In sintesi
- Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente rendere una dichiarazione all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) prima di intraprendere l'attività.
- La dichiarazione deve avvenire nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt. 268-270 del Codice della navigazione, che disciplinano la corrispondente dichiarazione per le navi.
- L'obbligo dichiarativo grava in primo luogo sull'esercente, ossia sul soggetto che ha la disponibilità dell'aeromobile e ne assume i rischi d'impresa.
- Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario e l'esercente non adempie, il proprietario ha la facoltà (non l'obbligo) di effettuare la dichiarazione in sostituzione.
- La norma si inserisce nel sistema di pubblicità del registro aeronautico e mira a garantire la certezza circa l'identità del soggetto responsabile dell'esercizio dell'aeromobile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 874 Codice della Navigazione — Dichiarazione di esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.
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Commento
Ratio della norma e nozione di esercente aeronautico
L'art. 874 del Codice della navigazione introduce uno degli obblighi fondamentali che caratterizzano la figura dell'esercente aeronautico: la dichiarazione preventiva all'autorità dell'aviazione civile prima di assumere l'esercizio di un aeromobile. La disposizione si coloca in una logica di trasparenza e pubblicità che permea l'intero ordinamento aeronautico: l'autorità pubblica deve essere in grado di conoscere in ogni momento chi sia il soggetto responsabile dell'esercizio di ciascun aeromobile registrato nel territorio nazionale, per consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza, l'imputazione della responsabilità in caso di sinistro e la verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
La figura dell'esercente (in inglese operator, nella terminologia ICAO) è distinta da quella del proprietario: è esercente chiunque abbia la disponibilità dell'aeromobile — per acquisto, leasing, comodato o qualsiasi altro titolo — e ne assuma la gestione operativa, sopportandone i rischi economici tipici. Tale distinzione, recepita dal Codice della navigazione e sviluppata dalla normativa europea successiva (in particolare dal Regolamento CE n. 216/2008 poi sostituito dal Regolamento UE 2018/1139), è di centrale importanza per la disciplina della responsabilità verso terzi e verso i passeggeri.
Il rinvio agli artt. 268-270 e la disciplina delle formalità
L'art. 874 non detta in modo autonomo le forme della dichiarazione, ma opera un rinvio agli artt. 268-270 del medesimo Codice, collocati nella parte dedicata alla navigazione marittima e più specificamente alla dichiarazione di armatore. Questo rinvio per relationem è una tecnica legislativa comune nel Codice del 1942, che ha costruito la parte aeronautica in larga misura «per analogia» con le norme marittime, adattandole alle specificità del mezzo aereo.
Le norme richiamate prescrivono che la dichiarazione contenga le indicazioni essenziali per l'identificazione del soggetto (dati anagrafici o, per le persone giuridiche, denominazione e sede) e dell'aeromobile (tipo, marche di immatricolazione), e che venga resa all'autorità competente nelle forme previste dai regolamenti tecnici. All'epoca dell'entrata in vigore del Codice, l'autorità destinataria era la Direzione generale dell'aviazione civile; con la riforma del settore intervenuta alla fine degli anni Novanta, la competenza è stata trasferita all'ENAC, istituito con il D.Lgs. 250/1997, che esercita le funzioni regolatorie, certificative e di vigilanza sul trasporto aereo civile in Italia.
Le modalità concrete della dichiarazione sono oggi disciplinate dai regolamenti ENAC, che richiedono la registrazione nel Registro aeronautico nazionale (RAN) e il rilascio del Certificato di operatore aereo (AOC) o, per l'aviazione generale non commerciale, del pertinente documento di autorizzazione. Le formalità variano a seconda che si tratti di operatore commerciale soggetto alla normativa EASA (European Union Aviation Safety Agency) ovvero di operatore privato.
La posizione del proprietario non esercente
Un aspetto di particolare interesse dell'art. 874 riguarda il disallineamento tra proprietà ed esercizio. Il codice prevede espressamente l'ipotesi in cui l'esercente sia un soggetto diverso dal proprietario — situazione assai frequente nell'aviazione commerciale moderna, dove il wet lease, il dry lease e altre forme di disponibilità contrattuale dell'aeromobile sono prassi correnti. In questo caso:
1. L'obbligo di effettuare la dichiarazione grava in via principale sull'esercente, in quanto soggetto che assume le responsabilità operative e commerciali dell'esercizio.
2. Se l'esercente non adempie, il proprietario ha la facoltà — e non l'obbligo — di sostituirsi a lui nella dichiarazione. Questa previsione tutela anzitutto il proprietario stesso, che ha interesse a che l'identità dell'esercente sia nota alle autorità: in caso di sinistro, la mancata dichiarazione potrebbe generare incertezze sull'imputazione della responsabilità, con potenziali ricadute anche sul proprietario.
La distinzione tra proprietario ed esercente è fondamentale anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria: il Regolamento CE n. 785/2004 impone requisiti assicurativi agli operatori aerei, e la corretta identificazione dell'esercente è presupposto indispensabile per verificare la sussistenza della copertura.
