Autore: Andrea Marton

  • Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni in dogana

    Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.

    2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo.

    3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma

    1. 4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

    5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.

    6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

    7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

    8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.

    9. Dei Campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenere conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita. Torna al sommario

  • Art. 14-bis L. 241/1990 – Conferenza semplificata

    1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7.
    2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. La comunicazione di indizione contiene termini perentori per acquisizione di documenti, comunicazione delle determinazioni e adozione della determinazione conclusiva.
  • Art. 7 septies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative a

    Art. 7 septies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni relative a

    Art. 7 septies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita’ (1)

    In vigore dal 03/05/2015 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita’:

    a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);

    b) le prestazioni pubblicitarie;

    c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

    e) la messa a disposizione del personale;

    f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

    g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

    h) (lettera abrogata) (2);

    i) (lettera abrogata) (2);

    l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere precedenti.

    (1) Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217, i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”.

    (2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere h) ed i) sono abrogate con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

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  • Art. 31 GDPR – Cooperazione con l’autorità di controllo

    Articolo 31 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione con l’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: livelli, qualifiche e mansioni

    La guida all’inquadramento contrattuale nel settore ortofrutticolo e agrumario: i 9 livelli, le figure professionali tipiche e come individuare il livello corretto per ogni mansione.

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie articola la classificazione in 9 livelli, dal livello 7 (operaio generico) al livello Q (Quadro). Le figure tipiche del settore – selezionatori, confezionatori, magazzinieri, autisti, impiegati amministrativi, responsabili di reparto – trovano collocazione in livelli diversi in base all’autonomia operativa e alla complessità delle mansioni svolte. L’inquadramento è determinante per il calcolo della retribuzione, del periodo di prova e del preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso, import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Livelli di inquadramento CCNL Ortofrutticoli e Agrumari – profili tipici
    Livello Profilo generale Figure tipiche del settore Minimo (01/06/2026)
    Q (Quadro) Funzioni direttive, coordinamento, responsabilità gestionale ampia Responsabile di magazzino, direttore commerciale, responsabile qualità 2.397,00 € + 160 € indennità
    1 Alta specializzazione, autonomia decisionale, supervisione di reparti Responsabile logistica, capo reparto senior, tecnico di processo 2.287,15 €
    2 Specializzazione tecnica o amministrativa, autonomia operativa Impiegato amministrativo senior, responsabile acquisti, capo squadra 2.021,00 €
    3 Qualificazione professionale con capacità operative autonome Impiegato d’ordine, carrellista esperto, addetto controllo qualità 1.932,55 €
    4 Mansioni qualificate che richiedono formazione e pratica specifica Operatore di macchine per cernita/calibratura, magazziniere specializzato 1.750,40 €
    5 Mansioni semi-qualificate con esperienza di settore Addetto al condizionamento, confezionatore con esperienza, autista interno 1.674,95 €
    6S (Super) Mansioni esecutive con formazione minima specifica Selezionatore con breve esperienza, addetto etichettatura specializzato 1.639,20 €
    6 Mansioni esecutive di base, sotto supervisione Operaio di linea, addetto alla movimentazione, selezionatore base 1.599,95 €
    7 Mansioni generiche non specializzate, neoassunti in fase iniziale Lavoratore generico, addetto alle operazioni manuali semplici 1.538,55 €

    I profili indicati sono orientativi. Le declaratorie specifiche con la descrizione puntuale delle mansioni sono contenute nel testo integrale del CCNL. In caso di dubbio sull’inquadramento, è opportuno consultare le organizzazioni sindacali o un consulente del lavoro.

    Come funziona l’inquadramento contrattuale

    L’inquadramento si basa sul principio della declaratoria di livello: per ciascun livello il CCNL descrive le caratteristiche generali delle mansioni (grado di autonomia, formazione richiesta, responsabilità). Il datore di lavoro deve assegnare il livello corrispondente alle mansioni prevalentemente svolte dal lavoratore.

