Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1329 Codice della Navigazione – Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili

    Art. 1329 Codice della Navigazione – Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con regio decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.

  • Art. 47 CAD – Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amminist…

    Art. 47 D.Lgs. 82/2005 CAD – Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

    1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

    2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle ((Linee guida)) . È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

    3. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),)) provvedono ad istituire e pubblicare ((nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)) almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. ((Le pubbliche amministrazioni)) utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

  • Art. 40 D.Lgs. 231/2001 – Difensore di ufficio

    Art. 40 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Difensore di ufficio

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

  • Art. 148 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 148 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamato l' articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all' articolo 32-bis del codice penale

  • Art. 338 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

    Art. 338 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.

    2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.

    3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175 , che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

    4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

    5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.

    6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.

    7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

  • Art. 63 CTS – Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il vol…

    Art. 63 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

    2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

    3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità; c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza; e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi; f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

    4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

    5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

  • Art. 1248 Codice della Navigazione – Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio

    Art. 1248 Codice della Navigazione – Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI INFRAZIONI E PENE DISCIPLINARI

  • Art. 46 CAD – Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

    Art. 46 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale)) possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

  • Amministratore di condominio: nomina, revoca e compiti

    L’amministratore è la figura che gestisce la vita quotidiana del condominio: riscuote le quote, paga i fornitori, esegue le delibere e cura le parti comuni. Gli artt. 1129 e 1130 del codice civile ne disciplinano nomina, durata, obblighi e revoca. Vediamo quando è obbligatorio, cosa deve fare e come ci si libera di un amministratore inadempiente.

    Quando è obbligatorio

    La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Se l’assemblea non vi provvede, la nomina può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condòmino. Nei condomìni più piccoli la nomina è facoltativa, ma spesso comunque opportuna.

    Nomina e durata

    L’amministratore è nominato dall’assemblea con la maggioranza prevista (intervenuti e almeno 500 millesimi). L’incarico dura un anno e si intende rinnovato per un altro anno salvo revoca o dimissioni. Al momento della nomina, l’amministratore deve comunicare i propri dati e, su richiesta, una polizza di responsabilità civile professionale; deve inoltre specificare analiticamente il proprio compenso, a pena di nullità della nomina.

    I compiti principali

    L’art. 1130 elenca gli obblighi dell’amministratore, tra cui:

    • eseguire le delibere dell’assemblea e farne osservare il regolamento;
    • riscuotere i contributi ed erogare le spese;
    • curare la conservazione e l’uso delle parti comuni;
    • tenere il registro di anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina e revoca, e di contabilità;
    • redigere il rendiconto annuale e convocare l’assemblea per l’approvazione.

    Il conto corrente condominiale

    Un obbligo introdotto a tutela dei condòmini: l’amministratore deve far transitare tutte le somme (entrate e uscite) su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ogni condòmino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. È vietato confondere il denaro del condominio con quello personale dell’amministratore.

    La revoca

    L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. In presenza di gravi irregolarità – ad esempio mancata apertura del conto dedicato, omessa rendicontazione, gestione poco trasparente, mancata comunicazione di liti – ciascun condòmino può chiederne la revoca giudiziale al tribunale. Tra le gravi irregolarità la legge include espressamente diverse ipotesi tipiche di cattiva gestione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio?

    Quando i condòmini sono più di otto. Se l’assemblea non provvede, la nomina può essere disposta dal giudice su ricorso anche di un solo condòmino.

    Quanto dura l’incarico dell’amministratore?

    Un anno, con rinnovo automatico per un altro anno salvo revoca o dimissioni. L’assemblea può comunque revocarlo in ogni momento.

    Come si revoca un amministratore inadempiente?

    L’assemblea può revocarlo in ogni tempo; in caso di gravi irregolarità (es. niente conto dedicato o rendiconto) ciascun condòmino può chiederne la revoca al giudice.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 39 D.Lgs. 231/2001 – Rappresentanza dell’ente

    Art. 39 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Rappresentanza dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

    2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

    3. La procura, conferita nelle forme previste dall' articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale , è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma

    2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore. Nota all'art. 39: – Si riporta i testo dell' art. 100 del codice di procedura penale : "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). –

    1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

    2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

    3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

    4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.".

  • Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall' art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 62 CTS – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontar…

    Art. 62 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

    2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma

    9. 3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 .

    4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

    5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

    6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile , a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

    7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

    8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma

    3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

    9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed

    8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

    10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

    11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

    12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo

    72. Note all'art. 62: – Per i riferimenti del decreto legislativo n. 153 del 1999 , si veda nelle note all'art.

    3. – Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999 : «Art. 8 (Destinazione del reddito). –

    1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: (Omissis); c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti; (Omissis).». – Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 : «Art. 17 (Oggetto). –

    1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall' art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; d-bis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 , e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , come da ultimo modificato dall' art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell' art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modificazioni.

    2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.». – Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007 : «Art.

    1. –

    53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». – Si riporta l' art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). –

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

    Attenzione: il testo dell’art. 34 della L. 388/2000 è riportato come promulgato (importo originario in lire, pari a 516.456,90 euro). Il limite vigente dei crediti compensabili è oggi di 2 milioni di euro per ciascun anno solare, a regime dal 2022 (art. 1, comma 72, L. 234/2021).

    2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

    3. All' art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ".

    4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell' art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

    5. All' art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "entro il termine previsto dall' art. 2946 del codice civile " sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

    6. All' art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

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