- Il prezzo di un pacchetto può essere aumentato dopo la conclusione del contratto solo se il contratto lo prevede espressamente e stabilisce le modalità di calcolo della revisione.
- Gli aumenti sono ammessi esclusivamente per modifiche del costo del carburante/trasporti, variazioni di tasse e diritti, o variazioni dei tassi di cambio rilevanti.
- Il viaggiatore ha sempre diritto a una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione di questi costi.
- Gli aumenti di prezzo devono essere comunicati al viaggiatore su supporto durevole con almeno venti giorni di anticipo, con giustificazione e modalità di calcolo.
- Se l'aumento supera l'8% del prezzo totale, si applicano le norme sulla modifica sostanziale del contratto (art. 40).
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 D.Lgs. 79/2011 — Revisione del prezzo
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
In sintesi
Indice dei contenuti
La revisione del prezzo nel contratto di pacchetto turistico
L'articolo 39 del Codice del turismo disciplina la revisione del prezzo del pacchetto turistico dopo la conclusione del contratto. Si tratta di uno degli aspetti più delicati del rapporto tra viaggiatore e organizzatore: il cliente ha pianificato il proprio budget sulla base del prezzo concordato, e ogni aumento successivo alla firma costituisce una modifica peggiorativa che deve essere strettamente controllata. La norma fissa le condizioni precise entro cui la revisione al rialzo è ammessa, bilanciando l'interesse del viaggiatore alla certezza del prezzo con quello dell'organizzatore a non essere esposto a perdite su costi che non controlla (carburante, tassi di cambio, tasse aeroportuali).
Le tre condizioni cumulativeperché l'aumento sia ammissibile
Il comma 1 fissa tre condizioni che devono sussistere contemporaneamente per ammettere un aumento di prezzo dopo la conclusione del contratto: (1) il contratto deve prevedere espressamente la possibilità di revisione del prezzo; (2) il contratto deve precisare che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo speculare a eventuali diminuzioni dei costi rilevanti; (3) il contratto deve indicare le modalità di calcolo della revisione. Se anche una sola di queste condizioni manca, l'organizzatore non può aumentare il prezzo unilateralmente, indipendentemente da qualsiasi variazione dei costi.
Le cause ammissibili di revisione al rialzo
Il comma 2 elenca tassativamente le cause che possono giustificare un aumento di prezzo: (a) il costo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; (b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici imposti da terzi (tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti); (c) i tassi di cambio rilevanti per il pacchetto. L'elenco è tassativo: nessun'altra causa può giustificare un aumento unilaterale del prezzo. L'aumento dei costi di gestione dell'organizzatore, la variazione dei prezzi degli hotel, le spese di personale non rientrano in questo elenco.
Il diritto del viaggiatore alla riduzione speculare
Il comma 1 prevede espressamente che il viaggiatore abbia diritto a «una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi» di trasporto, tasse e cambi che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto. Questo meccanismo bidirezionale è essenziale: se il contratto ammette l'aumento in caso di rincaro del carburante, deve obbligatoriamente prevedere anche la riduzione in caso di calo del carburante. La riduzione unilaterale da parte del professionista è soggetta alla deduzione delle spese amministrative effettive (comma 5).
Il termine di venti giorni e la soglia dell'8%
Il comma 4 impone che qualsiasi aumento (indipendentemente dalla sua entità) sia comunicato su supporto durevole al viaggiatore almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto, con la giustificazione dell'aumento e le modalità di calcolo. Il comma 3 introduce poi una soglia critica: se l'aumento supera l'8% del prezzo totale del pacchetto, si applicano le norme dell'art. 40 sulla modifica sostanziale del contratto (che includono il diritto del viaggiatore di recedere senza penali). L'8% è quindi il limite entro cui l'organizzatore può aumentare il prezzo unilateralmente senza scatenare il diritto di recesso del viaggiatore.
