a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, art. 1 lett. a)
Inquadramento: Articolo riformulato per via referendaria nel 1995. La disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) si è poi evoluta con l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e con il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Sul versante della rappresentanza unitaria, opera oggi l’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act).
Disciplina vigente / rinvio: Vedi art. 51 D.Lgs. 81/2015; Accordo Interconfederale 28/06/2011; T.U. Rappresentanza 10/01/2014.

Art. 88 T.U.IVA – Validita’ di precedenti autorizzazioni.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili, gia’ rilasciate agli effetti dell’imposta generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non sara’ diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31. Restano ugualmente valide, fino a quando non sara’ diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia’ rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita’ o per
singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita’ per i
rapporti di cui all’art. 53.”
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Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l’impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall’esercente secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria.
2. La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere deterininata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che: a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a 2 ettolitri; b) non producano più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.
3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l’alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinato in base alla produttività per ogni cotta, applicando all’apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.
4. L’amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l’alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l’accertamento diretto del prodotto.
5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell’accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalità indicate al comma 4, purché non sia inferiore di più del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell’accertamento quest’ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l’accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttività degli alambicchi.
6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l’amministrazione finanziaria può consentire che l’accertamento sia effettuato con le modalità di cui al comma 4.
7. Per il controllo della produzione, l’amministrazione finanziaria può prescrivere l’installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediante calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. Torna al sommario
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore. Nota all’art. 236: – Per il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 , si veda la nota all’art. 231.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Qualora un sistema di IA si basi su un modello di IA per finalità generali e il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, l'ufficio per l'IA ha il potere di monitorare e supervisionare la conformità di tale sistema di IA agli obblighi di cui al presente regolamento. Per svolgere i suoi compiti di monitoraggio e supervisione, l'ufficio per l'IA dispone di tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato prevista dalla presente sezione e dal regolamento (UE) 2019/1020.
2. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che i sistemi di IA per finalità generali che possono essere utilizzati direttamente dai deployer per almeno una finalità classificata come ad alto rischio a norma del presente regolamento non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, le pertinenti autorità di vigilanza del mercato cooperano con l'ufficio per l'IA per effettuare valutazioni della conformità e informano di conseguenza il consiglio per l'IA e le altre autorità di vigilanza del mercato.
3. Qualora non sia in grado di concludere la propria indagine sul sistema di IA ad alto rischio perché non può accedere a determinate informazioni relative al modello di IA per finalità generali nonostante abbia compiuto tutti gli sforzi opportuni per ottenere tali informazioni, un'autorità di vigilanza del mercato può presentare una richiesta motivata all'ufficio per l'IA, che garantisce l'accesso a tali informazioni. In tal caso, l'ufficio per l'IA fornisce all'autorità richiedente senza indugio, e in ogni caso entro 30 giorni, tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti al fine di stabilire se un sistema di IA ad alto rischio non è conforme. Le autorità di vigilanza del mercato salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente all'articolo 78 del presente regolamento. La procedura di cui al capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
Il TFR può essere pignorato, ma solo entro precisi limiti: un quinto per debiti ordinari del lavoratore; intero importo per crediti alimentari e tributi (fermo il limite ordinario per eventuali concorsi). I creditori del datore insolvente non possono aggredire il TFR, che in quel caso è pagato dal Fondo di Garanzia INPS.
Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?
Calcola la quota pignorabile e la parte protetta secondo i limiti di legge.
| Tipo di credito del pignorante | Limite massimo pignorabile |
|---|---|
| Debiti ordinari (privati, banche, fornitori) | 1/5 del TFR netto |
| Crediti alimentari | Quota stabilita dal giudice (può superare 1/5) |
| Tributi (Agenzia Entrate-Riscossione) | 1/5 del TFR netto |
| Concorso di pignoramenti | Complessivamente non oltre 1/2 del TFR netto |
| TFR nel fondo pensione (prestazione pensionistica) | Impignorabile fino all’erogazione; poi pignoramento ordinario |
L’articolo 545 c.p.c. tutela il TFR limitando il pignoramento a un quinto dell’importo netto per la generalità dei crediti. La norma riconosce che il TFR è una forma di risparmio differito a tutela del lavoratore, per cui ne protegge una quota significativa da aggressioni esterne. Il limite si calcola sull’importo netto, cioè dopo la tassazione separata.
Per i crediti alimentari (assegno di mantenimento, alimenti) il giudice può autorizzare un pignoramento superiore al quinto, in misura adeguata alle esigenze degli aventi diritto. Per i crediti tributari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica il limite ordinario del quinto; in caso di concorso con altri pignoramenti il totale non può superare la metà del TFR netto.
Le somme già versate al fondo pensione sono patrimonio autonomo e impignorabili fino al momento dell’erogazione della prestazione; una volta liquidate tornano a essere soggette alle regole ordinarie. In caso di insolvenza del datore, il TFR lasciato in azienda non è aggredibile dai creditori del datore: è il Fondo di Garanzia INPS a subentrare nel pagamento.
Tizio ha maturato 20.000 € netti di TFR. Una banca creditrice può pignorare al massimo 4.000 € (un quinto). I restanti 16.000 € sono intoccabili per quel creditore.
Caia è debitrice di assegno di mantenimento arretrato. Il giudice, verificata la situazione, può autorizzare un pignoramento superiore al quinto sul TFR, tenendo conto delle esigenze alimentari del beneficiario.
Sempronio ha due pignoramenti: uno di una banca e uno di Agenzia Entrate-Riscossione. Il totale pignorabile non può superare la metà del TFR netto; l’eventuale eccedenza viene restituita al lavoratore al momento della liquidazione.
No. Per i crediti ordinari il limite è un quinto del TFR netto. Solo in particolari situazioni (alimenti, concorso di pignoramenti) si può superare, ma mai l’intero importo per crediti ordinari.
Il pignoramento può essere notificato al datore (terzo debitore) anche durante il rapporto; il TFR viene però materialmente trattenuto e versato al creditore al momento della liquidazione.
Le somme accumulate nel fondo pensione sono impignorabili fino all’erogazione; dopo la liquidazione come prestazione pensionistica seguono le regole ordinarie.
Il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR al netto dell’importo già pignorato e trattenuto; il creditore che ha ottenuto il pignoramento può insinuarsi nel passivo per la parte non soddisfatta.
No: i contributi INPS non si detraggono dal TFR; sono un obbligo distinto del datore e la loro mancata corresponsione non riduce il TFR spettante al lavoratore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.