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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le norme sui contratti di pacchetto turistico si applicano ai pacchetti offerti o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti.
  • Sono esclusi i pacchetti di durata inferiore a 24 ore (salvo pernottamento), quelli occasionalmente offerti da associazioni senza scopo di lucro e quelli acquistati per viaggi professionali.
  • Per tutto ciò che non è specificamente previsto dal Capo III, si applicano le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 D.Lgs. 79/2011 — Ambito di applicazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina; c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le norme sui contratti di pacchetto turistico si applicano ai pacchetti offerti o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti.
  • Sono esclusi i pacchetti di durata inferiore a 24 ore (salvo pernottamento), quelli occasionalmente offerti da associazioni senza scopo di lucro e quelli acquistati per viaggi professionali.
  • Per tutto ciò che non è specificamente previsto dal Capo III, si applicano le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).
Indice dei contenuti

L'ambito di applicazione del Titolo III: i contratti di pacchetto turistico

L'articolo 32 del Codice del turismo apre il Capo I del Titolo III, dedicato ai contratti del turismo organizzato e, in particolare, ai pacchetti turistici. Questa sezione del Codice attua la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che ha sostituito la previgente Direttiva 90/314/CEE. Il Titolo III rappresenta la parte del Codice con la maggiore rilevanza pratica per il consumatore-viaggiatore, definendo i diritti e i rimedi disponibili in caso di inadempimento del tour operator o dell'agenzia di viaggio.

L'applicazione ratione personae: professionisti e viaggiatori

Il comma 1 delimita l'ambito soggettivo di applicazione: da un lato i «professionisti» (termine ampio che include tour operator, agenzie di viaggio, vettori che organizzano pacchetti) che offrono o vendono i pacchetti; dall'altro i «viaggiatori» che li acquistano. La nozione di «professionista» ricomprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (pubbliche o private), purché agiscano nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Il consumatore che acquista un pacchetto è il «viaggiatore»: la disciplina si applica anche quando il viaggiatore non sia un consumatore privato in senso stretto (potrebbero rientrarvi piccoli imprenditori che acquistano pacchetti per sé o per i propri dipendenti).

Le esclusioni dall'ambito di applicazione

Il comma 2 elenca tre categorie di pacchetti esclusi dalla disciplina. La prima è quella dei pacchetti di durata inferiore alle 24 ore, salvo che includano un pernottamento: si pensi a un'escursione di mezza giornata, che non rientra nel campo di applicazione. La seconda esclusione riguarda le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 5, quando agiscano occasionalmente (non più di due volte l'anno), senza fini di lucro e nei confronti di un gruppo limitato di soci: le stesse associazioni devono però informare i partecipanti che il pacchetto non è soggetto alla disciplina di tutela. La terza esclusione copre i pacchetti acquistati nell'ambito di accordi per viaggi professionali tra imprese: il dipendente che viaggia per lavoro con un pacchetto prenotato dall'ufficio acquisti dell'azienda non è protetto dalle norme del Titolo III.

La clausola di chiusura: il Codice del consumo

Il comma 3 prevede che per tutto ciò che non è specificamente disciplinato dal Capo III (obblighi di informazione, contenuto del contratto, revisione del prezzo, recesso, responsabilità, garanzie) si applicano le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Il Codice del consumo è quindi la legge generale di tutela che integra la disciplina speciale dei pacchetti turistici: ad esempio, le norme sulle pratiche commerciali scorrette (D.Lgs. 145/2007, parte del sistema del Codice del consumo) si applicano alla pubblicità dei pacchetti turistici, così come le norme sui contratti a distanza e fuori dai locali commerciali per i pacchetti acquistati online o per telefono.

