Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 27 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità patrimoniale dell’ente

    Art. 27 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Responsabilità patrimoniale dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

    2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

  • Art. 50 CTS – Cancellazione e migrazione in altra sezione

    Art. 50 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Cancellazione e migrazione in altra sezione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

    3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

    4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

  • Art. 1251 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari

    Art. 1251 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla personale aeronautico , quando non siano puniti come reati a norma del presente codice: 1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo; 2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti; 3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; 4) l'assenza da bordo senza autorizzazione; 5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile; 6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti , ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all'estero; 7) i disordini a bordo; 8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina; 9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.

  • Art. 36 CAD – Revoca e sospensione dei certificati qualificati

    Art. 36 D.Lgs. 82/2005 CAD – Revoca e sospensione dei certificati qualificati

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

    2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute)) .

    3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

    4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee guida)) .

  • Art. 259 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 259 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 259 L. Fall. – Piccoli fallimenti

    Piccoli fallimenti

  • Art. 26 D.Lgs. 231/2001 – Delitti tentati

    Art. 26 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Delitti tentati

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

    2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

  • Articolo 34 L. 184/1983: Diritti del minore straniero adottato all’ingresso

    Art. 34 L. 184/1983 – Diritti del minore straniero adottato all’ingresso

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

    2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

    3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

  • Art. 212 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni

    Art. 212 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

    2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 CAD – Dispositivi sicuri e procedure per la generazione de…

    Art. 35 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

    2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare ((di firma elettronica)) , prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle ((Linee guida)) .

    3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

    4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma

    5. 5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

    6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.

  • Art. 49 CTS – Estinzione o scioglimento dell’ente

    Art. 49 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Estinzione o scioglimento dell’ente

    In vigore dal 03/08/2017

    1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

    2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Tredicesima, quattordicesima e premio di risultato nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 14 mensilità annue. Il rinnovo del 2024 ha aggiornato le regole sulla maturazione delle mensilità durante i congedi e ha introdotto un meccanismo di premio di risultato sostitutivo per le aziende senza contrattazione di secondo livello. Ecco come funzionano tutti questi istituti.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet garantisce 14 mensilità annue: la tredicesima viene corrisposta a dicembre, la quattordicesima entro il 30 giugno. Dal 1° luglio 2024 i congedi di maternità e paternità maturano integralmente entrambe le mensilità. Il premio di risultato sostitutivo scatta da novembre 2027 per le aziende senza accordo di secondo livello (da 112 a 186 euro mensili).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità totali
    14 (tredicesima + quattordicesima)

    Tabella riepilogativa: tredicesima, quattordicesima e premio

    Mensilità aggiuntive e premio di risultato – CCNL Fiavet 2024
    Istituto Scadenza Importo Maturazione
    Tredicesima mensilità Entro il 21 dicembre Una mensilità della retribuzione in atto Proporzionale (1/12 per mese intero da gen. a dic.)
    Quattordicesima mensilità Entro il 30 giugno Una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno Proporzionale (1/12 per mese intero da lug. a giu.)
    Premio di risultato (accordo aziendale) Variabile (da accordo) Da definire in sede aziendale Secondo i parametri dell'accordo di 2° livello
    Premio sostitutivo (da nov. 2027) Mensile da novembre 2027 QA/QB: 186 € | Liv. 1-3: 158 € | Liv. 4-5: 140 € | Liv. 6S/6/7: 112 € Solo per aziende senza accordo di 2° livello entro il 31.10.2026

    La tredicesima mensilità: regole di calcolo

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) viene corrisposta in prossimità delle festività natalizie, di norma entro il 21 dicembre. È pari a una mensilità della retribuzione lorda in atto (minimo tabellare + superminimo + altri elementi continuativi), esclusi gli assegni familiari.

    Per calcolare la tredicesima spettante:

    • Si considera il periodo di maturazione da 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
    • Per ogni mese intero lavorato spetta 1/12 della tredicesima annua.
    • Una frazione di mese superiore a 15 giorni è computata come mese intero; inferiore a 15 giorni non è contata.
    • Dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo obbligatorio di maternità/paternità maturano tredicesima integralmente.

    La quattordicesima mensilità: il «premio estivo»

    La quattordicesima mensilità è corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione in atto al momento dell'erogazione. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo (ciclo annuale sfasato rispetto alla tredicesima).

