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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 138 del D.Lgs. 174/2016 istituisce e disciplina l'anagrafe degli agenti contabili, un sistema informativo centralizzato tenuto presso la Corte dei conti nel quale confluiscono i dati identificativi di tutti i soggetti nominati agenti contabili dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati relativi agli agenti nominati, e di aggiornare tali dati al sopraggiungere di variazioni. I conti giudiziali e i relativi documenti devono essere trasmessi in via telematica. L'anagrafe è accessibile alle amministrazioni interessate, alle sezioni giurisdizionali e alle procure regionali, consentendo il monitoraggio del tempestivo deposito dei conti e l'avvio del giudizio per resa del conto in caso di omissione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 D.Lgs. 174/2016 — Anagrafe degli agenti contabili

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.

4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza.

5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Commento

Finalità e rilevanza sistematica dell'anagrafe degli agenti contabili

L'articolo 138 del D.Lgs. 174/2016 rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dal codice di giustizia contabile nella materia del giudizio di conto. L'anagrafe degli agenti contabili è uno strumento di monitoraggio e trasparenza che consente alla Corte dei conti — nelle sue sezioni giurisdizionali e nelle procure regionali — di avere una visione completa e aggiornata di tutti i soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale. Prima del codice, il censimento degli agenti contabili era lacunoso e frammentato, con il rischio concreto che omissioni o ritardi nel deposito dei conti passassero inosservati. L'anagrafe risolve questo problema mediante un flusso informativo continuo dalle amministrazioni verso la Corte.

Obbligo di comunicazione delle amministrazioni

Il comma 1 dell'articolo 138 pone a carico delle amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione attivo: esse devono trasmettere alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili. Tali dati comprendono le generalità dell'agente, la natura della gestione affidata e il periodo di riferimento. Il termine «nominati» indica che l'obbligo comunicativo sorge al momento della designazione dell'agente, non solo al termine del suo incarico. Le variazioni successive — cambio di agente, modifica dell'incarico, cessazione — devono essere costantemente aggiornate, come precisa il comma 2. La sanzione per l'omessa comunicazione è implicita: essa integra un inadempimento dell'obbligo di collaborazione con la giurisdizione contabile.

L'anagrafe come sistema informativo centralizzato

Il comma 2 prevede che presso la Corte dei conti sia istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe nazionale degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni di tutta Italia. La gestione centralizzata permette alla Corte di avere una base dati unificata, consultabile in tempo reale, che raccoglie informazioni su ogni agente contabile e su ciascuna gestione. Il sistema informativo è aggiornato in modo continuo, con le variazioni che intervengono rispetto a ciascun agente: nomina di sostituti, ampliamento delle gestioni affidate, cessazione dell'incarico per qualsiasi causa.

Modalità telematiche di deposito dei conti

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di deposito dei conti giudiziali, stabilendo il principio della trasmissione telematica. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti devono essere trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con possibilità di utilizzare le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 174/2016. I fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, ma solo in caso di iscrizione a ruolo d'udienza. La progressiva dematerializzazione del procedimento di conto riduce i costi amministrativi e aumenta la tracciabilità dei flussi documentali.

Accesso all'anagrafe da parte di amministrazioni, sezioni e procure

Il comma 5 disciplina l'accesso all'anagrafe, riservandolo alle amministrazioni interessate, alle sezioni giurisdizionali e alle procure territorialmente competenti. L'accesso differenziato risponde a esigenze di riservatezza dei dati e di coerenza con il principio del riparto di competenze territoriali: ogni sezione e ogni procura può accedere ai dati relativi al proprio territorio di competenza. Le modalità di accesso sono stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del codice. L'anagrafe consente in particolare alla procura regionale di verificare in qualsiasi momento se un agente ha depositato il proprio conto nei termini, attivando se necessario il giudizio per resa del conto previsto dall'articolo 141.

Raccordo con il giudizio per resa del conto

L'anagrafe degli agenti contabili svolge una funzione strumentale essenziale rispetto al giudizio per resa del conto di cui all'articolo 141: è proprio dall'anagrafe che la segreteria della sezione e la procura regionale ricavano la notizia dell'omesso deposito del conto, presupposto per l'avvio del giudizio coattivo. L'articolo 140, comma 4, prevede espressamente che la segreteria verifichi annualmente il tempestivo deposito del conto e comunichi le omissioni alla procura. Il sistema anagrafe-verifica-comunicazione-giudizio costituisce un ciclo di controllo chiuso che mira ad assicurare la resa del conto da parte di tutti gli agenti contabili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa è l'anagrafe degli agenti contabili?

Un sistema informativo centralizzato tenuto presso la Corte dei conti, nel quale confluiscono i dati di tutti i soggetti nominati agenti contabili dalle pubbliche amministrazioni.

Chi è obbligato a comunicare i dati all'anagrafe degli agenti contabili?

Le pubbliche amministrazioni, che devono comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi degli agenti nominati e le successive variazioni.

I conti giudiziali si depositano in forma cartacea o telematica?

In via telematica, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I fascicoli cartacei si formano solo in caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

Chi può accedere all'anagrafe degli agenti contabili?

Le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure regionali territorialmente competenti, secondo modalità stabilite dai decreti attuativi del codice.

A cosa serve l'anagrafe nel giudizio per resa del conto?

Consente alla procura regionale e alla segreteria della sezione di verificare se i conti sono stati depositati nei termini, attivando il giudizio coattivo in caso di omissione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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