Autore: Andrea Marton

  • Art. 80 TULPS – Licenza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo

    Art. 80 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

    Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

    (44a) 111

  • Art. 65 T.U. Stupefacenti – Trasmissione annuale dati

    Art. 65 T.U. Stupefacenti – Obbligo di trasmissione di dati

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre. Torna al sommario

  • Art. 113 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni

    Art. 113 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.

    2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 D.Lgs. 79/2011 – Fondo buoni vacanze

    Art. 27 D.Lgs. 79/2011 – Fondo buoni vacanze

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall’ articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: “Fondo buoni vacanze”. Ad esso affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

    2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 2-quater D.Lgs. 196/2003 – Regole deontologiche relative a trattamenti di dati personali

    1. Il Garante promuove la sottoscrizione di regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento.
  • Art. 94 T.U.IVA: Entrata in vigore

    Art. 94 T.U.IVA: Entrata in vigore

    Art. 94 T.U.IVA – Entrata in vigore.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il presente decreto entrera’ in vigore il 1 gennaio 1973.”

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  • Art. 9 D.Lgs. 22/2015 – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

    Art. 9 D.Lgs. 22/2015 – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

    2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

    3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’ articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’ articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

    4. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’ articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

  • Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA: Dichiarazione di detrazione

    Art. 84 T.U.IVA – Dichiarazione di detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il
    termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante
    l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse,
    sottoscritta a pena di nullita’ dal contribuente o da un suo rappresentante
    legale o negoziale.
    Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
    le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell’ordine
    progressivo di cui al secondo comma dell’art. 26 del regio decreto-legge 9
    gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno
    1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la
    data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la
    quantita’ dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e
    l’ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per
    le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
    cedente nonche’ il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai
    passaggi interni nell’ambito della stessa impresa il valore in base al quale
    e’ stata liquidata l’imposta.
    I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
    investimenti, di cui all’art. 82, devono indicare distintamente, nella
    dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei
    beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali
    di nuova produzione, acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971,
    posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
    importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con
    l’indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
    importati nonche’ dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro
    produzione.
    I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
    nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 83 devono:
    1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in
    relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con
    l’indicazione, per ciascun gruppo, della quantita’ complessiva dei beni
    acquistati. Nell’ambito di ciascun gruppo e’ sufficiente indicare le
    fatture e le bollette di data piu’ recente fino a concorrenza della
    quantita’ di beni risultante dall’inventario di cui alla lettera a) del
    secondo comma art. 83;
    2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
    si riferiscono, i documenti di cui al n.1):
    a) le quantita’ di beni che dall’inventario risultano esistenti nello
    stato originario;
    b) le quantita’ di beni trasformati o incorporati in semilavorati,
    componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti
    quantita’ di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
    risultanti dall’ inventario;
    c) la somma delle quantita’ di cui alle lettere a) e b);
    d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le
    quantita’ complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti
    indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall’inventario ai sensi
    delle precedenti lettere a), b) e c);
    e) l’ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili
    in base alla corrispondenza tra le quantita’ acquistate e quelle
    risultanti dall’inventario.”

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  • Art. 4-bis D.Lgs. 286/1998 – Accordo di integrazione

    1. Lo straniero ammesso a permanere sul territorio nazionale sottoscrive un accordo di integrazione articolato per crediti.
  • Art. 98 TULPS – Norma abrogata (L. 287/1991)

    Art. 98 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 264 TUEL – Articolo 264

    Art. 264 TUEL – Articolo 264

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce.

    2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni. 115

  • Art. 4 T.U.IVA: Esercizio di imprese

    Art. 4 T.U.IVA: Esercizio di imprese

    Art. 4 T.U.IVA – Esercizio di imprese.

    In vigore dal 17/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/12/2024 n. 211 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    “1. Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonche’ l’esercizio di attivita’, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

    2. Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:

    1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a responsabilita’ limitata, dalle societa’ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di cui all’art. 2507 del codice civile e dalle societa’ di fatto;

    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica e le societa’ semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole.

    3. Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

    4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

    5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche’ esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita’:

    a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

    b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;

    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

    d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

    e) trasporto e deposito di merci;

    f) trasporto di persone;

    g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;

    h) servizi portuali e aeroportuali;

    i) pubblicita’ commerciale;

    l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

    Non sono invece considerate attivita’ commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attivita’ di pubblica autorita’; le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d’Italia; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualita’; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

    Non sono considerate, inoltre, attivita’ commerciali, anche in deroga al secondo comma:

    a) il possesso e la gestione di unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita’ classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita’ da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unita’ da diporto, da parte di societa’ o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

    b) il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attivita’ esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita’ finanziaria, ovvero attivita’ di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa’ partecipate.

    6. Abrogato [Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287. le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.]

    7. Abrogato [Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.]

    8. Abrogato [Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.]

    9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

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