    Regole specifiche aggiornate dal rinnovo 2024:

    • Dal 1° luglio 2024: congedo obbligatorio di maternità e paternità matura integralmente la quattordicesima.
    • Dal 1° dicembre 2027: anche il congedo parentale (facoltativo) sarà rilevante ai fini della quattordicesima.
    • Le assenze per malattia, nei limiti del comporto, non incidono sulla maturazione della quattordicesima secondo le regole generali del CCNL.

    Il premio di risultato nel CCNL Fiavet

    Il CCNL incoraggia la stipula di accordi di contrattazione di secondo livello (aziendali o territoriali) per la definizione di un premio di risultato legato alla produttività, alla qualità del servizio o all'andamento aziendale. Tali premi, se strutturati correttamente, possono beneficiare della tassazione agevolata prevista dalla legge (imposta sostitutiva del 5% entro i limiti annui stabiliti annualmente dalla normativa fiscale).

    Per le aziende che non sottoscrivano un accordo di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, il rinnovo del 2024 ha previsto un premio sostitutivo fisso, erogato mensilmente a partire da novembre 2027, nei seguenti importi lordi:

    • Quadro A e Quadro B: 186 euro mensili lordi.
    • 1°, 2° e 3° livello: 158 euro mensili lordi.
    • 4° e 5° livello: 140 euro mensili lordi.
    • 6° Super, 6° e 7° livello: 112 euro mensili lordi.

    Il premio sostitutivo è erogato come retribuzione ordinaria (senza agevolazione fiscale). Solo i premi negoziati in sede aziendale con parametri di risultato verificabili possono beneficiare della tassazione agevolata al 5%.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo quattordicesima in caso di assunzione a settembre
    Tizio viene assunto il 1° settembre 2024. Alla scadenza della quattordicesima del 30 giugno 2025 ha maturato 10 mesi (da settembre 2024 a giugno 2025). La quattordicesima spettante è 10/12 della mensilità in atto al 30 giugno 2025. Se il suo minimo tabellare è ad esempio di 1.681 euro (4° livello, settembre 2026), la quattordicesima proporzionata sarà circa 1.401 euro.
    Caia – Premio sostitutivo in assenza di accordo aziendale
    L'agenzia di viaggio dove lavora Caia (3° livello) non ha sottoscritto accordi di secondo livello entro il 31 ottobre 2026. Dal novembre 2027 Caia riceve 158 euro lordi mensili aggiuntivi come premio sostitutivo previsto dal CCNL. Questi importi sono tassati come retribuzione ordinaria e non beneficiano dell'aliquota agevolata del 5%.
    Sempronio – Tredicesima dopo congedo di paternità
    Sempronio prende 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità a ottobre 2025. A dicembre, il datore non può decurtare la tredicesima per quei 10 giorni: dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo obbligatorio di paternità maturano integralmente la tredicesima. Sempronio riceve la tredicesima piena.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Fiavet?
    Entro il 30 giugno di ogni anno. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione in atto al momento dell'erogazione, proporzionata ai mesi lavorati nel periodo da luglio a giugno.
    La tredicesima si calcola anche sui mesi di malattia?
    In linea di principio le assenze per malattia, nei limiti del comporto, non incidono sulla maturazione della tredicesima secondo le regole generali del CCNL. Le assenze prolungate in aspettativa non retribuita invece non maturano tredicesima.
    Cos'è il premio di risultato sostitutivo del CCNL Fiavet?
    Per le aziende che non sottoscrivano accordi di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, scatta dal novembre 2027 un importo fisso mensile lordo che va da 112 euro (livelli bassi) a 186 euro (Quadri A e B).
    Il premio aziendale può essere tassato al 5%?
    Sì, se è un premio di produttività negoziato con accordo sindacale (aziendale o territoriale) e legato a parametri verificabili (fatturato, produttività, qualità), può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5% entro i limiti annui di legge. Il premio sostitutivo fisso del CCNL non ha questa agevolazione.
    Le mensilità aggiuntive entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. La tredicesima e la quattordicesima rientrano nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.): si sommano alla retribuzione annua lorda che, divisa per 13,5, dà la quota annua di TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 – (Delitti contro gli animali)

    Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro gli animali)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. ((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

    2. ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))

    3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale .))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.