Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 51 D.Lgs. 231/2001 – Durata massima delle misure cautelari

    Art. 51 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Durata massima delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare ((un anno)) .

    2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare ((un anno e quattro mesi)) .

    3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

    4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

  • Art. 226-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo)

    Art. 226-bis D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

    ))

  • Art. 74 CTS – Sostegno alle attività delle organizzazioni di volon…

    Art. 74 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

  • Art. 401 DPR 495/1992 – Archivio nazionale delle strade

    Art. 401 DPR 495/1992 – Archivio nazionale delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

    2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.

    3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.

    4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.

    5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.

    6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma

    3. 7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonché attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.

    8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali.

    9. Le modalità di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice.

    11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nota all'art. 401: – Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73.

  • Art. 53 CAD – Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

    Art. 53 D.Lgs. 82/2005 CAD – Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo

    54. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)) , nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

    1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 50 D.Lgs. 231/2001 – Revoca e sostituzione delle misure cautelari

    Art. 50 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Revoca e sostituzione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo

    17. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

  • Art. 213 D.Lgs. 259/2003 – Vigilanza

    Art. 213 D.Lgs. 259/2003 – Vigilanza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 73 CTS – Altre risorse finanziarie specificamente destinate a…

    Art. 73 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , per un ammontare di 2 milioni di euro; b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

    2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

    3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 73: – Si riporta l' art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). –

    8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». -Si riporta l' art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991 : «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). –

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

    2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.». – Si riporta l' art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale): «Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale). –

    1. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall' art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e

    2000. 2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 , il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987 , tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

    3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987 , è ripartito secondo i seguenti criteri: a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo; b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta; c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'art. 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.». – Per il testo dell' art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , si veda nelle note all'art.

    102. – Si riporta l' art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 : «Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). –

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art.

    12. 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.». – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.

  • Art. 49 D.Lgs. 231/2001 – Sospensione delle misure cautelari

    Art. 49 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sospensione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo

    17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo

    17. 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

    3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

    4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

  • Art. 52 CAD – (Accesso telematico e riutilizzo dei dati … )

    Art. 52 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Accesso telematico e riutilizzo dei dati … )

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. I dati e i documenti che ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50)) .

    4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ((…)) .

    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.(19)

  • CCNL Gas-Acqua: livelli e mansioni Federgasacqua

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua Federgasacqua classifica i lavoratori in 7 livelli (1-7) più Quadri. Mansioni-chiave: Tecnico reti gas/acqua (3-5), Operatore distribuzione (2-4), Addetto contatori (2-3), Capi turno impianti depurazione (5-6), Quadri direttivi (Q). Patentini gas (UNI 11352) e abilitazioni specifiche obbligatorie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Gas-Acqua
    Livello Profili tipo
    1 Ausiliari, addetti pulizie impianti
    2 Addetti generici reti, lettori contatori
    3 Operatori reti gas/acqua, manutentori base
    4 Tecnici qualificati reti, saldatori specializzati
    5 Tecnici impianti depurazione, capi squadra
    6 Capi turno impianti, ispettori
    7 Coordinatori tecnici, capi servizio
    Q Quadri direttivi, responsabili territoriali

    Tecnico reti gas/acqua: livelli 3-5

    Il tecnico reti è la figura più diffusa del settore. Si occupa di costruzione, manutenzione e riparazione delle condotte gas/acqua urbane e suburbane:

    • Livello 3: operatore base reti (scavi, posa tubazioni, manovre valvole)
    • Livello 4: tecnico qualificato (saldatura polietilene, prove pressione, ricerca perdite)
    • Livello 5: tecnico esperto (riparazioni complesse sotto pressione, supervisione cantieri)

    Patentini obbligatori: UNI 11352 per saldatori polietilene gas, PE per saldatori acqua, D.M. 37/08 per impiantistica.

    Operatori impianti depurazione

    Gli operatori impianti depurazione gestiscono i depuratori urbani:

    • Livello 4-5: controllo macchine, dosaggio reagenti, analisi parametri
    • Livello 5-6: capi turno depuratori grandi (>50.000 ab. eq.)
    • Lavoro 24/7 con turni rotanti

    Formazione specifica su HACCP acque, sicurezza biologica, reagenti chimici.

    Lettori contatori e fatturazione

    I lettori contatori (livello 2-3) eseguono la lettura periodica dei contatori gas/acqua presso utenti. Con la diffusione dei contatori smart (auto-letti) il ruolo è in riduzione: molti lettori vengono riqualificati come tecnici manutenzione contatori.

    Quadri e dirigenti tecnici

    I Quadri (livello Q) ricoprono ruoli direttivi:

    • Responsabili territoriali distribuzione
    • Capi servizio depurazione/distribuzione
    • Coordinatori sicurezza/qualità
    • Dirigenti operativi multiutility

    Pronto Intervento Gas/Acqua

    Tutte le aziende hanno squadre Pronto Intervento H24:

    • Reperibilità rotante tecnici reti
    • Tempo di arrivo: 30 minuti per emergenze gas (fughe), 60 minuti per acqua (rotture)
    • Indennità reperibilità + chiamata + ore lavorate maggiorate

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico reti gas livello 4
    Tizio è tecnico reti gas livello 4 con patentino UNI 11352. Stipendio €2.020/mese × 14 mens + indennità rischio €120/mese. Lavora cantieri urbani, pronto intervento weekend rotanti.
    Caia – Operatrice depuratore livello 5
    Caia opera depuratore urbano livello 5, turni rotanti 24/7. Stipendio €2.180 × 14 mens + indennità turno €350 + indennità HACCP €80. Capo turno 4 operatori.
    Sempronio – Quadro tecnico territoriale
    Sempronio è Quadro responsabile territoriale distribuzione gas (5 comuni, 50k utenze). Stipendio €3.000 × 14 mens + indennità responsabilità €450. Coordinamento 30 tecnici.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Gas-Acqua?
    Sette livelli (1-7) più Quadri. Operatori reti 2-4, tecnici qualificati 4-5, capi turno e ispettori 5-6, coordinatori 7, Quadri direttivi.
    Quale patentino serve per saldare condotte gas?
    Patentino UNI 11352 (saldatori polietilene gas), conseguito con corso 80h + esame pratico. Aggiornamento ogni 2 anni. Per acqua: patentino PE. Per impiantistica: abilitazione D.M. 37/08.
    Come funziona il Pronto Intervento Gas?
    Squadre H24 con reperibilità rotante. Tempo arrivo emergenze gas: 30 minuti (per fughe e dispersioni). Indennità reperibilità €30-40/gg + chiamata + ore lavorate maggiorate.
    Quanto guadagna un tecnico reti gas?
    Livello 4 tecnico qualificato: €2.020/mese base × 14 mens (~€28.000 lordi annui). Con indennità rischio + reperibilità + festivi può arrivare a ~€2.500-2.800/mese.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 72 CTS – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di…

    Art. 72 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il Fondo previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

    3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3)

    4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10) ((29))

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