Autore: Andrea Marton

  • Art. 95 RD 12/1941 – Costituzione delle assemblee generali

    Art. 95 RD 12/1941 – Costituzione delle assemblee generali

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione delle assemblee generali. L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte. Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte. L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

  • Art. 92 Codice del Processo Amministrativo – Termini per le impugnazioni

    Art. 92 Codice del Processo Amministrativo – Termini per le impugnazioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

    3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

    5. Fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell’articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

  • Art. 32 D.Lgs. 79/2011 – Ambito di applicazione

    Art. 32 D.Lgs. 79/2011 – Ambito di applicazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

    2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina; c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

    3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Da contratto a termine a indeterminato: come avviene la trasformazione

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il contratto a termine si trasforma automaticamente a tempo indeterminato quando il lavoratore supera i 24 mesi complessivi con lo stesso datore, quando il rapporto continua oltre la scadenza (nei limiti di legge) o quando manca una causale obbligatoria. La trasformazione può avvenire anche volontariamente, con accordo scritto tra le parti. Il lavoratore che ritiene invalido il termine può impugnarlo entro 180 giorni dalla cessazione.

    Riferimento normativo

    Artt. 19, 22, 27 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Cause di trasformazione a tempo indeterminato
    Causa Quando si verifica Effetto
    Superamento dei 24 mesi Il totale dei contratti supera il limite biennale Trasformazione automatica dalla data di sforamento
    Quinta proroga (o oltre il limite CCNL) Si supera il numero massimo di proroghe Trasformazione automatica
    Assenza di causale obbligatoria Manca la motivazione richiesta oltre i 12 mesi Il contratto si considera a tempo indeterminato
    Prosecuzione oltre la scadenza Fino a 30 giorni (contratti ≤6 mesi) o 50 giorni (>6 mesi): maggiorazione retributiva; oltre tali termini: trasformazione Maggiorazione + eventuale trasformazione
    Accordo volontario Le parti concordano per iscritto la trasformazione Rapporto a tempo indeterminato dalla data dell’accordo

    Trasformazione automatica per superamento dei limiti

    La trasformazione a tempo indeterminato opera di diritto – senza necessità di atto formale – quando il rapporto supera il limite di 24 mesi complessivi o quando viene effettuata una proroga oltre il numero massimo consentito. La data di riferimento è quella in cui il limite è stato concretamente superato, non quella della sentenza eventuale.

    Prosecuzione tollerata dopo la scadenza

    Se il lavoratore continua a lavorare oltre la data di scadenza, la legge prevede una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno in più: del 20% per i primi 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o i primi 30 giorni (contratti oltre 6 mesi), poi del 40%. Se la prosecuzione va oltre i 30 giorni (contratto ≤6 mesi) o i 50 giorni (contratto >6 mesi), scatta la trasformazione automatica a tempo indeterminato.

    Impugnazione del termine: i 180 giorni

    Il lavoratore che ritiene il termine illegittimo deve impugnarlo con comunicazione scritta al datore entro 180 giorni dalla data di cessazione del contratto. In mancanza di impugnazione nei termini, il diritto si estingue. Dopo l’impugnazione stragiudiziale, occorre depositare il ricorso in tribunale entro i successivi 60 giorni. Il risarcimento in caso di accertamento giudiziario è compreso tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

    Casi pratici

    Tizio – superamento del biennio senza accorgersene

    Tizio ha firmato tre contratti a termine con la stessa azienda: 10 + 8 + 8 mesi = 26 mesi totali. Dal 25° mese il contratto si è trasformato automaticamente a tempo indeterminato. Tizio può far valere la trasformazione anche retroattivamente, impugnando il termine entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto.

    Caia – continuazione dopo la scadenza per 40 giorni (contratto di 8 mesi)

    Il contratto di Caia (8 mesi) scade il 30 giugno ma continua fino al 9 agosto (40 giorni di prosecuzione). Poiché supera i 30 giorni consentiti per contratti oltre i 6 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal 1° luglio (giorno successivo alla scadenza originale).

    Sempronio – impugnazione tardiva del termine

    Sempronio viene lasciato a casa alla scadenza del contratto; passa oltre 6 mesi prima che decida di agire. Poiché i 180 giorni per impugnare il termine sono già scaduti, il suo diritto si è estinto e non può più chiedere la trasformazione o il risarcimento in giudizio.

    Domande frequenti

    Entro quando si deve impugnare un contratto a termine illegittimo?

    Il lavoratore deve inviare un’impugnazione scritta al datore entro 180 giorni dalla cessazione del contratto. Poi ha altri 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

    Quanto vale il risarcimento per trasformazione?

    In caso di accertamento giudiziario della illegittimità del termine, il risarcimento varia tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, a seconda dell’anzianità e di altri fattori.

    La trasformazione può avvenire anche su accordo volontario?

    Sì. Le parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, senza attendere il superamento automatico dei limiti.

    Se il datore lascia lavorare oltre la scadenza, il contratto diventa indeterminato?

    Non subito: la legge tollera una prosecuzione limitata (30 o 50 giorni a seconda della durata del contratto) con maggiorazione della retribuzione. Superato questo termine, scatta la trasformazione automatica.

    La trasformazione retroattiva comporta contributi arretrati?

    Sì. Se il contratto è trasformato dalla data di superamento del limite, il datore è tenuto a regolarizzare contributi, TFR e altri istituti per il periodo tra la trasformazione e il riconoscimento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 D.Lgs. 141/2024 – Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia

    Art. 56 D.Lgs. 141/2024 – Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le spese di custodia, anche quando l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell’Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.

    2. L’Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia.

  • Art. 33 D.Lgs. 1/2018 – Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, com

    Art. 33 D.Lgs. 1/2018 – Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, com

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all’ articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell’ articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 46 del citato decreto con quella dell’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

    2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

    3. Ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 : a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34; b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall’articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34.

    4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all’articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  • CCNL Terziario Confesercenti: periodo di prova, assunzione e apprendistato

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da un minimo di 30 giorni (livelli 6° e 7°) a un massimo di 180 giorni (Quadri). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante e’ il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata da 3 a 5 anni e retribuzione percentualizzata sul livello di destinazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Durata periodo di prova Note
    Quadro 180 giorni di calendario Massima durata; recesso libero
    1° e 2° 90 giorni di calendario Recesso libero, senza preavviso
    3° e 4° 60 giorni di calendario Computo dei soli giorni lavorativi su 6 giorni
    45 giorni di calendario Proroga per malattia o infortunio
    6° e 7° 30 giorni di calendario Periodo minimo di legge

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. In assenza di forma scritta, il periodo di prova e’ nullo e il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dall’origine. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

    La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato e’ necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

    Il periodo di prova

    Il periodo di prova e’ il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti puo’ recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. E’ disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

    La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternita’: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

    Contratti a tempo determinato: novita' del D.L. 48/2023

    Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

    • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
    • Dal 13° al 24° mese e’ necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessita’ previste da accordi collettivi);
    • Il numero massimo di contratti a termine con lo stesso lavoratore e’ 4 (proroghe comprese);
    • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

    L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e’ il contratto formativo piu’ utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

    • Durata: da 3 anni (livelli operativi) a 5 anni (figure specialistiche o Quadro);
    • Retribuzione: percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo (tipicamente 85% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% dal terzo);
    • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
    • Incentivi contributivi: aliquota INPS ridotta (10% anziche’ 23%) durante tutto il periodo di apprendistato.

    Al termine, l’apprendista puo’ essere stabilizzato o recedere. Se stabilizzato, il datore non puo’ assumere nuovi apprendisti se ha licenziato piu’ del 50% degli apprendisti scaduti nell’ultimo triennio.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante il periodo di prova
    Tizio e’ assunto al 4° livello con 60 giorni di prova. Al 45° giorno il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso ne’ all’indennita’ sostitutiva.
    Caia – Contratto a termine e conversione
    Caia e’ assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza e’ prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
    Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
    Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 3 anni; retribuzione: 85% del minimo di 3° livello nel primo anno (circa 1.445 euro), 90% nel secondo (circa 1.530 euro), 100% dal terzo (circa 1.700 euro). Al termine il datore lo stabilizza a tempo indeterminato al 3° livello.

    Domande frequenti

    Cosa succede se il periodo di prova non e' scritto?
    E’ nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilita’ di recesso libero.
    Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
    Al massimo 4 tra contratti e proroghe, per un totale non superiore a 24 mesi cumulativi. Superato tale limite il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
    Si’, con alcune specificita’: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione e’ ridotta nella percentuale contrattuale durante il periodo formativo.
    Il datore puo' prorogare il periodo di prova?
    Solo se il lavoratore e’ stato assente per malattia, infortunio o maternita’. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non e’ ammessa la proroga per valutare meglio le capacita’ del lavoratore se non ricorrono queste cause.
    Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
    Aliquota contributiva INPS ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato (anziche’ circa 23% per i dipendenti ordinari). Esonero contributivo totale per le aziende con meno di 10 dipendenti per i primi tre anni. Deducibilita’ fiscale delle spese di formazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.