Il ruolo della Direttiva 2015/2302

La Direttiva 2015/2302 ha significativamente aggiornato la disciplina dei pacchetti turistici rispetto alla precedente Direttiva 90/314/CEE. Le principali novità recepite nel Codice del turismo riguardano: l'estensione della nozione di pacchetto alle combinazioni «click-through» online, la nuova figura dei servizi turistici collegati, l'ampliamento degli obblighi informativi precontrattuali, il rafforzamento dei diritti di recesso e la disciplina della responsabilità dell'organizzatore per i difetti di conformità.

Casi pratici

Caso 1: Escursione di mezza giornata: si applica il Titolo III?

Un tour operator offre escursioni in barca alle grotte marine della Sicilia di sei ore, con pranzo a bordo incluso ma senza pernottamento. Un passeggero rimasto ferito durante l'escursione a causa di una manovra del motoscafo chiede i danni invocando la responsabilità dell'organizzatore prevista dal Titolo III. Il legale del tour operator verifica: la durata è inferiore alle 24 ore e non include pernottamento, quindi il pacchetto è escluso dall'art. 32, comma 2, lett. a. La responsabilità del tour operator si valuterà secondo le norme generali del Codice civile e del Codice del consumo.

Caso 2: Associazione parrocchiale che organizza due pellegrinaggi l'anno

La parrocchia di Sempronio organizza due pellegrinaggi l'anno a Lourdes, ciascuno con partecipazione di circa trenta fedeli. Un partecipante all'ultimo pellegrinaggio chiede il rimborso della propria quota perché l'albergo non corrispondeva a quanto promesso. L'art. 32, comma 2, lett. b esclude dall'ambito applicativo le associazioni che agiscono occasionalmente, non più di due volte l'anno, senza fini di lucro e per un gruppo limitato: la parrocchia soddisfa tutti i criteri. Tuttavia, la parrocchia avrebbe dovuto informare i partecipanti dell'esclusione dalla disciplina di tutela.

Caso 3: Azienda che acquista pacchetti per i dipendenti in trasferta

Un'azienda farmaceutica stipula un accordo con un tour operator per organizzare i viaggi aziendali dei propri rappresentanti: volo, hotel e auto a noleggio in pacchetto unico. Un dipendente in trasferta subisce un disservizio (hotel non disponibile) e chiede di avvalersi dei rimedi del Titolo III. Il legale verifica l'art. 32, comma 2, lett. c: il pacchetto acquistato nell'ambito di un accordo per viaggi professionali è escluso dalla disciplina. Il dipendente può invocare le tutele contrattuali dell'accordo aziendale con il tour operator, non quelle del Titolo III del Codice del turismo.

Domande frequenti

A cosa si applica il Titolo III del Codice del turismo?

Ai pacchetti turistici (combinazioni di almeno due servizi diversi per lo stesso viaggio) offerti o venduti da professionisti ai viaggiatori, e ai servizi turistici collegati. La disciplina è modellata sulla Direttiva UE 2015/2302 e garantisce obblighi informativi, diritti di recesso, responsabilità dell'organizzatore e garanzie contro l'insolvenza.

Un'escursione di una giornata è un pacchetto turistico?

Solo se dura almeno 24 ore o include un pernottamento. Le escursioni di mezza giornata o di durata inferiore alle 24 ore senza pernottamento sono escluse dall'ambito di applicazione del Titolo III ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a.

Il Titolo III si applica ai pacchetti acquistati da un'azienda per i propri dipendenti in trasferta?

No, se i pacchetti sono acquistati nell'ambito di un accordo generale per viaggi professionali concluso tra l'azienda e il tour operator. L'art. 32, comma 2, lett. c esclude questi pacchetti dall'ambito di applicazione.

Cosa si applica se il Titolo III non disciplina una situazione specifica?

Il comma 3 rinvia al Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che è la legge generale di tutela del consumatore applicabile a tutti i rapporti contrattuali con i professionisti. Le norme sulle pratiche commerciali scorrette, sui contratti a distanza e sulla risoluzione alternativa delle controversie si applicano anche ai pacchetti turistici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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