Art. 1305 Codice della Navigazione – Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
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In sintesi
L'art. 1305 estende in via transitoria le norme del codice sulla risoluzione dei contratti di lavoro anche ai contratti stipulati prima del 1942.
Il criterio di collegamento è il momento del fatto risolutivo: se esso si verifica dopo l'entrata in vigore del codice, si applica la nuova disciplina.
Gli articoli richiamati sono il 343 (navigazione marittima) e il 914 (navigazione aerea), che disciplinano le cause di risoluzione del contratto di arruolamento e di lavoro del personale navigante.
La norma segue il principio del tempus regit actum applicato all'evento, non alla formazione del contratto.
Rimangono retti dalla legge anteriore i fatti risolutivi verificatisi prima dell'entrata in vigore del codice.
Indice dei contenuti
Funzione transitoria della norma
L'articolo 1305 si colloca nella Parte Quarta del Codice della navigazione dedicata alle disposizioni transitorie, complementari e finali. Il suo scopo è risolvere il conflitto intertemporale che nasce quando un contratto di arruolamento o di lavoro è stato concluso sotto il vigore della legislazione anteriore al R.D. 327/1942, ma il fatto che ne provoca la risoluzione si verifica dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. La norma opta per un criterio di collegamento funzionale: non la data di stipulazione del contratto, bensì la data del fatto risolutivo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disposizione riguarda i contratti di arruolamento della gente di mare (disciplinati nella Parte Prima, Libro III del codice) e i contratti di lavoro del personale navigante in senso lato. I contratti di arruolamento, regolati dagli artt. 325 e ss., costituivano lo strumento tipico con cui l'armatore assumeva l'equipaggio per la navigazione marittima. L'art. 343 richiamato disciplina le cause speciali di risoluzione proprie di questo rapporto, che si affiancano alle regole generali del codice civile. L'art. 914, invece, disciplina il corrispondente istituto per la navigazione aerea, dove il contratto di lavoro del personale di volo presenta analogie strutturali con l'arruolamento marittimo.
Il principio intertemporale adottato
Il legislatore del 1942 ha scelto di ancorare la legge applicabile al momento del fatto risolutivo, anziché al momento della conclusione del contratto. Questa scelta riflette una logica di effettività: le cause di risoluzione producono effetti ex nunc (o in alcuni casi retroattivamente), e la disciplina del codice - più organica rispetto alla frammentata normativa anteriore - è preferita per governare i fatti sopravvenuti. I contratti conclusi prima del 1942 restano dunque parzialmente soggetti alla vecchia legge (per gli aspetti già definitivamente consolidati prima dell'entrata in vigore) e alla nuova legge (per le vicende risolutive successive).
Coordinamento con la disciplina vigente
Nella sua originaria portata, l'art. 1305 aveva rilevanza pratica nei primissimi anni successivi all'entrata in vigore del codice, quando erano ancora in corso contratti stipulati prima del 28 aprile 1942. Oggi la norma ha valore essenzialmente storico-sistematico. Tuttavia, il principio sottostante - la legge vigente al momento del fatto determina la disciplina della sua risoluzione - è rimasto un canone interpretativo consolidato nel diritto intertemporale del lavoro nautico, confermato anche dalla dottrina e dalla successiva evoluzione del diritto del lavoro marittimo.
Casi pratici
Caso 1: Risoluzione per naufragio dopo l'entrata in vigore
Tizio ha stipulato nel gennaio 1942 un contratto di arruolamento come marinaio su un cargo. Il naufragio della nave, che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 343 cod. nav., avviene nel luglio 1942. L'art. 1305 impone di applicare la nuova disciplina del codice, benché il contratto fosse precedente.
Caso 2: Licenziamento del pilota di linea con contratto pregresso
Caio, pilota di linea, ha firmato il proprio contratto di lavoro aeronautico nel 1941. Il datore di lavoro intende risolvere il contratto nel 1943 per una causa prevista dall'art. 914 cod. nav. Ai sensi dell'art. 1305, la legittimità della risoluzione è valutata secondo le disposizioni del nuovo codice, essendo il fatto risolutivo sopravvenuto all'entrata in vigore.
Caso 3: Fatto risolutivo anteriore al codice: applicazione della vecchia legge
Sempronio è stato arruolato nel 1940 e il fatto che avrebbe determinato la risoluzione del suo contratto si è verificato nell'aprile 1942, prima dell'entrata in vigore del codice. In questo caso l'art. 1305 non opera: si applica la normativa previgente, perché il fatto risolutivo è antecedente alla nuova disciplina.
Domande frequenti
Qual è il criterio per sapere se si applica il codice del 1942 a un contratto di arruolamento precedente?
Il criterio è la data del fatto risolutivo: se si è verificato dopo l'entrata in vigore del R.D. 327/1942 (28 aprile 1942), si applica il nuovo codice; se prima, vale la normativa anteriore.
Quali articoli del codice della navigazione vengono richiamati dall'art. 1305?
L'art. 1305 richiama l'art. 343, che disciplina la risoluzione del contratto di arruolamento marittimo, e l'art. 914, dedicato alla risoluzione del contratto di lavoro del personale di volo.
L'art. 1305 ha ancora applicazione pratica oggi?
No, la sua portata pratica si è esaurita nei primissimi anni dopo il 1942. Oggi ha valore esclusivamente storico-sistematico, come traccia del metodo intertemporale adottato dal legislatore del codice della navigazione.