    I criteri fondamentali che incidono sull’inquadramento sono:

    • Complessità delle mansioni: operazioni manuali semplici vs. gestione di processi articolati.
    • Autonomia operativa: lavoro sotto supervisione diretta (livelli bassi) vs. capacità di decidere in autonomia (livelli alti).
    • Responsabilità su persone o risorse: coordinamento di squadre o gestione di budget spinge verso i livelli 1-Q.
    • Formazione e specializzazione: qualifiche professionali specifiche (es. patentino per carrelli elevatori, HACCP avanzato) influenzano il livello.

    Figure professionali tipiche nel settore ortofrutticolo

    Il settore presenta una varietà di figure professionali legate al ciclo del prodotto fresco e agli agrumi, con una forte componente di stagionalità:

    • Addetto alla ricezione e scarico: gestisce l’ingresso della merce, verifica documenti di trasporto, opera con transpallet; solitamente livello 6-6S.
    • Selezionatore / cernitore: separa i prodotti per calibro, qualità e stato di conservazione; livello 6-5 in base all’esperienza.
    • Confezionatore / imballatore: opera su linee di confezionamento manuale o semi-automatico; livello 6-5.
    • Operatore di macchina calibratrice / selezionatrice ottica: gestisce e regola macchinari complessi; livello 4-3.
    • Carrellista / magazziniere: movimenta pallet con carrelli elevatori, gestisce ubicazioni; livello 5-4.
    • Addetto al controllo qualità: verifica parametri di qualità (Brix, calibro, colore, difetti); livello 4-3.
    • Autista di corrieri interni / mezzi aziendali: patente C/CE per movimentazione interna; livello 4-3.
    • Impiegato amministrativo / di ordine: gestisce documentazione, DDT, bolle; livello 3-2.
    • Responsabile di reparto / capo squadra: coordina una squadra di operai; livello 2-1.
    • Quadro: responsabilità su interi reparti, decisioni strategiche operative, gestione risorse umane; livello Q.

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 81/2015, stabilisce che il lavoratore ha diritto al livello superiore quando svolge stabilmente mansioni proprie di tale livello. Nel settore ortofrutticolo, con la sua forte stagionalità, è frequente che durante i picchi di campagna alcuni lavoratori vengano adibiti temporaneamente a mansioni superiori (es. un selezionatore che coordina la squadra in assenza del capo reparto).

    La giurisprudenza ha chiarito che:

    • Le mansioni superiori devono essere svolte in modo effettivo e continuativo, non episodico.
    • La sostituzione temporanea per malattia, ferie o assenza giustificata del titolare non determina automaticamente la promozione.
    • Superate le soglie di effettivo esercizio, il lavoratore può richiedere la promozione e le differenze retributive maturate.

    Inquadramento dei lavoratori stagionali

    I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale devono essere inquadrati nel livello corrispondente alle mansioni svolte durante la campagna. Non è ammesso un inquadramento inferiore giustificato dalla sola natura stagionale del rapporto.

    Particolari attenzioni riguardano:

    • I lavoratori stagionali richiamati nelle stagioni successive dalla stessa azienda non devono svolgere il periodo di prova nuovamente, e maturano anzianità utile agli effetti contrattuali.
    • La corretta classificazione è rilevante anche ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima pro rata maturate durante la stagione.

    Casi pratici

    Tizio – Dal livello 6 al livello 5 dopo la prima stagione
    Tizio viene assunto per la prima volta al livello 6 (operaio di linea) durante la campagna di lavorazione delle mele. Nella stagione successiva viene riassunto dalla stessa azienda e gli viene affidata la gestione del confezionamento con minore supervisione e una piccola squadra da coordinare. Il datore lo inquadra al livello 5, con un minimo di 1.674,95 € lordi mensili dal 1° giugno 2026, riconoscendo l’esperienza acquisita.
    Caia – Impiegata con mansioni miste, livello 3
    Caia è assunta a tempo indeterminato da una centrale ortofrutticola come impiegata addetta alla gestione degli ordini, ai contatti con i fornitori e alla verifica documentale. Svolge mansioni sia amministrative che operative. Il datore la inquadra al livello 3 (impiegata d’ordine con capacità autonome). Caia ritiene di dover essere inquadrata al livello 2: si rivolge alla Fisascat-Cisl per una valutazione comparativa con la declaratoria contrattuale.
    Sempronio – Operatore di calibratrice ottica, livello 4
    Sempronio gestisce una linea di calibratura e selezione ottica degli agrumi, regola i parametri della macchina e provvede alla manutenzione ordinaria. È inquadrato al livello 4. Durante la campagna viene chiamato a coordinare due operatori di linea in assenza del capo reparto per 45 giorni: al termine, il datore gli riconosce le differenze retributive del livello 3 per il periodo in cui ha svolto mansioni superiori, senza promuoverlo stabilmente.

    Domande frequenti

    Che livello ha un magazziniere nel CCNL Ortofrutticoli?
    Un magazziniere con mansioni ordinarie di movimentazione merce rientra generalmente nel livello 5 o 6, a seconda dell’autonomia operativa. Chi opera macchinari specifici come carrelli elevatori o gestisce l’intero ciclo di stoccaggio può essere inquadrato al livello 4 o 3.
    Cosa distingue il livello 6S dal livello 6?
    Il livello 6 Super (6S) è un livello intermedio tra il 7 e il 6: riguarda lavoratori con compiti esecutivi semplici che richiedono una minima formazione specifica o una breve esperienza di settore, posizionati appena al di sopra dei lavoratori generici del livello 7.
    Come si ottiene una promozione di livello?
    La promozione avviene quando si svolgono stabilmente mansioni proprie di un livello superiore. L’art. 2103 c.c. (D.Lgs. 81/2015) tutela il diritto alla promozione dopo un esercizio effettivo e continuativo delle mansioni superiori, salvo sostituzione temporanea del titolare.
    Il livello si abbassa con il cambio di datore?
    No, il livello acquisito non può essere ridotto unilateralmente. Cambiando azienda si concorda un nuovo inquadramento, ma il lavoratore può portare documentazione dell’esperienza pregressa per ottenere un livello adeguato sin dall’inizio.
    Chi è il Quadro nel settore ortofrutticolo?
    Il Quadro (livello Q) è un lavoratore con funzioni direttive, coordinamento ampio e autonomia decisionale rilevante: responsabile di magazzino, direttore commerciale, responsabile qualità o logistica. Percepisce 160 € mensili di indennità di funzione oltre al minimo tabellare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Il CCNL ANASTE disciplina l’inquadramento del personale delle strutture residenziali e semiresidenziali in 12 livelli contrattuali, dalle mansioni ausiliarie elementari ai direttori di struttura con qualifica di quadro. Conoscere il proprio livello è il primo passo per verificare busta paga, ferie e trattamenti normativi.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE articola il personale delle RSA in 12 livelli (da 1 a 10 più livello 3S e livello Q), raggruppati in quattro aree: ausiliaria, assistenziale, sanitaria e amministrativo-gestionale. L’inquadramento corretto condiziona il minimo tabellare, gli scatti e il trattamento normativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)

    La struttura dei livelli: quattro aree funzionali

    Il CCNL ANASTE organizza le figure professionali in quattro grandi aree, ciascuna con livelli distinti di inquadramento:

    • Area ausiliaria (livelli 1–2): addetti alle pulizie, portieri, ausiliari generici, personale di fatica. Mansioni esecutive che non richiedono qualifica professionale specifica.
    • Area assistenziale (livelli 3, 3S, 4, 5): operatori di assistenza, OSS, animatori, operatori sociosanitari qualificati. È il cuore numerico del contratto, che abbraccia la maggioranza dei lavoratori nelle RSA.
    • Area sanitaria e tecnico-specialistica (livelli 6, 7, 8, 9): infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, psicologi, coordinatori di reparto, tecnici qualificati.
    • Area direzionale e di coordinamento (livelli 10 e Q): responsabili di unità operativa, direttori di struttura, quadri con poteri gestionali.

    Questa suddivisione non è meramente nominale: il livello determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e il trattamento in caso di malattia e maternità.

    Tabella riepilogativa dei livelli e delle declaratorie

    Inquadramento per livello — CCNL ANASTE (vigenza 2023-2025)
    Livello Area Profili tipici Requisiti principali
    Q (Quadri) Direzionale Direttori di struttura, responsabili gestionali con ampi poteri Esperienza manageriale, autonomia decisionale
    Livello 10 Direzionale Coordinatori di area, responsabili di unità con autonomia operativa Alta professionalità, funzioni di coordinamento continuativo
    Livello 9 Sanitaria/specialistica Psicologi, assistenti sociali senior, professionisti con albo Laurea + iscrizione albo professionale
    Livello 8 Sanitaria Infermieri professionali (OPI), fisioterapisti, terapisti della riabilitazione Laurea triennale o diploma equipollente + albo
    Livello 7 Tecnico-amministrativa Impiegati di concetto con autonomia, coordinatori di reparto assistenziale Diploma + esperienza qualificata
    Livello 6 Assistenziale avanzata Animatori socioculturali, operatori tecnici assistenziali qualificati Qualifica professionale specifica o esperienza pluriennale
    Livello 5 Assistenziale OSS con anzianità, cuochi qualificati, operatori con specializzazione Qualifica OSS + anzianità di livello 4 o mansioni aggiuntive
    Livello 4 Assistenziale OSS, operatori di assistenza, operai specializzati Qualifica OSS riconosciuta o equivalente
    Livello 3S Assistenziale Operatori assistenziali con qualifica professionale regionale riconosciuta Qualifica professionale regionale (OSS o equipollente)
    Livello 3 Assistenziale base Operatori di assistenza in formazione, addetti alla segreteria di base Diploma o in corso di qualifica
    Livello 2 Ausiliaria qualificata Ausiliari, portieri, addetti alle pulizie con esperienza Nessuna qualifica specifica, ma esperienza mansione
    Livello 1 Ausiliaria Mansioni manuali elementari, personale di pulizia e fatica Nessuna qualifica richiesta

    Il livello 3S («tre speciale») è un livello intermedio tra il 3 e il 4, introdotto per valorizzare gli operatori in possesso di qualifica professionale regionale riconosciuta (tipicamente diploma OSS) rispetto agli operatori ancora in formazione.

    L’OSS nel CCNL ANASTE: livelli 3S e 4 a confronto

    La figura dell’operatore sociosanitario (OSS) è quella quantitativamente più rilevante nelle RSA italiane. Il CCNL ANASTE distingue:

    • Livello 3S: spetta all’OSS all’assunzione, in possesso di qualifica professionale regionale riconosciuta. Minimo tabellare 1.525,03 € lordi/mese (agosto 2025).
    • Livello 4: si raggiunge dopo un periodo di servizio al livello 3S o quando le mansioni svolte includono compiti di maggiore autonomia e responsabilità assistenziale. Minimo tabellare 1.562,10 € lordi/mese.
    • Livello 5: per l’OSS con anzianità consolidata o che svolge funzioni di raccordo tra personale assistenziale. Minimo tabellare 1.637,06 € lordi/mese.

    La qualifica OSS, per essere riconosciuta ai fini dell’inquadramento nel livello 3S, deve essere stata rilasciata da una Regione italiana o da un ente di formazione accreditato regionale nell’ambito dei profili di cui al D.M. 22 febbraio 2000 n. 520 del Ministero della Sanità (poi DPCM 14 febbraio 2001 per le Regioni).

    Le declaratorie contrattuali: cosa sono e come si usano

    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali delle mansioni e competenze corrispondenti a ciascun livello, contenute nel testo del CCNL ANASTE. Hanno un’importanza pratica fondamentale:

    • Definiscono in modo cogente le attività che il lavoratore può essere chiamato a svolgere senza che ciò costituisca mutamento di mansioni;
    • Costituiscono il parametro per rivendicare un livello superiore se si svolge in via prevalente e continuativa un’attività rientrante nella declaratoria di un livello più alto;
    • Sono il riferimento in caso di contenzioso sull’inquadramento davanti al Giudice del Lavoro.

