è effettuata dalla segreteria all'agente contabile, tramite l'amministrazione, e al pubblico ministero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 146 D.Lgs. 174/2016 — Decreto di discarico

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.

2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l’approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.

4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.

5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.

Commento

Il discarico semplificato: ratio e ambito di applicazione

L'articolo 146 introduce una procedura snella per i conti che non presentano problemi: quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il legislatore ha ritenuto sproporzionato imporre la fissazione di un'udienza collegiale con tutte le formalità che ne conseguono. In tal caso il giudice relatore, al termine dell'istruzione, deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile e la procedura si svolge in modo de-giurisdizionalizzato: il protagonista diventa il presidente della sezione, che valuta la proposta del relatore, e il pubblico ministero contabile, che esercita un controllo esterno. Solo se uno di essi si oppone la procedura viene reindirizzata verso il canale ordinario dell'udienza collegiale.

Il ruolo del presidente e il silenzio-assenso del p.m.

Il comma 2 assegna al presidente una funzione di filtro: ricevuta la relazione del giudice relatore che propone il discarico, il presidente valuta se condividerla. Se la condivide, ordina la trasmissione al pubblico ministero contabile, al quale è attribuito un termine perentorio di trenta giorni per esprimere avviso contrario. La perentorietà del termine è essenziale per il funzionamento del meccanismo: decorso il termine senza che il pubblico ministero si sia opposto, l'inerzia vale come acquiescenza e il presidente può emettere il decreto di discarico. Si tratta di una forma di silenzio-assenso processuale che velocizza la chiusura dei conti regolari senza deresponsabilizzare il pubblico ministero, che mantiene il presidio dei trenta giorni per segnalare eventuali anomalie.

Il decreto presidenziale di discarico

Il decreto di discarico è emanato dal presidente, non dal collegio: ciò lo distingue nettamente dalla sentenza che chiude il giudizio ordinario ai sensi degli articoli 148 e 149. Dal punto di vista formale, si tratta di un atto monocratico presidenziale adottato all'esito di una procedura cameral-istruttoria. Il suo contenuto tipico è l'approvazione del conto e la liberazione dell'agente contabile da ogni responsabilità connessa alla gestione verificata. Non avendo natura di sentenza, il decreto non è soggetto al regime di impugnazione proprio delle pronunce giurisdizionali, ma può essere oggetto di riesame ove emergano fatti nuovi o vizi procedurali gravi.

Il decreto collettivo: efficienza e raggruppamento delle gestioni

Il comma 4 prevede che il decreto possa avere carattere collettivo, riferendosi sia a conti successivi resi dallo stesso agente sia a conti presentati da più contabili della stessa amministrazione o relativi a gestioni contabili omogenee. Questa previsione risponde a un'evidente logica di efficienza organizzativa: quando più gestioni si trovano nella stessa situazione di regolarità e pareggio, discaricarne con un unico atto riduce l'aggravio burocratico sulla segreteria e sul presidente. Il decreto collettivo è particolarmente utile nelle grandi amministrazioni con molti agenti contabili, dove i conti annuali si accumulano in numero elevato e presentano condizioni spesso standardizzate.

La comunicazione del decreto e i suoi effetti

Il comma 5 disciplina la comunicazione del decreto: la segreteria della sezione lo trasmette all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, e al pubblico ministero. Il percorso di comunicazione «tramite l'amministrazione» è coerente con la struttura del rapporto di servizio che lega l'agente contabile all'ente: il veicolo naturale delle comunicazioni ufficiali è l'amministrazione, che poi informa il proprio dipendente. Dal momento della ricezione, l'agente è definitivamente liberato dalla posizione di «contabile in carica» per la gestione cui il decreto si riferisce, con conseguente possibile svincolo di eventuali cauzioni prestate.

Rapporti con la procedura ordinaria di udienza

L'articolo 146 va letto in stretto coordinamento con l'articolo 147, che disciplina i casi in cui non si possa provvedere con il decreto presidenziale semplificato. Ogni volta che il presidente dissenta dalla proposta del relatore, o che il pubblico ministero si opponga, o che il conto non chiuda in pareggio o presenti irregolarità, la procedura semplificata non può essere seguita e si apre la via dell'iscrizione a ruolo dell'udienza collegiale. La norma costruisce quindi un binario doppio: la via semplificata per i conti regolari, la via ordinaria per quelli che richiedono un contraddittorio più approfondito.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando si può applicare la procedura di discarico con decreto presidenziale?

Soltanto quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice relatore proponga il discarico, il presidente non dissenta e il pubblico ministero non esprima avviso contrario entro trenta giorni.

Il termine di trenta giorni per il parere del pubblico ministero è perentorio?

Sì. L'articolo 146, comma 2, qualifica espressamente il termine come perentorio. Il suo decorso senza opposizione equivale ad acquiescenza e consente al presidente di emettere il decreto.

Il decreto di discarico è una sentenza?

No. È un atto monocratico presidenziale, non una sentenza collegiale. Si distingue dalla pronuncia ex articolo 149 del codice, che è adottata dal collegio all'esito dell'udienza.

Cosa accade se il presidente dissente dalla proposta di discarico del relatore?

Il presidente non trasmette la relazione al p.m. e la procedura semplificata non può proseguire. Si procede alla fissazione dell'udienza collegiale ai sensi dell'articolo 147.

Il decreto può coprire più conti di soggetti diversi?

Sì. Il comma 4 prevede espressamente il decreto collettivo, riferito a conti successivi dello stesso agente o a conti di più contabili della stessa amministrazione o di gestioni omogenee.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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