Autore: Andrea Marton

  • Art. 110 D.Lgs. 259/2003 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

    Art. 110 D.Lgs. 259/2003 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

    3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l’eventuale rinnovo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 GDPR – Compiti del responsabile della protezione dei dati

    Articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Compiti del responsabile della protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 37 D.Lgs. 79/2011 – Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

    Art. 37 D.Lgs. 79/2011 – Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

    2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 GDPR – Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo

    Articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 46 D.Lgs. 171/2005 – Obblighi del conduttore

    Art. 46 D.Lgs. 171/2005 – Obblighi del conduttore

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 D.Lgs. 504/1995 – Oggetto dell’imposizione

    Art. 34 D.Lgs. 504/1995 – Oggetto dell’imposizione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.

    2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

    3. È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

  • Art. 31 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni a favore dei minori

    1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
  • Art. 8 GDPR – Condizioni applicabili al consenso dei minori

    Articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni applicabili al consenso dei minori.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): malattia e infortunio

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: malattia e infortunio

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un sistema articolato di tutele durante la malattia, con un comporto (periodo di conservazione del posto) tra gli otto e i dodici mesi secondo l’anzianità e un’integrazione economica che completa l’indennità INPS per garantire la continuità del reddito.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un comporto da 8 a 12 mesi in base all’anzianità. L’integrazione economica porta la retribuzione al 100% per i primi 3-5 mesi, poi al 50% per i mesi successivi. Il rinnovo 2025 ha escluso dal computo del comporto le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate, fino al 100% del periodo ordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa: comporto e integrazione economica

    Comporto e integrazione economica durante la malattia — CCNL Chimico-Farmaceutico
    Anzianità di servizio Comporto (mesi) Integrazione al 100% Integrazione al 50%
    Fino a 3 anni 8 mesi Primi 3 mesi Mesi 4° – 8°
    Da 3 a 6 anni 10 mesi Primi 4 mesi Mesi 5° – 10°
    Oltre 6 anni 12 mesi Primi 5 mesi Mesi 6° – 12°

    L’integrazione contrattuale si somma all’indennità di malattia INPS (normalmente il 50% della retribuzione media giornaliera globale) per raggiungere i livelli indicati. Verificare le modalità di calcolo esatte con il consulente del lavoro o con la paghe aziendale, poiché la base di calcolo può differire tra aziende che adottano sistemi di cedolino differenti.

    La legge e il CCNL: cosa distingue

    È importante distinguere ciò che è garantito per legge da ciò che il CCNL migliora:

    • Di legge: l’art. 2110 del codice civile garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo fissato dalla contrattazione collettiva (il «comporto»); l’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore per legge per molte categorie).
    • Di CCNL: il comporto (8-12 mesi) è superiore al minimo legale; l’integrazione al 100% per i primi mesi è una miglioria contrattuale che va al di là di quanto previsto dalla legge; la tutela speciale per patologie oncologiche è anch’essa contrattuale.

    Patologie gravi: tutele rafforzate dal rinnovo 2025

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto una significativa novità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o degenerative: le giornate di assenza necessarie per le relative terapie, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non vengono conteggiate nel comporto, fino a un massimo del 100% del comporto ordinario spettante.

    In termini pratici: un lavoratore con 8 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi) che si assenta per chemioterapia può usufruire di altri 12 mesi di assenza «protetta» per le terapie, senza che questi incidano sul comporto ordinario. La certificazione deve provenire da struttura pubblica o convenzionata (non basta il medico privato).

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    La disciplina dell’infortunio sul lavoro si interseca con le norme del CCNL ma ha una base prevalentemente legale:

    • INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta per infortuni sul lavoro e malattie professionali, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno (D.P.R. 1124/1965);
    • Il CCNL integra l’indennità INAIL a livelli più favorevoli, garantendo la sostanziale continuità del reddito;
    • Il periodo di inabilità per infortunio sul lavoro non è conteggiato nel comporto ordinario: il lavoratore infortunato ha diritto a conservare il posto per tutta la durata dell’inabilità;
    • In ambienti GMP farmaceutici, la prevenzione degli infortuni è particolarmente rigorosa per la presenza di sostanze chimiche e attrezzature specializzate.

    Il fondo sanitario Faschim durante la malattia

    Il fondo Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici), cui tutti i lavoratori del settore sono iscritti automaticamente, copre prestazioni sanitarie integrative che possono essere rilevanti durante i periodi di malattia: visite specialistiche, esami diagnostici, day hospital, ricoveri. I dettagli sulle coperture Faschim sono trattati nell’articolo dedicato al welfare integrativo.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore GMP (E1) con 2 anni di anzianità: malattia prolungata
    Tizio ha 2 anni di anzianità (comporto: 8 mesi). Si ammala a febbraio 2026 e rimane assente per 7 mesi. Per i primi 3 mesi riceve integrazione al 100%; dal 4° al 7° mese al 50%. Al 7° mese il datore avvisa che al raggiungimento degli 8 mesi potrebbe risolvere il rapporto. Tizio, prima della scadenza del comporto, rientra e consulta il sindacato Filctem-Cgil per valutare se richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare il licenziamento.
    Caia — Ricercatrice (C1) con patologia oncologica
    Caia ha 9 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi). Le viene diagnosticata una patologia oncologica e deve sottoporsi a 8 mesi di chemioterapia con assenze periodiche. Dal 1° luglio 2025 (rinnovo 2025 in vigore), le assenze per terapie oncologiche certificate dall’oncologia ospedaliera non vengono computate nel suo comporto ordinario di 12 mesi. Caia può quindi assentarsi per le terapie senza intaccare il comporto, che rimane integro per eventuali ricadute future.
    Sempronio — Addetto manutenzione (D1): infortunio in stabilimento
    Sempronio si infortuna alla mano durante interventi di manutenzione di un reattore farmaceutico. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Il periodo di inabilità (45 giorni) non viene conteggiato nel comporto ordinario. Il CCNL integra l’indennità INAIL. Al rientro, Sempronio deve seguire la procedura di visita medica di rientro prevista dal D.Lgs. 81/2008 prima di essere reintegrato alle mansioni abituali, con eventuale reinserimento graduale.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di malattia posso fare senza perdere il posto?
    Il comporto va da 8 mesi (fino a 3 anni di anzianità) a 10 mesi (3-6 anni) a 12 mesi (oltre 6 anni). Al superamento del comporto il datore può recedere con preavviso.
    Quanto vengo pagato durante la malattia?
    L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL la integra al 100% per i primi 3-5 mesi (secondo l’anzianità), poi al 50% per i mesi successivi nel comporto.
    Le terapie oncologiche rientrano nel comporto?
    No: dal rinnovo 2025, le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate da struttura pubblica o convenzionata non rientrano nel comporto ordinario, fino al 100% del periodo comporto spettante.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL integra. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto ordinario.
    Come si comunica la malattia nel settore farmaceutico?
    Il lavoratore avvisa il datore prima dell’inizio del turno/orario e trasmette il certificato medico telematico. Il medico di base lo invia direttamente all’INPS e al datore in via telematica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’integrazione economica riportata descrive il meccanismo contrattuale; le modalità di calcolo esatte variano in funzione della busta paga aziendale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.