    Il confronto tra declaratoria e mansioni effettive è valutato in concreto, non in base al titolo dell’inquadramento riportato nella lettera di assunzione. Se un lavoratore svolge mansioni superiori in modo non episodico, acquisisce il diritto al livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Il passaggio di livello: procedura e tutele

    Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni superiori può seguire questi passi:

    1. Documentazione: raccogliere prove delle mansioni effettivamente svolte (ordini di servizio, turni, comunicazioni del responsabile).
    2. Richiesta formale: scrivere una comunicazione al datore di lavoro chiedendo il riconoscimento del livello superiore e indicando il periodo di svolgimento delle mansioni superiori.
    3. Tentativo di conciliazione: se il datore non risponde o nega, rivolgersi alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA/RSU) o, in assenza, alle organizzazioni sindacali di categoria esterne.
    4. Ricorso all’Ispettorato del Lavoro o al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento giudiziale del livello superiore con effetto retroattivo.

    Il diritto al livello superiore matura non appena le mansioni superiori vengono svolte in modo prevalente. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che anche poche settimane di svolgimento continuativo possono essere sufficienti se le mansioni sono inequivocabilmente riconducibili alla declaratoria superiore.

    Quadri ANASTE: tutele specifiche

    I lavoratori inquadrati nel livello Q (Quadri) godono, oltre ai diritti contrattuali, delle tutele previste dalla legge n. 190/1985 sui quadri intermedi. Il CCNL ANASTE riconosce ai quadri:

    • L’indennità di funzione di 77,47 € mensili, aggiuntiva rispetto al minimo tabellare;
    • La copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esercizio delle funzioni direttive;
    • Specifici diritti formativi e di aggiornamento professionale.

    Casi pratici

    Tizio — Assunto come livello 3, svolge mansioni da livello 3S
    Tizio è stato assunto come operatore di assistenza al livello 3, ma dopo sei mesi svolge in via esclusiva le mansioni tipiche di un OSS con qualifica regionale (igiene personale degli ospiti, supporto alle terapie, mobilizzazione). Ha conseguito il diploma OSS due anni fa. Tizio ha diritto a chiedere il passaggio al livello 3S. Redige una lettera formale al direttore, allegando copia del diploma OSS e i turni degli ultimi tre mesi. Il datore accetta e aggiorna il contratto con decorrenza dalla data della richiesta.
    Caia — Infermiera assunta come livello 7, contesta l’inquadramento
    Caia è infermiera professionale iscritta all’OPI, assunta da una RSA con inquadramento al livello 7 invece del livello 8 contrattualmente previsto per gli infermieri. Il datore giustifica la scelta sostenendo che Caia «non ha ancora esperienza nel settore geriatrico». Caia si rivolge al sindacato SNALV-Confsal: le declaratorie del CCNL ANASTE inquadrano gli infermieri professionali al livello 8 prescindendo dall’esperienza specifica di settore. Ottiene la rettifica e le differenze retributive arretrate per i sei mesi di servizio al livello sbagliato.
    Sempronio — Coordinatore di reparto, quale livello spetta?
    Sempronio è OSS di livello 4 cui viene affidata la funzione di coordinare il reparto assistenziale durante i turni notturni, sostituendo di fatto il responsabile assente. Dopo quattro mesi di questa responsabilità aggiuntiva, chiede di sapere se ha diritto a un livello superiore. Il CCNL ANASTE prevede che le funzioni di coordinamento del personale assistenziale rientrino nella declaratoria del livello 7. Poiché tali funzioni sono svolte in modo continuativo, Sempronio ha diritto all’inquadramento al livello superiore per il periodo di svolgimento effettivo, salvo che non si tratti di sostituzione temporanea e occasionale.

    Domande frequenti

    In quale livello CCNL ANASTE è inquadrato un OSS?
    Un operatore sociosanitario (OSS) in possesso di qualifica professionale regionale riconosciuta viene inquadrato al livello 3S o al livello 4, a seconda dell’anzianità di servizio e delle mansioni effettivamente svolte. Il livello 3S è il punto di ingresso per chi ha la qualifica OSS di base; il livello 4 si raggiunge dopo un congruo periodo di servizio o in presenza di mansioni più complesse.
    Come si chiede il passaggio di livello in una RSA?
    Il passaggio di livello si ottiene quando il lavoratore svolge in modo prevalente e continuativo le mansioni riconducibili al livello superiore. Il CCNL ANASTE prevede che, trascorso un determinato periodo nelle nuove mansioni (generalmente sei mesi), il lavoratore possa richiedere formalmente l’inquadramento superiore. In assenza di risposta del datore, è possibile ricorrere al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    Un infermiere professionale in quale livello rientra nel CCNL ANASTE?
    L’infermiere professionale iscritto all’albo OPI è inquadrato al livello 8 del CCNL ANASTE. Il minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è 1.769,59 € lordi mensili.
    Il direttore di una RSA è un quadro secondo il CCNL ANASTE?
    Sì. Il CCNL ANASTE prevede il livello Q (Quadri) per i responsabili di struttura con poteri di gestione, organizzazione e rappresentanza. Oltre al minimo tabellare, ai quadri spetta l’indennità di funzione di 77,47 € mensili.
    Cosa succede se un lavoratore viene adibito a mansioni inferiori?
    Il CCNL ANASTE, in linea con l’art. 2103 c.c. riformato dal d.lgs. 81/2015, ammette lo jus variandi verso il basso solo in casi tassativi. In tutti gli altri casi il demansionamento è illegittimo e il lavoratore conserva il livello e la retribuzione del livello di provenienza.
    Il livello 3S del CCNL ANASTE è diverso dal livello 3?
    Sì. Il livello 3S («tre speciale») è un livello intermedio riservato agli operatori assistenziali in possesso di qualifica professionale regionale riconosciuta (tipicamente il diploma OSS). Il minimo tabellare del 3S (1.525,03 € dal 1° agosto 2025) è più alto del 3 (1.487,96 €) e più basso del 4 (1.562,10 €).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025), con le modifiche del verbale di accordo del 23 luglio 2025. Per verifiche individuali sull’inquadramento, rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 862 Codice della Navigazione – Pertinenze e parti separabili

    Art. 862 Codice della Navigazione – Pertinenze e parti separabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale. Il motore è considerato parte separabile.

  • Art. 897 Codice della Navigazione – Assunzione dei componenti dell’equipaggio

    Art. 897 Codice della Navigazione – Assunzione dei componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

  • Art. 6 D.Lgs. 36/2023 – Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale

    1. Nell’organizzazione del mercato dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici cooperano con le associazioni e gli enti del Terzo settore.
  • Art. 266 D.Lgs. 209/2005 – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    Art. 266 D.Lgs. 209/2005 – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l' IVASS , che ha facoltà di presentare relazioni scritte.

    2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall' IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

    3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all' IVASS . A tal fine l' IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

    5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

  • Art. 896 Codice della Navigazione – Composizione dell’equipaggio

    Art. 896 Codice della Navigazione – Composizione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La composizione dell'equipaggio è determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalità e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti. Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.

  • Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA: Disposizioni per il fallimento e la liquida

    Art. 74 bis T.U.IVA – Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.

    In vigore dal 01/01/2001 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 31

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
    o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
    registrazione, sempreche’ i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
    essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
    dalla nomina.
    Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento
    o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
    dal presente decreto, anche se e’ stato disposto l’esercizio provvisorio,
    devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
    devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
    operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
    essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
    imponibili.
    In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi
    previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
    di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,
    sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
    non superiore a lire cinquecento milioni.”

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