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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 125 del D.Lgs. 174/2016 regola il deposito del ricorso nella segreteria delle sezioni riunite nei giudizi in unico grado. Il ricorso, con la documentazione allegata e la prova delle notificazioni avvenute, deve essere depositato entro dieci giorni dall'ultima notificazione a pena di inammissibilita. La norma ammette il deposito anticipato, cioe prima che la notifica si sia perfezionata per il destinatario, ma impone poi di produrre la prova del perfezionamento; in assenza di tale prova l'impugnazione e inammissibile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 D.Lgs. 174/2016 — Deposito del ricorso

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

Commento

Il deposito del ricorso: atto indispensabile per l'instaurazione del giudizio

Il deposito del ricorso e il momento in cui il processo si instaura formalmente davanti alle sezioni riunite in speciale composizione. Non basta proporre e notificare il ricorso: finche questo non e depositato in segreteria, il giudice non ne e investito e non puo compiere alcun atto processuale. Il deposito e quindi il cerniera tra la fase stragiudiziale (notificazione) e quella giudiziale (trattazione davanti al giudice).

L'articolo 125 prevede che il deposito avvenga entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Il termine di dieci giorni e breve e perentorio: la sua inosservanza comporta l'inammissibilita del ricorso, con perdita definitiva del diritto di impugnare la deliberazione entro quel ciclo. Il termine breve risponde alla stessa logica che giustifica il termine di trenta giorni per la notificazione: i giudizi in esame riguardano atti con rilevanza finanziaria immediata che richiedono celerita.

Il contenuto del deposito: ricorso, documentazione e prove di notifica

Il comma 1 specifica che il deposito deve comprendere il ricorso, la relativa documentazione e la prova delle avvenute notificazioni. La documentazione allegata serve a corroborare le allegazioni fattuali e giuridiche del ricorso. La prova delle notificazioni consente alla segreteria di verificare che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato e che tutti i destinatari obbligatori ex articolo 124 abbiano ricevuto il ricorso.

Il «decorrere dall'ultima notificazione» e il termine di riferimento quando vi siano piu destinatari: il deposito non puo avvenire prima che tutte le notificazioni si siano perfezionate e il termine di dieci giorni decorre dall'ultima di esse. Questo garantisce la completezza del contraddittorio prima dell'instaurazione del giudizio.

Il deposito anticipato: la facolta del comma 2

Il comma 2 introduce un'importante facolta: la parte puo effettuare il deposito dell'atto «anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante». Questa previsione tiene conto del meccanismo della notificazione a mezzo PEC o posta: il momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante (invio o consegna all'ufficiale giudiziario) anticipa il momento in cui si perfeziona per il destinatario (ricezione). Il legislatore ha voluto consentire alla parte di depositare subito dopo il perfezionamento lato mittente, senza dover attendere la conferma di ricezione da parte del destinatario.

Questa facolta e particolarmente utile quando il termine di dieci giorni rischia di spirare prima che tutte le notifiche si siano perfezionate per i destinatari. Il deposito anticipato «salva» il termine, a condizione che poi venga prodotta la prova del perfezionamento anche per i destinatari.

L'obbligo di integrare la prova e la sanzione dell'inammissibilita

Il comma 3 prevede che la parte che ha depositato anticipatamente sia tenuta a depositare successivamente la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e perfezionata per i destinatari. Si tratta di un obbligo di integrazione documentale: la parte ha depositato anticipatamente e deve poi completare il fascicolo con la prova della ricezione da parte di tutti i destinatari.

La norma e chiara sulla sanzione: «in assenza di tale prova l'impugnazione e inammissibile». Non e prevista la possibilita di regolarizzazione tardiva o di sanatoria. L'inammissibilita opera in modo automatico se la prova non viene depositata. Questa rigidita e coerente con la funzione di garanzia del contraddittorio: il giudice non deve pronunciarsi su ricorsi per cui non sia certa la regolare notificazione a tutti i soggetti interessati.

Il deposito telematico e la realta pratica del processo contabile digitale

Il D.Lgs. 174/2016 e stato adottato nel 2016 e la sua applicazione si inserisce nel piu ampio processo di digitalizzazione della giustizia italiana. Il deposito telematico degli atti processuali davanti alla Corte dei conti segue le regole del Processo Amministrativo Telematico nella misura in cui sono applicabili, e i termini fissati dall'articolo 125 si computano secondo le regole generali del processo telematico. Il riferimento al perfezionamento per il notificante (comma 2) e particolarmente rilevante nelle notifiche telematiche, dove il sistema genera automaticamente la ricevuta di accettazione (perfezionamento lato mittente) e la ricevuta di avvenuta consegna (perfezionamento lato destinatario).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando va depositato il ricorso dopo le notificazioni?

Entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione tra quelle effettuate a tutti i destinatari; il termine e perentorio a pena di inammissibilita.

Si puo depositare il ricorso prima che tutti i destinatari lo abbiano ricevuto?

Si, il comma 2 consente il deposito dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante (ad esempio alla ricezione della ricevuta di accettazione PEC), senza aspettare la consegna ai destinatari.

Se si sfrutta la facolta del deposito anticipato, cosa bisogna fare dopo?

Si deve depositare la documentazione che prova la data di perfezionamento per i destinatari (ad esempio le ricevute di avvenuta consegna PEC); in assenza di questa prova il ricorso e inammissibile.

Cosa bisogna allegare al deposito?

Il ricorso, la relativa documentazione a supporto delle allegazioni e la prova delle avvenute notificazioni a tutti i destinatari previsti dall'articolo 124.

L'inammissibilita per mancata prova del perfezionamento e sanabile?

No, il comma 3 non prevede possibilita di regolarizzazione; in assenza della prova del perfezionamento per i destinatari, il ricorso e inammissibile in modo definitivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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