leggeinchiaro.it

Art. 154 D.Lgs. 174/2016 — Deposito del ricorso

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 D.Lgs. 174/2016 — Deposito del ricorso

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni… può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.