    2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza.

    3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.

    4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. Torna al sommario

  • Art. 78 TUIR: Detrazione d’imposta per oneri

    Art. 78 TUIR: Detrazione d’imposta per oneri

    Art. 78 TUIR – Detrazione d’imposta per oneri

    In vigore dal 01/01/2014

    Modificato da: Decreto-legge del 28/12/2013 n. 149 Articolo 14

    “1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

    1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies).”

  • Art. 251 DPR 495/1992 – Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

    Art. 251 DPR 495/1992 – Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

    2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

  • Art. 116 RD 12/1941

    Art. 116 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 20 T.U.IVA: Volume d’affari

    Art. 20 T.U.IVA: Volume d’affari

    Art. 20 T.U.IVA – Volume d’affari.

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. c) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.

    L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche’ non imponibili o esenti, e’ determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell’articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’articolo 27.”

    Commento del Professionista
    Inquadramento della norma

    Il volume d’affari è una delle nozioni fondanti dell’intero sistema IVA italiano. Eppure, paradossalmente, non se ne trova una definizione nel diritto europeo: la Direttiva 2006/112/CE non contiene un articolo dedicato, limitandosi a richiamare la nozione in modo indiretto e frammentario – principalmente in relazione al calcolo del pro-rata di detrazione (art. 174) e al regime delle piccole imprese (art. 288). È stato dunque il legislatore italiano a colmare questa lacuna con l’art. 20 del D.P.R. 633/1972, che fornisce una disciplina organica e puntuale della nozione, tanto nelle sue componenti positive quanto nelle esclusioni.

    Il volume d’affari non è una grandezza meramente dichiarativa. Da esso dipendono conseguenze operative di primissimo piano: l’accesso al regime forfettario, la possibilità di liquidare l’IVA trimestralmente anziché mensilmente, l’applicazione del regime dell’”IVA per cassa”, la qualifica di esportatore abituale e, non da ultimo, il calcolo del pro-rata di detrazione per chi effettua operazioni sia imponibili sia esenti. Comprendere esattamente cosa rientri – e cosa no – nel volume d’affari è dunque una necessità concreta per ogni imprenditore e professionista.

    Vale segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’intero D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno automaticamente trasferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo corpus normativo.

    1. La definizione generale: cosa comprende il volume d’affari

    Il comma 1 dell’art. 20 definisce il volume d’affari come l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 e al netto delle esclusioni espressamente previste.

    Tre sono i pilastri di questa definizione che meritano attenzione specifica.

    Le operazioni rilevanti. Concorrono al volume d’affari tutte le operazioni attive – cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 e prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 – indipendentemente dal loro regime fiscale: imponibili, non imponibili (operazioni con l’estero ex artt. 8, 8-bis e 9) ed esenti (art. 10) entrano tutte nel computo. Restano invece escluse le operazioni prive del presupposto oggettivo (ad esempio le cessioni di denaro o i conferimenti d’azienda di cui all’art. 2, comma 3), quelle prive del presupposto soggettivo o territoriale, e gli importi che l’art. 15 esclude dalla base imponibile – come i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, le somme dovute a titolo di interessi moratori, i contributi non corrispettivo. Dal 1° gennaio 2013, per effetto della legge n. 228/2012, concorrono al volume d’affari anche le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, per le quali sussiste comunque l’obbligo di fatturazione ai sensi del nuovo art. 21, comma 6-bis: si tratta tipicamente dei servizi “generici” B2B resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia.

    Il criterio temporale: “effettuate con riferimento a un anno solare”. La norma non si limita a richiedere che le operazioni siano state registrate nell’anno, ma utilizza la più ampia formula “registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”. Questa formulazione – frutto della modifica introdotta dal D.L. 557/1993 con effetto dall’1° luglio 1994 – supera il vecchio criterio puramente formale della registrazione materiale nell’anno, che consentiva al contribuente di far slittare in avanti la liquidazione e il versamento semplicemente ritardando la registrazione. Oggi, l’operazione confluisce nel volume d’affari dell’anno cui si riferisce, indipendentemente dal momento in cui viene materialmente registrata: ciò che conta è il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.

    Il sistema IVA, diversamente da quello delle imposte dirette, non conosce l’esercizio “a cavallo” di due anni solari: il periodo d’imposta è sempre e soltanto l’anno solare, in coerenza con l’art. 252 della Direttiva 2006/112/CE che fissa nell’anno il limite massimo per la durata del periodo d’imposta.

