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Art. 37 D.Lgs. 79/2011 — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
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2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario