Autore: Andrea Marton

  • CCNL Panificazione: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione garantisce la conservazione del posto durante la malattia (periodo di comporto) e integra l’indennita’ INPS fino a un certo livello di copertura. In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL corrisponde l’indennita’ di inabilita’ temporanea e il CCNL puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Tutele malattia e infortunio CCNL Panificazione
    Evento Periodo conservazione posto Copertura retributiva
    Malattia (anzianita’ fino a 3 anni) 180 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
    Malattia (anzianita’ oltre 3 anni) 270 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
    Infortunio sul lavoro Fino a guarigione clinica (nessun termine) INAIL 60-75% + integrazione CCNL
    Malattia professionale Come infortunio sul lavoro INAIL + eventuale integrazione
    Ricovero ospedaliero Compreso nel periodo di comporto Come malattia ordinaria

    Il periodo di comporto

    Il periodo di comporto e’ il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto. Nel CCNL Panificazione il comporto varia in funzione dell’anzianita’ di servizio: fino a 3 anni di anzianita’, il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 365 giorni di calendario; oltre i 3 anni, il periodo si estende a 270 giorni.

    Il superamento del comporto non e’ automaticamente un licenziamento: il datore deve inviare specifica comunicazione scritta al lavoratore prima di procedere al recesso per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il lavoratore che abbia consumato il comporto puo’ richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute, il cui accoglimento dipende dalle esigenze organizzative.

    Integrazione retributiva durante la malattia

    Durante la malattia ordinaria l’INPS corrisponde un’indennita’ pari al 50% della retribuzione convenzionale per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21 al 180 giorno. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore che porta la copertura complessiva al 75-100% della retribuzione netta, a seconda dell’anzianita’ e del livello.

    Nei panifici artigiani aderenti all’ente bilaterale (EBNA), una quota dell’integrazione puo’ essere gestita dal fondo di settore, alleviando il costo diretto per il datore.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto in occasione o a causa del lavoro) l’INAIL corrisponde:

    • Nessuna indennita’ per il giorno dell’infortunio (a carico del datore)
    • 60% della retribuzione dal 4 al 90 giorno
    • 75% della retribuzione dal 91 al 180 giorno

    Il CCNL integra a carico del datore la differenza tra l’indennita’ INAIL e il 100% della retribuzione per i periodi e le anzianita’ previsti contrattualmente. L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di comporto: il lavoratore non consuma il comporto durante la degenza da infortunio.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga (oltre comporto)
    Tizio (livello 3, 2 anni di anzianita’) si assenta per malattia per 190 giorni consecutivi. Avendo anzianita’ inferiore a 3 anni, il comporto e’ di 180 giorni. Al 181 giorno il datore invia lettera di contestazione del superamento del comporto, concedendo a Tizio la facolta’ di richiedere aspettativa. Tizio chiede aspettativa di 30 giorni non retribuita per proseguire le cure.
    Caia – Infortunio durante la produzione
    Caia si procura una lesione alla mano operando il forno. L’infortunio viene comunicato al datore entro il giorno successivo e denunciato all’INAIL. I primi 3 giorni (carenza INAIL) sono a carico del datore al 100%. Dal 4 giorno l’INAIL corrisponde il 60%; il CCNL prevede integrazione datoriale. Il periodo di infortunio non va a consumare il comporto per malattia ordinaria.
    Sempronio – Malattia ricorrente e comporto per sommatoria
    Sempronio ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 40 giorni a febbraio, 60 giorni a maggio, 90 giorni a settembre = 190 giorni totali nell’arco di 365. Con anzianita’ di 4 anni (comporto 270 giorni) il limite non e’ ancora superato, ma il datore monitora la situazione e informa Sempronio del residuo di comporto disponibile (80 giorni).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
    Il CCNL Panificazione prevede 180 giorni di comporto per anzianita’ fino a 3 anni e 270 giorni oltre i 3 anni, calcolati nell’arco di 365 giorni. Solo al superamento del comporto il datore puo’ procedere al recesso.
    L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
    No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro e’ separato dal comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante la degenza da infortunio.
    Chi integra la retribuzione durante la malattia?
    L’INPS corrisponde l’indennita’ di malattia (50% o 66,66%). Il datore e/o l’ente bilaterale EBNA integrano la differenza fino alla copertura contrattuale prevista (di norma 75-100%, a seconda di anzianita’ e livello).
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Il datore puo’ recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita’ sostitutiva. E’ pero’ obbligato a comunicare preventivamente il superamento del comporto e a consentire al lavoratore di richiedere un’aspettativa non retribuita.
    Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
    Si. Il medico di controllo dell’INPS puo’ essere richiesto anche per i dipendenti dei panifici artigiani. Le fasce di reperibilita’ obbligatoria sono 10-12 e 17-19 nei giorni feriali (salvo diverse disposizioni dell’INPS).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza

    Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza

    Art. 59 c.c. – Termine per la rinnovazione dell’istanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

  • Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Articolo 70.1 del T.U.IVA

    Art. 70.1 T.U.IVA – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d’imposta sul valore aggiunto con le modalita’ previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non e’ applicato il regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1.

    2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione e’ presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresi’ conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.

    3. L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale e’ versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

    4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell’articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, e’ fornita in formato elettronico alle autorita’ di controllo fiscale e doganale.

    5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione e’ determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

    7. I beni importati nell’ambito del presente regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria di cui all’articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati puo’ optare per la procedura di importazione di cui all’articolo 67 per avvalersi dell’aliquota IVA ridotta, se prevista.”

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  • Art. 54 L. 218/1995 – Diritti su beni immateriali

    Art. 54 L. 218/1995 – Diritti su beni immateriali

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 286/1998 – Respingimento

    1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti previsti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
  • Art. 62 GDPR – Operazioni congiunte delle autorità di controllo

    Articolo 62 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Operazioni congiunte delle autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 45 D.Lgs. 286/1998 – Fondo nazionale per le politiche migratorie

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie.
  • Art. 16 GDPR – Diritto di rettifica

    Articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto di rettifica.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 45 GDPR – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

    Articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 911 Codice della Navigazione – Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile

    Art. 911 Codice della Navigazione – Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita. Della cessazione e della risoluzione del contratto

  • Art. 1 L. 104/1992 – Finalità

    1. La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana.