Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Grafici Editoriali: Apprendistato

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Apprendistato CCNL Grafici: tipografi (36 mesi), grafici digitali (24-36 mesi), alta formazione design.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Professionalizzante Vedi sezione
    Sottoinquadramento Vedi sezione
    Formazione 80h Vedi sezione
    Contributi ridotti Vedi sezione
    Alta formazione design Vedi sezione

    Professionalizzante

    18-29 anni, 24-48 mesi.

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale.

    Formazione 80h

    + patentini macchine offset/digitali.

    Contributi ridotti

    10% azienda.

    Alta formazione design

    Combinazione laurea Design/Grafica + lavoro in case editrici.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Apprendistato
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su apprendistato.
    Caia – grafica Apprendistato
    Caia (grafica livello 5) gestisce apprendistato in casa editrice.
    Sempronio – direttore Apprendistato
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona apprendistato.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Apprendistato?
    Risposta su apprendistato CCNL Grafici.
    Domanda 2 Apprendistato?
    Approfondimento apprendistato per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Apprendistato?
    Caso specifico apprendistato settore stampa.
    Domanda 4 Apprendistato?
    Differenze apprendistato tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 D.Lgs. 231/2001 – Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o…

    Art. 31 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

    3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

    4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

  • Art. 40 CAD – Formazione di documenti informatici

    Art. 40 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione di documenti informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)) .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 54 CTS – Trasmigrazione dei registri esistenti

    Art. 54 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Trasmigrazione dei registri esistenti

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

    2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. ((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022)) .

    3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

  • Art. 30 D.Lgs. 231/2001 – Scissione dell’ente

    Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Scissione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma

    3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

    3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

  • Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: il testo riporta la novella del 1981 con gli importi originari in lire. Il regime penale degli assegni è stato interamente riformato dalla L. 386/1990 e in gran parte depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999: questi importi non sono più vigenti.

    Dopo l' articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    124. – All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art.

    125. – Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

  • Separazione giudiziale: come funziona quando non c’è accordo

    Quando i coniugi non riescono a mettersi d’accordo sulle condizioni della separazione, la strada è quella della separazione giudiziale, regolata dall’art. 151 del codice civile e dalle norme sul processo per la famiglia. È un percorso più lungo e contenzioso della separazione consensuale, ma necessario quando manca l’intesa su figli, casa o assegni. Vediamo come si svolge.

    Quando si ricorre alla separazione giudiziale

    Si procede in via giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi su una o più condizioni: affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, assegni di mantenimento, oppure quando un coniuge intende chiedere l’addebito. A differenza della separazione consensuale, qui è il giudice a decidere ciò su cui le parti non si intendono.

    L’avvio: il ricorso

    Il procedimento si apre con un ricorso depositato in tribunale, in cui il coniuge espone la situazione e formula le proprie domande (sui figli, sugli assegni, sull’eventuale addebito). Dopo la riforma del processo per la famiglia è previsto un rito unico: il ricorso deve contenere fin da subito le domande e l’indicazione dei mezzi di prova, e l’altro coniuge si difende con una comparsa di risposta.

    I provvedimenti temporanei

    Alla prima udienza il giudice, sentite le parti e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi: affidamento e collocamento dei figli, calendario di visite, assegnazione della casa, assegni di mantenimento. Questi provvedimenti regolano la vita della famiglia durante il processo e sono immediatamente efficaci, pur potendo essere modificati.

    L’istruttoria e la sentenza

    Si apre poi la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove (documenti, testimoni, eventuali consulenze, ascolto del minore quando previsto). Al termine il tribunale pronuncia la sentenza di separazione, che decide in via definitiva sulle condizioni e, se richiesto e provato, sull’addebito. La durata dipende dalla complessità del caso e dal carico del tribunale.

    La differenza con la separazione consensuale

    Nella separazione consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni e chiedono al giudice solo di recepirle: tempi brevi, costi contenuti, basso conflitto. Nella giudiziale è il giudice a decidere ciò su cui non c’è accordo: tempi più lunghi, costi maggiori, conflitto più alto. Spesso un procedimento iniziato come giudiziale si chiude poi in via consensuale, quando le parti trovano un’intesa in corso di causa.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quando serve la separazione giudiziale?

    Quando i coniugi non trovano un accordo sulle condizioni (figli, casa, assegni) o quando un coniuge vuole chiedere l’addebito. In questi casi decide il giudice.

    Cosa succede alla prima udienza?

    Il giudice tenta la conciliazione e adotta i provvedimenti temporanei e urgenti su affidamento dei figli, casa e assegni, che valgono durante il processo.

    Posso passare dalla giudiziale alla consensuale?

    Sì. Se in corso di causa i coniugi raggiungono un accordo, possono chiedere di proseguire in via consensuale, riducendo tempi, costi e conflitto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 53 CTS – Funzionamento del Registro

    Art. 53 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Funzionamento del Registro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

    2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

    3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell' articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241 , con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Note all'art. 53: – Si riporta l' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). –

    1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

    2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e

    3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

  • Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

    3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    4. Sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.

    5. L’imposta di consumo non si applica: a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1.

    6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

    7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

    8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 39 CAD – Libri e scritture

    Art. 39 D.Lgs. 82/2005 CAD – Libri e scritture

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le ((Linee guida)) .

  • Art. 261 RD 12/1941

    Art. 261 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 29 D.Lgs. 231/2001 – Fusione dell’ente

    Art. 29 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Fusione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.