    Le variazioni ex art. 26. Il volume d’affari deve essere determinato tenendo conto di tutte le variazioni previste dall’art. 26: sia quelle in aumento (comma 1, per sopravvenuto aumento del corrispettivo), sia quelle in diminuzione (commi 2 e 3, per accordi di riduzione del prezzo, restituzioni, mancato pagamento), sia le correzioni di errori materiali o di calcolo (comma 7). Sul piano pratico, le note di variazione – sia in aumento sia in diminuzione – sono assimilate a fatture dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 219) e devono essere trattate come tali, con conseguente effetto sul volume d’affari.

    2. Il nodo delle operazioni “ad esigibilità differita”

    Un aspetto tecnico di grande rilevanza pratica riguarda il trattamento nel volume d’affari delle operazioni effettuate in regime di esigibilità differita. Si tratta principalmente di due categorie:

    le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all’art. 6, comma 5 (oggi perlopiù gestite attraverso il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter), e le operazioni rientranti nell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012, accessibile a imprese con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

    La regola che governa entrambe le fattispecie è la seguente: l’operazione entra nel volume d’affari dell’anno in cui è stata effettuata (cioè dell’anno in cui si è verificato il fatto generatore), non dell’anno in cui si manifesta l’esigibilità dell’imposta per effetto del pagamento. Sul piano dichiarativo questo comporta un trattamento specifico nel modello IVA annuale: nel quadro VE, i corrispettivi di tali operazioni vengono indicati nel rigo VE 37 (separatamente dalle operazioni imponibili ordinarie, per evitare di contabilizzare a debito un’IVA ancora non esigibile), e concorrono al volume d’affari complessivo. Nell’anno in cui si manifesta l’esigibilità, il corrispettivo viene indicato nei righi VE 20-23 per la corretta liquidazione dell’imposta, ma portato in sottrazione nel rigo VE 38 per non farlo confluire una seconda volta nel volume d’affari.

    3. Le esclusioni: cosa non entra nel volume d’affari

    Il legislatore italiano, con scelta coerente con i principi unionali, ha escluso espressamente dal volume d’affari due categorie di operazioni.

    Le cessioni di beni ammortizzabili. Vi rientrano tutti i beni suscettibili di ammortamento secondo il diritto comune: beni materiali (immobili, impianti, macchinari, attrezzature) e beni immateriali espressamente richiamati attraverso il rinvio all’art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale – cioè i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica. La ratio è chiara: si tratta di beni d’investimento la cui cessione ha carattere eccezionale e non ricorrente nell’ambito dell’attività dell’impresa; includerli nel volume d’affari ne alterebbe la rappresentatività come misura dell’attività corrente. Questa esclusione è coerente con la Direttiva 2006/112/CE, che all’art. 174, par. 2, esclude le cessioni di beni d’investimento dal denominatore ai fini del calcolo del pro-rata. Sul piano pratico, tali cessioni – se imponibili – devono comunque essere indicate nei righi VE 20-23 ai fini della liquidazione dell’IVA, ma il loro importo va poi portato in sottrazione nel rigo VE 40 per escluderle dal volume d’affari.

    Va precisato che la nozione di “beni ammortizzabili” è più ristretta di quella di “beni strumentali”: concorrono al volume d’affari le cessioni di beni che, pur essendo strumentali all’attività (usati per la produzione di altri beni o servizi), non hanno natura di beni d’investimento e non sono soggetti ad ammortamento economico.

    I passaggi interni tra attività separate. I passaggi di beni e servizi tra diverse attività dello stesso contribuente, disciplinati dall’art. 36, comma 5, sono anch’essi esclusi dal volume d’affari, pur essendo soggetti all’obbligo di fatturazione.

    4. Volume d’affari e imposte dirette: una distinzione fondamentale

    Un errore concettuale frequente nella pratica consiste nel sovrapporre la nozione di volume d’affari IVA con quella di ammontare dei ricavi rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Le due grandezze divergono in misura significativa.

    L’esempio più chiaro è quello delle prestazioni di servizi ultimate ma non ancora fatturate né pagate al termine dell’anno: ai fini IVA queste non si considerano effettuate (perché né la fatturazione né il pagamento sono intervenuti, ex art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972) e quindi non entrano nel volume d’affari dell’anno. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, poiché l’ultimazione soddisfa il principio di competenza temporale dell’art. 109 del TUIR, tali prestazioni concorrono alla formazione dei ricavi dell’esercizio.

    Questa divergenza strutturale impone al professionista di riconciliare contabilmente le due grandezze, soprattutto in sede di redazione del bilancio e di predisposizione delle dichiarazioni, per evitare di trarre dall’una conclusioni erronee sull’altra.

