Autore: Andrea Marton

  • Art. 252 DPR 495/1992 – Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione

    Art. 252 DPR 495/1992 – Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

    2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

    3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e

    2. 4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

    5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

    6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.

  • Art. 247 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    Art. 247 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell' IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

    2. L' IVASS , qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

    3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • Art. 129 L. 689/1981 – Inosservanza di pene accessorie

    Art. 129 L. 689/1981 – Inosservanza di pene accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    389. – (Inosservanza di pene accessorie). – Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

  • Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e

    Art. 90 T.U.IVA: Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e

    Art. 90 T.U.IVA – Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
    1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel
    primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
    convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive
    modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
    dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
    modificazioni;
    2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs
    Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
    n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti,
    di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
    e successive modificazioni;
    3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
    dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
    4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
    radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
    5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
    riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
    6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
    naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
    legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
    7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
    solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
    decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27
    dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
    8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
    solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
    ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
    decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
    dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
    9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
    vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
    centigradi nonche’ sulle materie grasse classificabili ai termini della
    tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n.
    1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
    modificazioni;
    10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
    cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella
    legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
    11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe’, di cui al testo
    unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
    successive modificazioni;
    12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
    di cui ai numeri precedenti;
    13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
    con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
    modificazioni;
    14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e
    tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
    successive modificazioni;
    15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
    locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al
    regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
    successive modificazioni, nonche’ il diritto speciale sulle acque da
    tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
    modificazioni;
    16) l’imposta erariale sulla pubblicita’, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
    17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
    pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
    modificazioni;
    18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
    cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
    dicembre 1970, n. 1034;
    19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
    n. 1379, e successive modificazioni;
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
    Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
    anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
    presente articolo.”

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  • Art. 95 Codice del Processo Amministrativo – Parti del giudizio di impugnazione

    Art. 95 Codice del Processo Amministrativo – Parti del giudizio di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

    2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

    3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

    4. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1.

  • Art. 139 D.Lgs. 196/2003 – Codice deontologico per attività giornalistiche

    1. Il Garante promuove l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione di giornalista.
  • Art. 35 L. 104/1992 – Indennità di accompagnamento

    1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche, di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, è concessa una indennità di accompagnamento.
  • Art. 19 L. 241/1990 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

    1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
  • Art. 60 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini comuni

    Art. 60 Reg. (UE) 2022/2065 – Indagini comuni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte con la partecipazione di uno o più coordinatori dei servizi digitali interessati:

    a) di sua iniziativa, per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; oppure

    b) su raccomandazione del comitato, che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali, che, basandosi su ragionevoli sospetti, adducano una violazione da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri.

    2. Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1 può fare richiesta in tal senso. L'indagine congiunta si conclude entro tre mesi dal suo avvio, salvo diverso accordo tra i partecipanti. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica la sua posizione preliminare sulla presunta violazione non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione previste.

    3. Il comitato può deferire la questione alla Commissione a norma dell'articolo 59 se:

    a) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di comunicare la sua posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;

    b) il comitato è sostanzialmente in disaccordo con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento; oppure

    c) il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di avviare prontamente l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

    4. Nello svolgimento dell'indagine congiunta i coordinatori dei servizi digitali che partecipano cooperano in buona fede, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e della raccomandazione del comitato. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.

  • Art. 110-ter RD 12/1941

    Art. 110-ter RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 91 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di impugnazione

    Art. 91 Codice del Processo Amministrativo – Mezzi di impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Malattia e infortunio nel CCNL Aninsei: comporto, trattamento economico e certificazione

    Quando un insegnante o un collaboratore scolastico di una scuola privata laica si ammala, entrano in gioco le tutele del CCNL Aninsei. Questa guida spiega il comporto, le percentuali di retribuzione garantite e le differenze tra malattia comune e infortunio professionale.

    In sintesi

    Nel CCNL Aninsei il lavoratore malato è tutelato per un massimo di 180 giorni nell’anno scolastico (comporto). Il trattamento economico è al 75% nei primi 10 giorni e al 100% dall’11° giorno fino al termine del comporto. In caso di infortunio professionale la tutela è più ampia: la posizione è preservata fino alla guarigione clinica, senza limiti annui.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Indennità di malattia INPS ex artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935; infortunio INAIL ex D.Lgs. 38/2000

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico durante la malattia – CCNL Aninsei
    Periodo di malattia Trattamento economico Note
    Giorni 1-10 75% della retribuzione Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 75% complessivo
    Giorni 11-180 100% della retribuzione Integrazione CCNL a copertura totale; limite annuo 180 gg
    Oltre 180 giorni Nessuna garanzia contrattuale Il datore può licenziare per superamento del comporto (con preavviso)
    Infortunio professionale 100% per tutta la durata Nessun limite temporale annuo; tutela fino a guarigione clinica

    Legge e contratto: la malattia INPS corrisponde una percentuale della retribuzione (50-66% a seconda dei giorni). Il CCNL Aninsei impone al datore di integrare tale indennità fino alle percentuali indicate sopra. Non si tratta di soli soldi del datore: la quota INPS è coperta dall’ente previdenziale e il datore copre la differenza.

