Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 79/2011 – Fondo buoni vacanze
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall’ articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: “Fondo buoni vacanze”. Ad esso affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
I buoni vacanza come strumento di turismo sociale
L'articolo 27 del Codice del turismo istituisce il Fondo buoni vacanze, uno strumento di politica sociale che mira a rendere accessibile l'esperienza turistica alle fasce della popolazione con redditi più bassi. Il Fondo opera presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e si alimenta attraverso risorse private (risparmi di individui, imprese, circoli aziendali, associazioni non-profit, banche e società finanziarie) e pubbliche (finanziamenti e donazioni di soggetti pubblici o privati). Una terza fonte di finanziamento, prevista dalla norma originaria, è stata abrogata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La funzione redistributiva del Fondo
Il comma 2 definisce la finalità del Fondo: l'erogazione di buoni vacanza destinati «ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli». I buoni vacanza sono voucher che le famiglie beneficiarie possono spendere presso le strutture turistiche aderenti al circuito, riducendo il costo del soggiorno. Il modello richiama esperienze analoghe già adottate in Francia (Chèques-Vacances, gestiti dall'ANCV) e in altri Paesi europei, dove il voucher vacanza è uno strumento consolidato di welfare aziendale e di politica sociale.
La destagionalizzazione come finalità aggiuntiva
Oltre alla finalità solidaristica, la norma attribuisce al Fondo anche l'obiettivo della «soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici». La destagionalizzazione è una priorità strategica per il sistema turistico italiano, che vede una concentrazione eccessiva delle presenze nei mesi estivi (luglio e agosto) con conseguente sottoutilizzo delle strutture nel resto dell'anno. I buoni vacanza utilizzabili principalmente nei periodi di bassa stagione possono incentivare spostamenti più distribuiti nell'arco dell'anno.
La valorizzazione delle aree a bassa fruizione
La terza finalità è la «valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica». I buoni vacanza possono essere orientati verso destinazioni meno note o meno frequentate, distribuendo i flussi turistici in aree del Paese che hanno potenzialità inespresse. Questo obiettivo si ricollega alla politica dei circuiti di eccellenza (art. 22) e della programmazione negoziale (art. 25), con attenzione particolare ai borghi minori e alle aree interne.
Il modello DPCM per l'attuazione
Le modalità operative del Fondo (criteri di accesso ai buoni, importo dei voucher, strutture accreditate, tempi di utilizzo) sono definite con DPCM di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia. Il meccanismo richiede l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il che riflette la natura regionale della competenza turistica e la necessità di coinvolgere le Regioni nella distribuzione dei fondi e nell'accreditamento delle strutture.
Casi pratici
Caso 1: Famiglia a basso reddito che accede ai buoni vacanza
La famiglia di Tizio, con due figli e un reddito ISEE sotto la soglia prevista dal DPCM attuativo, presenta domanda per ottenere buoni vacanza dal Fondo. Il contributo è erogato in forma di voucher digitale spendibile presso le strutture ricettive accreditate. La famiglia sceglie un agriturismo in Basilicata - destinazione poco frequentata - nel mese di maggio, fuori dalla stagione estiva, usufruendo delle tre finalità del Fondo (solidarietà, destagionalizzazione, valorizzazione area a bassa fruizione).
Caso 2: Azienda che conferisce risorse al Fondo buoni vacanza
Alfa S.p.A., grande impresa del settore manifatturiero, decide di contribuire al Fondo buoni vacanza attraverso una donazione liberale, destinando parte del proprio budget di welfare aziendale a favore dei dipendenti con redditi più bassi. Il contributo affluisce al Fondo come da art. 27, comma 1, lett. a (risparmi costituiti da imprese). L'azienda ottiene una detrazione fiscale sulla donazione e migliora la propria reputazione come impresa socialmente responsabile.
Caso 3: Struttura ricettiva che si accredita al circuito dei buoni vacanza
Il campeggio Beta S.r.l., situato in Calabria, chiede di essere accreditato nel circuito dei buoni vacanza per aumentare le presenze nei mesi di giugno e settembre, tradizionalmente caratterizzati da bassa occupazione. L'accreditamento richiede il rispetto degli standard minimi previsti dal DPCM attuativo e l'accettazione dei voucher come mezzo di pagamento parziale o totale del soggiorno. L'accreditamento aumenta la visibilità della struttura presso i canali istituzionali di promozione del turismo sociale.
Domande frequenti
Cos'è il Fondo buoni vacanza?
È un fondo istituito dall'art. 27 del Codice del turismo per erogare voucher vacanza alle fasce sociali più deboli. Si alimenta con risorse private (imprese, associazioni, banche) e pubbliche (finanziamenti e donazioni). Le modalità operative sono definite con DPCM.
Chi può beneficiare dei buoni vacanza?
Le fasce sociali più deboli, secondo i criteri di reddito e di condizione familiare definiti dal DPCM attuativo del Fondo. In genere si tiene conto dell'ISEE del nucleo familiare e della composizione del nucleo stesso.
I buoni vacanza si possono usare in qualsiasi struttura?
No. I buoni vacanza si usano presso le strutture ricettive accreditate al circuito del Fondo, che hanno accettato le condizioni previste dal DPCM attuativo. L'elenco delle strutture accreditate è pubblicato dal Dipartimento competente.
Perché i buoni vacanza hanno anche la finalità di destagionalizzare i flussi?
Perché uno degli obiettivi del Fondo è ridurre la concentrazione dei flussi nei mesi estivi. I DPCM attuativi possono prevedere che i voucher siano utilizzabili solo in periodi di bassa stagione (ad esempio da ottobre ad aprile) o che abbiano un valore più alto se usati fuori stagione, incentivando i soggiorni in periodi di minore affollamento.