Inquadramento nel sistema della responsabilità aeronautica
L'obbligo di dichiarazione ex art. 874 si raccorda con il sistema di responsabilità dell'esercente delineato dagli artt. 878 ss. del Codice della navigazione. L'esercente risponde dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per conto della spedizione; è responsabile verso i passeggeri e verso i terzi in superficie secondo regimi che oggi attingono in larga parte al diritto internazionale uniforme (Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per i danni ai passeggeri e ai bagagli; Convenzione di Roma del 1952 e il suo Protocollo del 1978 per i danni ai terzi in superficie, in attesa della piena entrata in vigore delle Convenzioni ICAO del 2009).
La dichiarazione preventiva costituisce quindi il momento formale in cui il soggetto «alza la mano» davanti all'autorità, assumendo su di sé l'intero sistema di responsabilità e di obblighi che il Codice e le normative eurounitarie e internazionali pongono in capo all'esercente. L'omissione della dichiarazione non fa venire meno la responsabilità sostanziale, ma può comportare sanzioni amministrative e complicare l'accertamento dei profili di responsabilità in sede giudiziaria.
Profili pratici e coordinamento con il diritto europeo
Nella prassi operativa attuale, l'obbligo di dichiarazione ex art. 874 si manifesta concretamente nelle procedure di ottenimento e mantenimento dell'AOC (Air Operator Certificate) per i vettori commerciali, ovvero delle autorizzazioni ENAC per i soggetti che operano aeromobili in aviazione generale. Il sistema italiano si inserisce nel quadro regolatorio europeo gestito dall'EASA, che ha progressivamente armonizzato i requisiti di certificazione degli operatori su base comunitaria.
Per gli operatori di aeromobili a pilotaggio remoto (APR/droni), soggetti alla normativa UE regolamentata dai Regolamenti delegato e di esecuzione del 2019 (UE 2019/945 e 2019/947), sussistono analoghe forme di dichiarazione o di autorizzazione proporzionate alla categoria di rischio, che costituiscono l'evoluzione contemporanea del principio sancito dall'art. 874 per i tradizionali aeromobili con equipaggio.
Casi pratici
Caso 1: Società di leasing che trasferisce l'esercizio a un vettore
Tizio è proprietario di un aeromobile monomotore iscritto nel Registro aeronautico nazionale; cede in locazione l'aeromobile alla società di Caio, che intende utilizzarlo per voli a domanda (air taxi). Caio, in qualità di esercente, deve preventivamente rendere la dichiarazione all'ENAC ai sensi dell'art. 874, indicando i propri dati e le marche dell'aeromobile, prima di operare qualsiasi volo commerciale.
Caso 2: Esercente inadempiente e sostituzione del proprietario
Sempronio, proprietario di un aeromobile da turismo, lo ha concesso in comodato a Caio affinché questi ne assuma l'esercizio; Caio, tuttavia, non effettua la dichiarazione prescritta all'ENAC. Sempronio, per tutelare la propria posizione e garantire la tracciabilità dell'esercizio dell'aeromobile di sua proprietà, si avvale della facoltà prevista dall'art. 874 e rende autonomamente la dichiarazione all'ENAC in sostituzione dell'esercente inadempiente.
Caso 3: Cambio di esercente e aggiornamento della dichiarazione
Tizio esercisce un aeromobile e lo restituisce alla società proprietaria al termine del contratto di wet lease; la proprietà trasferisce poi l'esercizio a Sempronio. Sempronio deve effettuare una nuova dichiarazione all'ENAC ex art. 874 prima di assumere l'esercizio, in modo che l'autorità possa aggiornare i propri registri e imputare correttamente le responsabilità operative fin dal primo giorno di operatività.
Domande frequenti
Chi deve fare la dichiarazione all'ENAC per un aeromobile?
L'obbligo grava sull'esercente, cioè sul soggetto che assume la gestione operativa dell'aeromobile. Se l'esercente è diverso dal proprietario e non adempie, il proprietario ha la facoltà (non l'obbligo) di effettuare la dichiarazione in sua sostituzione.
Quando deve essere fatta la dichiarazione di esercente?
La dichiarazione deve essere resa preventivamente, cioè prima di iniziare l'esercizio dell'aeromobile. Non è sufficiente dichiararsi esercente dopo aver già avviato l'attività operativa.
Cosa succede se l'esercente non effettua la dichiarazione all'ENAC?
L'omissione della dichiarazione non elimina la responsabilità sostanziale dell'esercente, ma può comportare sanzioni amministrative e complicare l'accertamento delle responsabilità in caso di sinistro o controversia.
Le forme della dichiarazione sono stabilite direttamente dall'art. 874?
No: l'art. 874 rinvia alle forme e modalità previste dagli artt. 268-270 del Codice della navigazione. In concreto, le procedure sono oggi regolate dai regolamenti ENAC e dal quadro normativo europeo sull'aviazione civile.
L'art. 874 si applica anche agli aeromobili a pilotaggio remoto (droni)?
Per i droni la materia è regolata principalmente dai Regolamenti UE 2019/945 e 2019/947, che prevedono forme di dichiarazione e autorizzazione proporzionate alla categoria di rischio; l'art. 874 del Codice della navigazione si applica direttamente agli aeromobili tradizionali con equipaggio.
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