    Il comporto: che cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Aninsei fissa il comporto in 180 giorni nell’anno scolastico (1° settembre – 31 agosto). Il calcolo avviene sommando tutti i giorni di malattia nell’arco dell’anno scolastico, incluse più malattie non consecutive.

    Al superamento dei 180 giorni il datore può comunicare il licenziamento per «superamento del comporto». Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che richiede comunque il rispetto dei termini di preavviso previsti per il livello del lavoratore. Il lavoratore che supera il comporto conserva il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso se quest’ultimo non viene effettuato in natura.

    Obblighi del lavoratore: comunicazione e certificazione

    In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (o alla direzione dell’istituto), di norma entro l’inizio del proprio orario di lavoro del giorno di assenza;
    2. Richiedere il certificato medico al medico di medicina generale o alla guardia medica. Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INPS e al datore; il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato;
    3. Essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, domeniche e festivi inclusi per i contratti a tempo indeterminato).

    La visita fiscale e le conseguenze dell’irreperibilità

    L’INPS (o il datore di lavoro su richiesta all’INPS) può disporre una visita fiscale al domicilio del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore che non è reperibile senza giustificato motivo rischia la decurtazione dell’indennità INPS per i giorni di assenza ingiustificata alla visita. Il mancato rispetto reiterato delle fasce di reperibilità può essere valutato anche sotto il profilo disciplinare.

    Infortunio sul lavoro: tutela rafforzata

    In caso di infortunio avvenuto in occasione o a causa del lavoro (compreso il tragitto casa-lavoro-casa, se con mezzo necessario), il CCNL Aninsei garantisce:

    • Conservazione del posto e dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’inabilità, senza il limite temporale dei 180 giorni previsto per la malattia comune;
    • Trattamento economico al 100% della retribuzione per tutta la durata dell’assenza;
    • Nessun computo nel comporto: i giorni di infortunio non si sommano ai giorni di malattia ordinaria.

    L’infortunio va denunciato dal datore all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore deve trasmettere al datore il certificato INAIL il prima possibile.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 12 giorni
    Tizio (docente livello VI) si ammala il 15 gennaio 2026 e guarisce il 26 gennaio: 12 giorni di malattia. Nei primi 10 giorni percepisce il 75% della retribuzione ordinaria; dall’11° al 12° giorno il 100%. Il datore integra l’indennità INPS fino alle percentuali contrattuali. Tizio deve comunicare l’assenza il 15 gennaio mattina e fornire il numero di protocollo del certificato medico telematico.
    Caia – Malattia prolungata vicino al comporto
    Caia è assente per varie malattie nell’anno scolastico 2025-2026 per un totale di 175 giorni cumulati. Si avvicina al limite del comporto di 180 giorni. Il datore la avvisa per iscritto del rischio di superamento. Caia, su consiglio della Uil-Scuola Rua, verifica se alcune assenze possano essere ricondotte a un unico evento patologico, il che potrebbe modificare il computo. Prima del superamento dei 180 giorni, le parti concordano un’aspettativa non retribuita per ulteriori 30 giorni.
    Sempronio – Infortunio in aula
    Sempronio (bidello livello I) scivola nel corridoio durante il lavoro e si frattura un polso: infortunio professionale. L’inabilità dura 60 giorni. Il datore lo denuncia all’INAIL, Sempronio riceve il trattamento economico al 100% per tutti i 60 giorni, i quali non vengono computati nel comporto malattia. L’anzianità di servizio continua a maturare durante l’infortunio.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Aninsei?
    180 giorni nell’anno scolastico (1° settembre – 31 agosto). Superato questo limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo, con i termini di preavviso previsti per il livello.
    Come viene retribuita la malattia nei primi giorni?
    Nei primi 10 giorni la retribuzione è al 75% dell’ordinario; dall’11° giorno al termine del comporto è al 100%. Il CCNL integra l’indennità INPS fino a questi livelli.
    Cosa fare in caso di malattia?
    Comunicare l’assenza al datore all’inizio dell’orario di lavoro e richiedere il certificato medico telematico al proprio medico, comunicando il numero di protocollo al datore. Essere reperibili per le visite fiscali nelle fasce orarie di legge.
    Un infortunio professionale ha le stesse regole della malattia?
    No. Per l’infortunio professionale la conservazione del posto non ha limite temporale annuo ed è garantita fino alla guarigione clinica. I giorni di infortunio non si sommano al comporto malattia comune.
    Il comporto si azzera ogni anno?
    Sì. Il comporto di 180 giorni è riferito all’anno scolastico. Al 1° settembre di ogni anno il contatore riparte da zero.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024. La disciplina dell’indennità INPS di malattia è fissata dalla legge (artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935); la tutela INAIL per gli infortuni è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.