    5. Le applicazioni pratiche: quando il volume d’affari “conta”

    La conoscenza precisa del proprio volume d’affari è determinante per una serie di scelte e adempimenti.

    Il regime forfettario (legge 190/2014, commi 54-89, da ultimo modificata dalla legge 197/2022). L’accesso e la permanenza nel regime agevolato sono subordinati al rispetto di soglie di ricavi o compensi – nozione diversa dal volume d’affari ma strettamente correlata – determinate con criteri analoghi a quelli delle imposte dirette.

    La liquidazione trimestrale dell’IVA (art. 7, D.P.R. 542/1999). I contribuenti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro (prestazioni di servizi) o 700.000 euro (cessioni di beni) possono optare per la liquidazione trimestrale. Chi esercita contemporaneamente entrambe le tipologie senza distinta annotazione dei corrispettivi deve fare riferimento al limite di 700.000 euro per l’insieme delle attività. Il volume d’affari rilevante è sempre quello complessivo: anche chi separa le attività in via facoltativa ai sensi dell’art. 36, comma 3, deve fare riferimento al volume d’affari globale, non a quello della singola attività separata – con una finalità chiaramente antielusiva, per impedire artificiose frammentazioni dell’attività.

    L’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012). Accessibile a chi ha volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, consente di rinviare il versamento dell’IVA sulle vendite al momento dell’incasso del corrispettivo (con un limite massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione, decorso il quale l’imposta diventa comunque esigibile).

    La qualifica di esportatore abituale (art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, D.P.R. 633/1972). Il contribuente acquisisce questo status – e il conseguente diritto ad acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA entro il plafond maturato – quando l’ammontare delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno precedente supera il 10% del proprio volume d’affari. Ai fini di questo specifico calcolo, il volume d’affari non deve includere le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (D.L. 746/1983), né le operazioni non territoriali di cui all’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 – esclusione introdotta dalla stessa legge 228/2012 proprio per evitare che l’ingresso di queste operazioni nel volume d’affari diluisse indebitamente la percentuale e penalizzasse i soggetti che abitualmente esportano.

    Il pro-rata di detrazione (art. 19-bis, D.P.R. 633/1972). Per chi effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la percentuale di detrazione si calcola rapportando le operazioni che danno diritto alla detrazione all’ammontare complessivo del volume d’affari. Dal denominatore vanno escluse, tra l’altro, le cessioni di beni ammortizzabili, le operazioni immobiliari e finanziarie occasionali, e le operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale.

    6. La quantificazione delle singole operazioni: gli artt. 13, 14 e 15

    Il comma 2 dell’art. 20 precisa che l’ammontare delle singole operazioni che confluiscono nel volume d’affari – imponibili, non imponibili o esenti – deve essere determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. Questo rinvio ha portata sistematica: significa che si fa riferimento alla base imponibile delle operazioni (art. 13), al valore normale nei casi in cui la norma lo prevede (art. 14), e si escludono gli importi che l’art. 15 sottrae alla base imponibile (anticipazioni di spese in nome e per conto, interessi moratori, contributi non costituenti corrispettivo, ecc.). Il rinvio all’art. 13 trascina con sé anche il richiamo all’art. 11 per le operazioni permutative e dazioni in pagamento, e all’art. 12 per le cessioni e prestazioni accessorie.

    Per le operazioni per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate ai sensi dell’art. 22), i corrispettivi vengono annotati nel registro di cui all’art. 24 al lordo dell’IVA: devono pertanto essere assunti al netto dell’imposta, mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all’art. 27, comma 2. Sul versante dei resi e degli sconti commerciali relativi a operazioni non fatturate (non assoggettate alla procedura di variazione ex art. 26, che è riservata alle operazioni con fattura), la prassi amministrativa – recepita nelle specifiche tecniche dei registratori telematici – consente di portare in diminuzione i corrispettivi del giorno per il valore del reso, riducendo così il volume d’affari del periodo.

    Conclusione

    L’art. 20 del Decreto IVA è una norma breve nel testo ma densa di implicazioni. La corretta determinazione del volume d’affari non è un adempimento formale: è il presupposto per una serie di scelte gestionali fondamentali – dalla cadenza delle liquidazioni periodiche all’accesso ai regimi agevolati, dalla qualifica di esportatore abituale al calcolo del pro-rata. Conoscere esattamente cosa entra e cosa no in questa grandezza, e applicare correttamente i criteri temporali previsti dalla norma, è il punto di partenza per una gestione fiscale consapevole dell’attività d’impresa o professionale.

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