Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 D.Lgs. 79/2011 – Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'inversione dell'onere della prova: una tutela forte per il viaggiatore
L'articolo 37 del Codice del turismo contiene due disposizioni distinte ma complementari che rafforzano la posizione del viaggiatore nel rapporto con il professionista. La prima è l'inversione dell'onere della prova: in caso di controversia sull'adempimento degli obblighi informativi di cui al Capo I del Titolo III (obblighi di informazione precontrattuale, contenuto del contratto), è il professionista a dover dimostrare di aver correttamente adempiuto, non il viaggiatore a dover provare l'inadempimento. La seconda è il divieto di informazioni ingannevoli, applicabile a qualsiasi mezzo di comunicazione.
L'onere della prova: le conseguenze pratiche
Il comma 1 prevede che «l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista». Questo è un'inversione rispetto alla regola generale dell'art. 2697 c.c. (chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne sono fondamento). Nella pratica, in caso di controversia, il professionista deve dimostrare di aver fornito le informazioni richieste: dovrà produrre il modulo informativo standard firmato dal viaggiatore, la conferma del contratto su supporto durevole, le email di comunicazione delle modifiche. La mancanza di questa documentazione è prova dell'inadempimento. Per il professionista, questo comporta un obbligo di documentazione accurata di tutte le comunicazioni informative.
Il divieto di informazioni ingannevoli
Il comma 2 prevede il divieto assoluto di «fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore». Il divieto è formulato in termini molto ampi: non riguarda solo il contratto scritto, ma qualsiasi comunicazione (verbale, telefonica, via email, via social media, tramite influencer marketing). La norma si integra con le disposizioni del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette (D.Lgs. 145/2007): l'informazione ingannevole sul pacchetto turistico è simultaneamente una violazione dell'art. 37 del Codice del turismo e una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, con conseguente esposizione a sanzioni dell'AGCM.
Implicazioni per la pubblicità dei pacchetti turistici
Il divieto di informazioni ingannevoli dell'art. 37 è particolarmente rilevante per la pubblicità dei pacchetti turistici: le campagne sui social media, i contenuti sponsorizzati da influencer travel, i banner pubblicitari online. Ogni affermazione pubblica sulle caratteristiche del pacchetto (la categoria dell'hotel, le distanze dalla spiaggia, i servizi inclusi) è una comunicazione potenzialmente soggetta al divieto dell'art. 37 se ingannevole. I professionisti devono assicurarsi che il materiale pubblicitario sia accurato e verificabile, evitando presentazioni stilizzate che creino aspettative irrealistiche nei potenziali acquirenti.
Il nesso con la responsabilità da difetto di conformità
L'informazione ingannevole fornita in fase precontrattuale, se poi non corrisponde alla realtà dell'esecuzione del pacchetto, si traduce in un difetto di conformità ai sensi dell'art. 42 del Codice. Il doppio divieto - informazione ingannevole (art. 37) e difetto di conformità (art. 42) - crea un sistema di tutela a due livelli: preventivo (divieto di ingannare) e successivo (rimedi per l'inadempimento). L'organizzatore che ha fornito informazioni ingannevoli nella pubblicità non può sostenere che il contratto scritto contenesse informazioni diverse e correttamente eseguide.
Casi pratici
Caso 1: Tour operator che non riesce a provare la consegna del modulo informativo
Tizio contesta di non aver ricevuto il modulo informativo standard prima della firma del contratto per un pacchetto in Grecia. Il tour operator sostiene di averlo consegnato verbalmente durante il colloquio in agenzia. In sede giudiziale, l'art. 37, comma 1, pone l'onere della prova a carico del professionista: il tour operator non riesce a produrre la ricevuta firmata dal viaggiatore o la email di trasmissione del modulo. Il giudice accerta l'inadempimento informativo e riconosce i danni.
Caso 2: Pubblicità ingannevole sull'influencer di travel
Una nota influencer travel pubblica contenuti sponsorizzati da un tour operator descrivendo un resort alle Maldive come 'direttamente sul mare con accesso privato alla spiaggia'. In realtà, la spiaggia privata esiste solo per alcuni bungalow premium, non per le camere standard pubblicizzate. Diversi viaggiatori acquistano il pacchetto sulla base del contenuto sponsorizzato e trovano una realtà diversa. L'AGCM apre un procedimento per pratica commerciale scorretta: l'art. 37, comma 2, vieta le informazioni ingannevoli 'qualunque sia il mezzo di comunicazione' - inclusi i social media.
Caso 3: Tour operator che modifica la descrizione del servizio dopo la controversia
Alfa Travel sostiene che la descrizione dell'hotel nel proprio sito internet è stata aggiornata prima che Sempronia acquistasse il pacchetto. In sede di causa, non riesce a dimostrare quando l'aggiornamento è stato effettuato (il log del sito non è conservato). Ai sensi dell'art. 37, comma 1, l'onere di provare di aver correttamente informato è del professionista: la mancanza di prova del momento dell'aggiornamento non gli consente di superare questo onere.
Domande frequenti
Se non mi sono state date le informazioni precontrattuali, chi deve provarlo?
Il professionista. L'art. 37, comma 1, inverte l'onere della prova: è il tour operator o l'agenzia a dover dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi, producendo la documentazione del modulo standard consegnato, della email inviata, della conferma firmata. Se non ha documentazione, l'inadempimento è presunto.
Il divieto di informazioni ingannevoli si applica anche alle pubblicità sui social media?
Sì. L'art. 37, comma 2, vieta le informazioni ingannevoli 'qualunque sia il mezzo di comunicazione'. I social media, i contenuti di influencer sponsorizzati, i banner pubblicitari online rientrano pienamente nel divieto. Un'affermazione ingannevole sulla destinazione o sui servizi del pacchetto, anche se pubblicata su Instagram, è vietata.
Quali sono le sanzioni per le informazioni ingannevoli sui pacchetti turistici?
A livello contrattuale, il viaggiatore può chiedere il risarcimento dei danni e i rimedi per il difetto di conformità (art. 42). A livello amministrativo, l'AGCM può sanzionare il professionista per pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. Le sanzioni dell'AGCM possono arrivare fino a cinque milioni di euro per le pratiche più gravi.
Il professionista è responsabile per le informazioni ingannevoli dell'agenzia che vende il suo pacchetto?
In linea di principio, l'organizzatore risponde per l'esatta esecuzione del pacchetto (art. 42), inclusa la correttezza delle informazioni fornite anche tramite il venditore. Se l'agenzia ha fornito informazioni ingannevoli sul pacchetto dell'organizzatore, quest'ultimo può avere un'azione di rivalsa contro l'agenzia, ma rimane responsabile verso il viaggiatore.