Il CCNL Panificazione garantisce la conservazione del posto durante la malattia (periodo di comporto) e integra l’indennita’ INPS fino a un certo livello di copertura. In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL corrisponde l’indennita’ di inabilita’ temporanea e il CCNL puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione.
Tabella riepilogativa
| Evento | Periodo conservazione posto | Copertura retributiva |
|---|---|---|
| Malattia (anzianita’ fino a 3 anni) | 180 giorni nell’arco di 365 | INPS 50-66% + integrazione datoriale |
| Malattia (anzianita’ oltre 3 anni) | 270 giorni nell’arco di 365 | INPS 50-66% + integrazione datoriale |
| Infortunio sul lavoro | Fino a guarigione clinica (nessun termine) | INAIL 60-75% + integrazione CCNL |
| Malattia professionale | Come infortunio sul lavoro | INAIL + eventuale integrazione |
| Ricovero ospedaliero | Compreso nel periodo di comporto | Come malattia ordinaria |
Il periodo di comporto
Il periodo di comporto e’ il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto. Nel CCNL Panificazione il comporto varia in funzione dell’anzianita’ di servizio: fino a 3 anni di anzianita’, il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 365 giorni di calendario; oltre i 3 anni, il periodo si estende a 270 giorni.
Il superamento del comporto non e’ automaticamente un licenziamento: il datore deve inviare specifica comunicazione scritta al lavoratore prima di procedere al recesso per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il lavoratore che abbia consumato il comporto puo’ richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute, il cui accoglimento dipende dalle esigenze organizzative.
Integrazione retributiva durante la malattia
Durante la malattia ordinaria l’INPS corrisponde un’indennita’ pari al 50% della retribuzione convenzionale per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21 al 180 giorno. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore che porta la copertura complessiva al 75-100% della retribuzione netta, a seconda dell’anzianita’ e del livello.
Nei panifici artigiani aderenti all’ente bilaterale (EBNA), una quota dell’integrazione puo’ essere gestita dal fondo di settore, alleviando il costo diretto per il datore.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto in occasione o a causa del lavoro) l’INAIL corrisponde:
- Nessuna indennita’ per il giorno dell’infortunio (a carico del datore)
- 60% della retribuzione dal 4 al 90 giorno
- 75% della retribuzione dal 91 al 180 giorno
Il CCNL integra a carico del datore la differenza tra l’indennita’ INAIL e il 100% della retribuzione per i periodi e le anzianita’ previsti contrattualmente. L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di comporto: il lavoratore non consuma il comporto durante la degenza da infortunio.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
Chi integra la retribuzione durante la malattia?
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

