Art. 876 Codice della Navigazione – Presunzione di esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.
2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (10)
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

Art. 17 bis T.U.IVA – Acquisto di pubblicita’ on line.
In vigore dal 01/01/2014 al 06/03/2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1
Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2
“1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita’ e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.”
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Art. 94 TUIR – Valutazione dei titoli
In vigore dal 01/01/2026
Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 130
“1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e’ determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.
4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.
5. In caso di aumento del capitale della societa’ emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia’ possedute in proporzione alle quantita’ delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia’ possedute per il numero complessivo delle azioni.
6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa’ dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa’ dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita’ delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni (1).
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa’ ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c).”
—————
(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.
Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce al lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati per dodicesimi in proporzione al servizio prestato. Il Rol (riduzione dell’orario di lavoro) e le ore derivanti dalla monetizzazione delle ex-festivita’ soppresse integrano le ferie. Le ferie devono essere godute entro l’anno o entro il primo semestre dell’anno successivo; la monetizzazione e’ ammessa solo all’atto della cessazione del rapporto.
| Istituto | Durata / Importo | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 26 giorni lavorativi | Maturazione per dodicesimi; minimo 14 giorni consecutivi (L. 66/2003) |
| ROL (riduzione orario lavoro) | Variable per livello e anzianita’ | Di norma 40-88 ore annue a seconda del livello |
| Ex-festivita’ soppresse | 4 giorni (32 ore) | Festivita’ abolite con L. 54/1977; compensate con ore retribuite |
| Permessi retribuiti (ROL) | Inclusi nel monte ROL | Per eventi personali e familiari |
| Permesso per lutto | 3 giorni retribuiti | Per decesso di coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli |
| Permesso per matrimonio / unione civile | 15 giorni retribuiti | Anche per unioni civili L. 76/2016 |
Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Per i lavoratori a tempo parziale o con contratto a termine, le ferie maturano in proporzione al servizio effettuato (per dodicesimi, con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori a 15 giorni).
Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane (14 giorni) siano godute consecutivamente nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere interamente monetizzate se non al momento della cessazione del rapporto.
Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) e’ un monte ore di permessi retribuiti riconosciuto dal CCNL in aggiunta alle ferie. Nel CCNL Terziario Confesercenti il ROL e’ articolato in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale:
Le ore di ROL non fruite entro l’anno possono, in parte, essere monetizzate o accantonate in banca ore secondo accordi aziendali. Il CCNL prevede la progressiva riduzione del lavoro anche attraverso la fruizione del ROL come giornate di permesso.
Con la L. 54/1977 e il successivo DPR 792/1985 furono soppresse quattro festivita’ nazionali civili. Il CCNL Terziario Confesercenti, in analogia con gli altri contratti del terziario, compensa tali soppressioni con quattro giorni retribuiti aggiuntivi (pari a 32 ore per un lavoratore a tempo pieno), da fruire come permessi ROL o come giornate di permesso individuale concordate con il datore.
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi personali significativi:
I permessi per gravi motivi familiari non retribuiti sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e dalla L. 53/2000.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Art. 93 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell’imposta si effettua:- per le parti dell’opera gia’ ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e’ determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia’ impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.”
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Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).
Inquadramento: Norma sull’obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 34; D.Lgs. 81/2008 art. 36 (informazione).