Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): diritto e regime fiscale

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 46 CTS – Struttura del Registro

    Art. 46 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Struttura del Registro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

    2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

    3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

  • Articolo 20 L. 184/1983: Cessazione dello stato di adottabilità

    Art. 20 L. 184/1983 – Cessazione dello stato di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

  • Art. 32 bis CAD – Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari quali…

    Art. 32 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) , che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID ((…)) . Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.

    2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

    3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 84 L. 354/1975 – Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

    Art. 84 L. 354/1975 – Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.
    Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.
    Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l’accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
    Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
    1) teoria e pratica del servizio sociale;
    2) psicologia;
    3) nozioni di diritto e procedura penale;
    4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
    La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:
    un magistrato di corte d’appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;
    un ispettore generale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente di materie di servizio sociale.
    Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
    La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.
    I vincitori del concorso sono nominati:
    a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;
    b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
    c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
    Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell’inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.
    Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

  • Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando

    Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contrabbando

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 )) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

    2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )) .

  • Art. 45 CTS – Registro unico nazionale del Terzo settore

    Art. 45 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Registro unico nazionale del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

    2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

  • Art. 57-bis T.U. Espropriazione – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

    Art. 57-bis T.U. Espropriazione – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l’applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.

  • PEC obbligatoria per imprese e professionisti

    In sintesi

    • Cos’è il domicilio digitale: la PEC (Posta Elettronica Certificata) è l’indirizzo ufficiale attraverso cui lo Stato e i terzi comunicano con l’impresa o il professionista.
    • Chi è obbligato: tutte le società, le imprese individuali e i professionisti iscritti ad albi devono possedere una PEC e comunicarla al Registro delle Imprese o al proprio ordine.
    • Dove si comunica: le imprese comunicano la PEC al Registro delle Imprese; i professionisti la comunicano all’ordine o al collegio di appartenenza.
    • Conseguenza dell’inadempimento: chi non comunica la PEC o la mantiene inattiva rischia l’assegnazione di un domicilio digitale d’ufficio e può incorrere in sanzioni.
    • PEC inattiva è come PEC assente: non basta avere un indirizzo registrato – deve essere funzionante e monitorato, altrimenti le comunicazioni ufficiali si intendono ugualmente notificate.

    Che cos'è il domicilio digitale e perché è obbligatorio

    La PEC – Posta Elettronica Certificata – non è una semplice casella di posta veloce. Per le imprese e i professionisti è il domicilio digitale: l’indirizzo a cui la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, i tribunali e chiunque altro possono inviare atti e comunicazioni con piena validità legale. Riceverla è equivalente a ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno.

    L’obbligo riguarda tre categorie principali. Le società (Srl, Spa e le altre forme societarie) devono comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese. Le imprese individuali – dal piccolo artigiano al commerciante – hanno lo stesso obbligo. I professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici e così via) devono invece comunicare la PEC al proprio ordine o collegio professionale.

    Non si tratta di un adempimento una tantum: l’indirizzo PEC deve restare attivo nel tempo. Se una casella viene disattivata o smette di funzionare senza che l’impresa se ne accorga, dal punto di vista legale è come se non esistesse – con tutte le conseguenze del caso.

    Obbligo PEC: chi comunica cosa e dove
    Soggetto Dove si comunica la PEC Conseguenza in caso di inadempimento
    Società (Srl, Spa, ecc.) Registro delle Imprese Assegnazione d'ufficio + possibili sanzioni
    Impresa individuale Registro delle Imprese Assegnazione d'ufficio + possibili sanzioni
    Professionista iscritto ad albo Ordine o collegio professionale Sanzioni disciplinari dell'ordine

    Esempio pratico

    • Alfa Srl apre nel 2024 e al momento della Comunicazione Unica inserisce l’indirizzo PEC alfasrl@pec.it. Dopo sei mesi il titolare smette di rinnovare il contratto con il fornitore PEC e la casella viene disattivata. Il Registro delle Imprese risulta ancora intestato a quell’indirizzo, ma le notifiche inviate lì si considerano valide: Alfa Srl non le riceve, ma non può eccepire la mancata consegna. Se una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate viene spedita a quell’indirizzo, i termini per rispondere decorrono comunque.

    Documenti necessari

    • Codice fiscale o partita IVA dell’impresa o del professionista
    • Contratto attivo con un fornitore di servizi PEC certificato
    • Visura camerale aggiornata (per verificare l’indirizzo PEC registrato)
    • Credenziali di accesso al portale del Registro delle Imprese (registroimprese.it) per le imprese
    • Credenziali di accesso al portale dell’ordine professionale di appartenenza per i liberi professionisti

    Tizio, artigiano idraulico: PEC mai comunicata

    Scenario. Tizio è un artigiano iscritto all’albo e al Registro delle Imprese dal 2019. Ha aperto la partita IVA e compilato la Comunicazione Unica, ma all’epoca non ha indicato nessun indirizzo PEC perché non sapeva di essere obbligato.

