Autore: Andrea Marton

  • Art. 876 Codice della Navigazione – Presunzione di esercente

    Art. 876 Codice della Navigazione – Presunzione di esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.

  • Art. 247 DPR 495/1992 – Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A

    Art. 247 DPR 495/1992 – Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.

    2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

    3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10)

    4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.

  • Art. 907 Codice della Navigazione – Indennità di volo

    Art. 907 Codice della Navigazione – Indennità di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

  • Art. 6 L. 241/1990 – Compiti del responsabile del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento:
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
    b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
    c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
    d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
  • Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicità on line

    Art. 17 bis T.U.IVA: Acquisto di pubblicità on line

    Art. 17 bis T.U.IVA – Acquisto di pubblicita’ on line.

    In vigore dal 01/01/2014 al 06/03/2014

    Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

    Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

    “1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

    2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.”

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  • Art. 94 TUIR: Valutazione dei titoli

    Art. 94 TUIR: Valutazione dei titoli

    Art. 94 TUIR – Valutazione dei titoli

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 130

    “1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

    2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

    3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

    4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e’ determinato:

    a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;

    b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.

    4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

    5. In caso di aumento del capitale della societa’ emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia’ possedute in proporzione alle quantita’ delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia’ possedute per il numero complessivo delle azioni.

    6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa’ dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa’ dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita’ delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni (1).

    7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa’ ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c).”

    —————

    (1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

  • Art. 6-bis L. 241/1990 – Conflitto di interessi

    1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
  • CCNL Terziario Confesercenti: ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce al lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati per dodicesimi in proporzione al servizio prestato. Il Rol (riduzione dell’orario di lavoro) e le ore derivanti dalla monetizzazione delle ex-festivita’ soppresse integrano le ferie. Le ferie devono essere godute entro l’anno o entro il primo semestre dell’anno successivo; la monetizzazione e’ ammessa solo all’atto della cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex-festivita’ – CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione per dodicesimi; minimo 14 giorni consecutivi (L. 66/2003)
    ROL (riduzione orario lavoro) Variable per livello e anzianita’ Di norma 40-88 ore annue a seconda del livello
    Ex-festivita’ soppresse 4 giorni (32 ore) Festivita’ abolite con L. 54/1977; compensate con ore retribuite
    Permessi retribuiti (ROL) Inclusi nel monte ROL Per eventi personali e familiari
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti Per decesso di coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli
    Permesso per matrimonio / unione civile 15 giorni retribuiti Anche per unioni civili L. 76/2016

    Le ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Per i lavoratori a tempo parziale o con contratto a termine, le ferie maturano in proporzione al servizio effettuato (per dodicesimi, con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori a 15 giorni).

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane (14 giorni) siano godute consecutivamente nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere interamente monetizzate se non al momento della cessazione del rapporto.

    Il ROL: cos'e' e come si calcola

    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) e’ un monte ore di permessi retribuiti riconosciuto dal CCNL in aggiunta alle ferie. Nel CCNL Terziario Confesercenti il ROL e’ articolato in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale:

    • Livelli 1°-3°: circa 88 ore annue di ROL;
    • Livelli 4°-5°: circa 72 ore annue di ROL;
    • Livelli 6°-7°: circa 48 ore annue di ROL.

    Le ore di ROL non fruite entro l’anno possono, in parte, essere monetizzate o accantonate in banca ore secondo accordi aziendali. Il CCNL prevede la progressiva riduzione del lavoro anche attraverso la fruizione del ROL come giornate di permesso.

    Le ex-festivita' soppresse

    Con la L. 54/1977 e il successivo DPR 792/1985 furono soppresse quattro festivita’ nazionali civili. Il CCNL Terziario Confesercenti, in analogia con gli altri contratti del terziario, compensa tali soppressioni con quattro giorni retribuiti aggiuntivi (pari a 32 ore per un lavoratore a tempo pieno), da fruire come permessi ROL o come giornate di permesso individuale concordate con il datore.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi personali significativi:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario;
    • Lutto: 3 giorni lavorativi per decesso di coniuge, convivente stabile, genitori, figli, fratelli e sorelle;
    • Donazione di sangue o organi: giornata di riposo retribuito;
    • Diritto allo studio: 150 ore retribuite triennali per i lavoratori studenti (art. 10 L. 300/1970).

    I permessi per gravi motivi familiari non retribuiti sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e dalla L. 53/2000.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e monetizzazione
    Tizio (4° livello, assunto gennaio 2025) ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ne ha fruiti solo 14 entro dicembre. I restanti 12 giorni devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se Tizio non li fruisce, il datore e’ tenuto a pagare le ferie non godute ma incorre in una violazione del D.Lgs. 66/2003. La monetizzazione unilaterale da parte del datore non e’ ammessa in sostituzione del godimento effettivo.
    Caia – ROL e banca ore
    Caia (2° livello) ha diritto a 88 ore annue di ROL. Ne ha fruite 40 come giornate di permesso. Le restanti 48 ore vengono accantonate in banca ore ai sensi dell’accordo aziendale. Entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo Caia potra’ scegliere se fruirle come giorni di riposo aggiuntivi o chiederne la monetizzazione per la quota eventualmente eccedente i limiti contrattuali.
    Sempronio – Permesso per lutto durante periodo di prova
    Sempronio e’ in periodo di prova di 2° livello in un negozio di elettrodomestici Confesercenti. Gli decede il padre. Il CCNL riconosce tre giorni retribuiti per lutto, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia in periodo di prova. Sempronio comunica l’evento al datore e prende i tre giorni retribuiti senza che il periodo di prova venga interrotto (viene prorogato di pari durata).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL Terziario Confesercenti?
    26 giorni lavorativi annui per i lavoratori a tempo pieno. Per i part-time e i contratti a termine la maturazione e’ proporzionale alla durata del servizio (per dodicesimi).
    Cosa sono le ore di ROL?
    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) e’ un monte ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. L’entita’ varia per livello di inquadramento (da 48 a 88 ore annue). Possono essere fruite come giornate intere o mezze giornate di permesso.
    Le ferie non godute si perdono?
    Non automaticamente: il lavoratore ha diritto a godere le due settimane di ferie residue entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se le ferie non vengono fruite per scelta del datore, questi deve comunque corrisponderle come indennita’ sostitutiva e risponde delle sanzioni del D.Lgs. 66/2003.
    Quanto dura il permesso matrimoniale?
    15 giorni di calendario, retribuiti, decorrenti dal giorno del matrimonio o dell’unione civile. Si applicano anche alle unioni civili ai sensi della L. 76/2016. Il permesso non incide sul maturato ferie.
    Il lavoratore part-time matura le stesse ferie?
    Matura lo stesso numero di giorni (26) se il part-time e’ orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto). Se il part-time e’ verticale (lavoro solo alcuni giorni della settimana), le ferie maturano in proporzione ai giorni lavorativi effettivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 GDPR – Segreteria

    Articolo 75 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Segreteria.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA Norme transitorie in materia di imposte di consumo

    Art. 93 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di consumo.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e  riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di  costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell’imposta si effettua:- per le parti dell’opera gia’ ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
    Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e’ determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia’ impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.”

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  • Art. 26 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

    1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo è consentito allo straniero non appartenente all’Unione europea che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie.
  • Art. 34 L. 300/1970 – Obbligo di affissione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).

    Inquadramento: Norma sull’obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 34; D.Lgs. 81/2008 art. 36 (informazione).