Implicazioni per la contrattualistica degli operatori
Per un tour operator, l'art. 39 impone una redazione attenta delle clausole contrattuali di revisione del prezzo. La clausola deve: prevedere espressamente la possibilità di revisione, indicare le cause ammissibili (richiamando il comma 2), prevedere il meccanismo bidirezionale (aumento e riduzione), specificare le modalità di calcolo. Una clausola generica («i prezzi possono variare per cause di forza maggiore») non soddisfa i requisiti dell'art. 39 e rende invalido qualsiasi successivo tentativo di aumento.
Casi pratici
Caso 1: Aumento del costo del carburante e rincaro del pacchetto
Alfa Travel S.r.l. ha venduto a gennaio pacchetti estivi per i Caraibi a 2.000 euro. A maggio, il costo del kerosene è aumentato del 30%, determinando un aumento dei costi di trasporto aereo. Il contratto prevede espressamente la clausola di revisione del prezzo con modalità di calcolo basata sulla variazione del costo del carburante. Alfa calcola che l'aumento del carburante produce un incremento di 140 euro (7% del prezzo) per il singolo viaggiatore. Informa i viaggiatori via email (supporto durevole) con 25 giorni di anticipo, con giustificazione e calcolo dettagliato. L'aumento è inferiore all'8%: non scatta il diritto di recesso gratuito.
Caso 2: Riduzione del prezzo per calo del tasso di cambio
Tizio ha acquistato un pacchetto per New York a 3.000 euro quando il tasso di cambio euro/dollaro era 1,05. Alla partenza, il tasso è salito a 1,20 (il dollaro si è indebolito), riducendo i costi del pacchetto (hotel e servizi locali in dollari). Il contratto prevede la clausola di revisione bidirezionale: Tizio ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente al risparmio. L'organizzatore calcola la riduzione (al netto delle spese amministrative che deve documentare) e rimborsa la differenza a Tizio prima della partenza.
Caso 3: Aumento superiore all'8%: recesso del viaggiatore
Un tour operator comunica a Sempronia, trenta giorni prima della partenza per il Giappone, un aumento del prezzo di 250 euro su un pacchetto da 2.500 euro (10%). L'aumento è superiore all'8% e scatta l'art. 40: l'organizzatore deve offrire a Sempronia la possibilità di accettare la modifica o di recedere senza penali con rimborso integrale entro 14 giorni. Sempronia sceglie il recesso. L'organizzatore rimborsa i 2.500 euro originari senza penali.
Domande frequenti
Il tour operator può aumentare il prezzo dopo che ho firmato il contratto?
Solo se il contratto lo prevede espressamente, con le modalità di calcolo indicate, e solo per le cause tassativamente indicate dall'art. 39, comma 2: variazioni del costo del carburante, variazioni di tasse e diritti aeroportuali, variazioni dei tassi di cambio. Nessun'altra causa giustifica un aumento unilaterale.
Se il carburante scende, ho diritto a pagare meno?
Sì. Il comma 1 prevede espressamente che il viaggiatore abbia diritto a una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi rilevanti (carburante, tasse, cambi) che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto. Il meccanismo di revisione deve essere bidirezionale.
Entro quando devo essere informato di un aumento di prezzo?
Almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto (art. 39, comma 4), su supporto durevole (email o equivalente), con la giustificazione dell'aumento e le modalità di calcolo. Un aumento comunicato con meno di venti giorni di anticipo non è valido.
Se il prezzo aumenta di più dell'8%, posso recedere senza penali?
Sì. Il comma 3 prevede che se l'aumento supera l'8% del prezzo totale del pacchetto si applicano le norme dell'art. 40, che attribuiscono al viaggiatore il diritto di accettare la modifica o di recedere senza penali con rimborso integrale entro 14 giorni.
Se il contratto non prevede la clausola di revisione del prezzo, l'organizzatore può comunque aumentarlo?
No. Il comma 1 è chiaro: gli aumenti sono ammessi 'soltanto se il contratto lo prevede espressamente'. Senza questa clausola, il prezzo concordato al momento della firma è definitivo. Qualsiasi tentativo di aumento unilaterale è illegittimo e il viaggiatore può rifiutare il pagamento aggiuntivo.