Un contratto stipulato nel 1941 è sempre retto dalla legge del 1942 per tutti i suoi aspetti?
No: l'art. 1305 limita l'operatività del nuovo codice alla sola risoluzione del contratto quando il relativo fatto si verifica dopo l'entrata in vigore. Per gli altri aspetti già definiti prima di quella data, può continuare a rilevare la normativa previgente.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Funzione transitoria della norma
L'articolo 1305 si colloca nella Parte Quarta del Codice della navigazione dedicata alle disposizioni transitorie, complementari e finali. Il suo scopo è risolvere il conflitto intertemporale che nasce quando un contratto di arruolamento o di lavoro è stato concluso sotto il vigore della legislazione anteriore al R.D. 327/1942, ma il fatto che ne provoca la risoluzione si verifica dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. La norma opta per un criterio di collegamento funzionale: non la data di stipulazione del contratto, bensì la data del fatto risolutivo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disposizione riguarda i contratti di arruolamento della gente di mare (disciplinati nella Parte Prima, Libro III del codice) e i contratti di lavoro del personale navigante in senso lato. I contratti di arruolamento, regolati dagli artt. 325 e ss., costituivano lo strumento tipico con cui l'armatore assumeva l'equipaggio per la navigazione marittima. L'art. 343 richiamato disciplina le cause speciali di risoluzione proprie di questo rapporto, che si affiancano alle regole generali del codice civile. L'art. 914, invece, disciplina il corrispondente istituto per la navigazione aerea, dove il contratto di lavoro del personale di volo presenta analogie strutturali con l'arruolamento marittimo.
Il principio intertemporale adottato
Il legislatore del 1942 ha scelto di ancorare la legge applicabile al momento del fatto risolutivo, anziché al momento della conclusione del contratto. Questa scelta riflette una logica di effettività: le cause di risoluzione producono effetti ex nunc (o in alcuni casi retroattivamente), e la disciplina del codice - più organica rispetto alla frammentata normativa anteriore - è preferita per governare i fatti sopravvenuti. I contratti conclusi prima del 1942 restano dunque parzialmente soggetti alla vecchia legge (per gli aspetti già definitivamente consolidati prima dell'entrata in vigore) e alla nuova legge (per le vicende risolutive successive).
Coordinamento con la disciplina vigente
Nella sua originaria portata, l'art. 1305 aveva rilevanza pratica nei primissimi anni successivi all'entrata in vigore del codice, quando erano ancora in corso contratti stipulati prima del 28 aprile 1942. Oggi la norma ha valore essenzialmente storico-sistematico. Tuttavia, il principio sottostante - la legge vigente al momento del fatto determina la disciplina della sua risoluzione - è rimasto un canone interpretativo consolidato nel diritto intertemporale del lavoro nautico, confermato anche dalla dottrina e dalla successiva evoluzione del diritto del lavoro marittimo.
Casi pratici
Caso 1: Risoluzione per naufragio dopo l'entrata in vigore
Tizio ha stipulato nel gennaio 1942 un contratto di arruolamento come marinaio su un cargo. Il naufragio della nave, che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 343 cod. nav., avviene nel luglio 1942. L'art. 1305 impone di applicare la nuova disciplina del codice, benché il contratto fosse precedente.
Caso 2: Licenziamento del pilota di linea con contratto pregresso
Caio, pilota di linea, ha firmato il proprio contratto di lavoro aeronautico nel 1941. Il datore di lavoro intende risolvere il contratto nel 1943 per una causa prevista dall'art. 914 cod. nav. Ai sensi dell'art. 1305, la legittimità della risoluzione è valutata secondo le disposizioni del nuovo codice, essendo il fatto risolutivo sopravvenuto all'entrata in vigore.
Caso 3: Fatto risolutivo anteriore al codice: applicazione della vecchia legge
Sempronio è stato arruolato nel 1940 e il fatto che avrebbe determinato la risoluzione del suo contratto si è verificato nell'aprile 1942, prima dell'entrata in vigore del codice. In questo caso l'art. 1305 non opera: si applica la normativa previgente, perché il fatto risolutivo è antecedente alla nuova disciplina.
Domande frequenti
Qual è il criterio per sapere se si applica il codice del 1942 a un contratto di arruolamento precedente?
Il criterio è la data del fatto risolutivo: se si è verificato dopo l'entrata in vigore del R.D. 327/1942 (28 aprile 1942), si applica il nuovo codice; se prima, vale la normativa anteriore.
Quali articoli del codice della navigazione vengono richiamati dall'art. 1305?
L'art. 1305 richiama l'art. 343, che disciplina la risoluzione del contratto di arruolamento marittimo, e l'art. 914, dedicato alla risoluzione del contratto di lavoro del personale di volo.
L'art. 1305 ha ancora applicazione pratica oggi?
No, la sua portata pratica si è esaurita nei primissimi anni dopo il 1942. Oggi ha valore esclusivamente storico-sistematico, come traccia del metodo intertemporale adottato dal legislatore del codice della navigazione.
Un contratto stipulato nel 1941 è sempre retto dalla legge del 1942 per tutti i suoi aspetti?
No: l'art. 1305 limita l'operatività del nuovo codice alla sola risoluzione del contratto quando il relativo fatto si verifica dopo l'entrata in vigore. Per gli altri aspetti già definiti prima di quella data, può continuare a rilevare la normativa previgente.