    Come si applica. Tizio si trova in una situazione di inadempimento. Il Registro delle Imprese può assegnargli d’ufficio un domicilio digitale scelto dall’amministrazione, che Tizio non conosce e non monitora. Ogni comunicazione ufficiale inviata a quell’indirizzo è valida a tutti gli effetti. Per regolarizzarsi, Tizio deve attivare una casella PEC e comunicarne l’indirizzo tramite il portale camerale, usando la procedura di variazione dati.

    In pratica

    • Aprire una casella PEC presso qualsiasi fornitore accreditato (il costo annuale è contenuto).
    • Accedere al portale registroimprese.it e comunicare l’indirizzo come variazione al Registro delle Imprese.
    • Da quel momento monitorare la casella PEC con regolarità: anche una notifica ignorata ha effetti legali.

    Caio, socio-amministratore di una Srl: PEC registrata ma scaduta

    Scenario. Caio gestisce una piccola Srl nel settore commercio. La società ha comunicato regolarmente la PEC in sede di iscrizione, ma il contratto con il fornitore è scaduto da otto mesi e la casella non riceve più messaggi.

    Come si applica. La PEC inattiva equivale, sul piano pratico, all’assenza di domicilio digitale. Se in questo periodo il Registro delle Imprese, un tribunale o un ente pubblico ha tentato di inviare una comunicazione ufficiale, quella si intende ugualmente notificata. Caio deve rinnovare il contratto PEC (o passare a un nuovo fornitore), assicurarsi che l’indirizzo registrato al Registro delle Imprese corrisponda a quello attivo e verificare se ci sono messaggi non letti accumulati nel periodo di inattività.

    In pratica

    • Riattivare o sostituire la casella PEC il prima possibile.
    • Verificare sul portale camerale che l’indirizzo registrato sia quello effettivamente attivo.
    • Controllare se nel periodo di inattività sono arrivati atti o notifiche: il fornitore PEC può conservare i messaggi anche dopo la disattivazione, per un periodo limitato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi deve avere la PEC?

    Tutte le società iscritte al Registro delle Imprese, le imprese individuali e i professionisti iscritti a un albo o collegio professionale. È un obbligo di legge, non una scelta.

    Dove si registra la PEC per un'impresa?

    Le imprese (sia societarie sia individuali) comunicano l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese tramite il portale camerale, di solito attraverso la Comunicazione Unica in fase di avvio o con una variazione successiva.

    Cosa succede se non ho comunicato la PEC?

    Il Registro delle Imprese può assegnare d’ufficio un domicilio digitale all’impresa, scelto dall’amministrazione. Possono essere irrogate sanzioni. Nel frattempo, le comunicazioni ufficiali vengono inviate all’indirizzo assegnato d’ufficio, con effetti legali anche se il titolare non le vede.

    La PEC deve essere aggiornata se cambia fornitore?

    Sì. Se si cambia fornitore e quindi cambia l’indirizzo PEC, occorre comunicare il nuovo indirizzo al Registro delle Imprese o all’ordine professionale. Tenere registrato un indirizzo non più attivo espone agli stessi rischi di non avere la PEC.

    Un professionista con partita IVA ma senza albo deve avere la PEC?

    L’obbligo di comunicare la PEC a un ordine vale per chi è iscritto a un albo o collegio. Tuttavia, se il professionista ha anche un’impresa individuale iscritta al Registro delle Imprese, l’obbligo camerale si applica comunque. In ogni caso, avere una PEC è fortemente consigliato per qualsiasi attività economica.

    La PEC personale va bene per l'impresa?

    No. È necessario avere una PEC intestata all’impresa (con la ragione sociale o la partita IVA della società o dell’impresa individuale). Usare una PEC personale intestata al titolare non soddisfa l’obbligo dell’impresa.

  • Art. 32 CAD – Obblighi del titolare di firma elettronica qualifica…

    Art. 32 D.Lgs. 82/2005 CAD – Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

    2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

    3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia ((…)) certificati qualificati deve comunque: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle ((Linee guida)) , nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle ((Linee guida)) ; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 ; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare ((di firma elettronica qualificata)) o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare ((di firma elettronica qualificata)) medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare ((di firma elettronica qualificata)) , di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle ((Linee guida)) ; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato. m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

    4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

    5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

  • Straining: la forma attenuata di mobbing

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Lo straining è una forma attenuata di mobbing: il lavoratore subisce una o poche azioni stressanti (es. un demansionamento definitivo, l’isolamento forzato) che creano una situazione di stress lavorativo cronico e permanente, senza la sistematicità tipica del mobbing. La tutela è comunque ex art. 2087 c.c.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Mobbing vs Straining: differenze principali
    Caratteristica Mobbing Straining
    Numero di atti lesivi Pluralità sistematica Anche uno o pochi atti isolati
    Intento persecutorio Richiesto (disegno unitario) Non necessariamente richiesto in modo diretto
    Effetto Danno progressivo alla salute Situazione di stress permanente e cronico
    Base normativa Art. 2087 c.c. Art. 2087 c.c.
    Onere della prova A carico del lavoratore A carico del lavoratore

    Che cos'è lo straining

    Il concetto di straining è stato elaborato dalla psicologia del lavoro e recepito dalla giurisprudenza italiana a partire dagli anni 2000. A differenza del mobbing, non richiede una pluralità sistematica di condotte: è sufficiente una o poche azioni stressanti – come un demansionamento definitivo, l’assegnazione a un ufficio isolato, la privazione di mansioni significative – che producano una situazione di stress lavorativo cronico e permanente.

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità dello straining come fattispecie autonoma rispetto al mobbing, pur richiedendo comunque la prova del danno alla salute e del nesso causale.

    Tutela ex art. 2087 c.c.

    Anche per lo straining la base normativa è l’art. 2087 c.c.: il datore risponde per non aver adottato le misure necessarie a tutelare la personalità morale del lavoratore. La responsabilità è contrattuale; il lavoratore deve provare il fatto illecito (l’azione stressante), il danno psicofisico e il nesso causale. Non è necessario dimostrare un intento persecutorio diretto, ma è sufficiente che la condotta del datore abbia prodotto oggettivamente una situazione stressogena permanente.

    Come documentare lo straining

    È essenziale raccogliere: documentazione del cambiamento (lettere di demansionamento, comunicazioni organizzative), attestazioni mediche che collegano la condizione di stress al contesto lavorativo, testimonianze di colleghi che abbiano osservato il mutamento delle condizioni di lavoro, e corrispondenza interna che evidenzi l’isolamento o la privazione di mansioni. La perizia medico-legale è spesso determinante in giudizio.

    Casi pratici

    Tizio – demansionamento definitivo e isolamento

    Tizio, responsabile di un team di 10 persone, viene improvvisamente privato del team e assegnato a svolgere mansioni di archivio senza relazioni professionali. Non subisce altre condotte persecutorie, ma la situazione dura da un anno. Documenta con perizia medica una sindrome depressiva reattiva: può agire per straining ex art. 2087 c.c.

    Caia – trasferimento punitivo a sede disagiata

    Caia viene trasferita in una sede distante 80 km senza motivazione plausibile, dopo aver sollevato dubbi su una procedura aziendale. Il trasferimento è l’unico atto, ma crea una situazione stressogena permanente che le causa disturbi d’ansia documentati. La condotta può integrare lo straining.

    Sempronio – stress da carico eccessivo senza atti persecutori

    Sempronio lamenta stress da eccessivo carico di lavoro, ma non vi sono atti del datore riconducibili a una scelta organizzativa specifica e lesiva nei suoi confronti. In questo caso né il mobbing né lo straining sono configurabili: manca l’azione stressante imputabile al datore come condotta illecita.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra mobbing e straining?

    Il mobbing richiede una serie sistematica di condotte persecutorie collegate da un intento lesivo. Lo straining si configura anche con uno o pochi atti isolati che producono una situazione di stress lavorativo cronico e permanente, senza la necessità di un disegno persecutorio unitario.

    Per lo straining devo dimostrare l'intento del datore?

    Non è necessario dimostrare un intento persecutorio diretto. È sufficiente provare che la condotta del datore ha oggettivamente prodotto una situazione stressogena permanente e che ne è derivato un danno alla salute.

    Lo straining è riconosciuto dalla legge italiana?

    Non esiste una norma che lo definisca espressamente, ma la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione) lo ha riconosciuto come fattispecie autonoma risarcibile ex art. 2087 c.c.

    Posso ottenere un risarcimento per straining?

    Sì, se si prova il fatto illecito, il danno psicofisico (biologico e/o morale) e il nesso causale. L’azione si prescrive in 10 anni, essendo di natura contrattuale.

    È utile rivolgersi all'ITL per lo straining?

    Un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro può avviare un’ispezione che documenta le condizioni di lavoro. Non è obbligatorio, ma può fornire elementi di prova utili per il giudizio civile.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

    Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati tributari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

    3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (37)

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