Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 70 CTS – Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestaz…

    Art. 70 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

    2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell' articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 , in deroga al possesso dei requisiti di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 . Note all'art. 70: – Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è pubblicato nella GUUE n. L. 139/1 del 30 aprile

    2004. «Art. 6 (Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento). –

    1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

    2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

    3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinchè gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto: a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato; b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 ; o c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 14, paragrafo

    3. Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.». – Si riporta l' art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno): «Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali). –

    1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale ; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero a misure di sicurezza.

    2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

    3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

    4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

    5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

    6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

    6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

    7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell' art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e l' art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 .».

  • Art. 50 quater CAD – Disponibilità dei dati generati nella fornitura di s…

    Art. 50 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente ((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  • CCNL Grafici Editoriali: Welfare

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Welfare CCNL Grafici: Coopersalute, Cooperlavoro pensione, polizza infortuni, formazione digitale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Welfare
    Voce Dettaglio
    Coopersalute Vedi sezione
    Cooperlavoro Vedi sezione
    Polizza infortuni Vedi sezione
    Formazione digital Vedi sezione
    Sussidi straordinari Vedi sezione

    Coopersalute

    Sanità integrativa: visite, esami, dentista.

    Cooperlavoro

    Fondo pensione 1,55% + 1,55% + TFR.

    Polizza infortuni

    €100.000 24h.

    Formazione digital

    Riqualificazione per nuovi ruoli: web design, UX, content management.

    Sussidi straordinari

    Per dipendenti in difficoltà settore in contrazione.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Welfare
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su welfare.
    Caia – grafica Welfare
    Caia (grafica livello 5) gestisce welfare in casa editrice.
    Sempronio – direttore Welfare
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona welfare.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Welfare?
    Risposta su welfare CCNL Grafici.
    Domanda 2 Welfare?
    Approfondimento welfare per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Welfare?
    Caso specifico welfare settore stampa.
    Domanda 4 Welfare?
    Differenze welfare tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 178 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 178 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • CCNL Grafici Editoriali: Maternità

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Maternità CCNL Grafici: 5 mesi 100%, esonero solventi/macchine pesanti in gravidanza, paternità 10gg.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Maternità
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione
    Esonero rischi Vedi sezione
    Paternità Vedi sezione
    Congedo parentale Vedi sezione
    Allattamento Vedi sezione

    Maternità 5 mesi

    5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Esonero rischi

    Esonero solventi, macchine pesanti, turni notturni rotative.

    Paternità

    10 gg al 100%.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia.

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Maternità
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su maternità.
    Caia – grafica Maternità
    Caia (grafica livello 5) gestisce maternità in casa editrice.
    Sempronio – direttore Maternità
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona maternità.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Maternità?
    Risposta su maternità CCNL Grafici.
    Domanda 2 Maternità?
    Approfondimento maternità per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Maternità?
    Caso specifico maternità settore stampa.
    Domanda 4 Maternità?
    Differenze maternità tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 D.Lgs. 231/2001 – Criteri di scelta delle misure

    Art. 46 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Criteri di scelta delle misure

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

    2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

    3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

    4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

  • Art. 146 L. 689/1981 – Norma di coordinamento

    Art. 146 L. 689/1981 – Norma di coordinamento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

  • CCNL Scuola AGIDAE: Ferie e permessi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Ferie CCNL Scuola AGIDAE: docenti coincidono con vacanze scolastiche (lunghe), ATA 32 gg lavorativi. Permessi familiari standard. L.104.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi
    Voce Dettaglio
    Ferie docenti Vedi sezione dedicata
    Ferie ATA Vedi sezione dedicata
    Permessi personali Vedi sezione dedicata
    L.104 Vedi sezione dedicata
    Permessi studio Vedi sezione dedicata

    Ferie docenti

    Coincidono con vacanze scolastiche: ~50-60 gg lavorativi/anno (Natale, Pasqua, estate). Particolarmente generose.

    Ferie ATA

    32 gg lavorativi annui. Per ATA con sospensione attività estive: ferie obbligatorie luglio-agosto.

    Permessi personali

    3 gg/anno permessi personali retribuiti.

    L.104

    3 gg/mese permesso. Esonero notturno se applicabile.

    Permessi studio

    150h triennio per scuola serale/università.

    Casi pratici

    Tizio – docente Ferie e permessi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su ferie e permessi.
    Caia – ATA Ferie e permessi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce ferie e permessi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Ferie e permessi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona ferie e permessi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Ferie e permessi?
    Approfondimento ferie e permessi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Ferie e permessi?
    Caso specifico ferie e permessi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Ferie e permessi?
    Differenze ferie e permessi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 50 ter CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati

    Art. 50 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. (38)

    2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)

    2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. (38)

    3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

    4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma

    2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. (38)

    5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

    6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

    7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già ((attivi)) .

    8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 69 CTS – Accesso al Fondo sociale europeo

    Art. 69 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accesso al Fondo sociale europeo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

  • Art. 45 D.Lgs. 231/2001 – Applicazione delle misure cautelari

    Art. 45 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

    2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell' articolo 292 del codice di procedura penale .

    3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .

  • Art. 22 L. 68/1999 – Abrogazioni

    Art. 22 L. 68/1999 – Abrogazioni

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Sono abrogati: a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; b) l’ articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; c) l’ articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) l’ articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e) l’ articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; f) l’ articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.