CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
CCNL Chimico-Farmaceutico: malattia e infortunio
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un sistema articolato di tutele durante la malattia, con un comporto (periodo di conservazione del posto) tra gli otto e i dodici mesi secondo l’anzianità e un’integrazione economica che completa l’indennità INPS per garantire la continuità del reddito.
In sintesi
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un comporto da 8 a 12 mesi in base all’anzianità. L’integrazione economica porta la retribuzione al 100% per i primi 3-5 mesi, poi al 50% per i mesi successivi. Il rinnovo 2025 ha escluso dal computo del comporto le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate, fino al 100% del periodo ordinario.
Tabella riepilogativa: comporto e integrazione economica
Comporto e integrazione economica durante la malattia — CCNL Chimico-Farmaceutico
| Anzianità di servizio |
Comporto (mesi) |
Integrazione al 100% |
Integrazione al 50% |
| Fino a 3 anni |
8 mesi |
Primi 3 mesi |
Mesi 4° – 8° |
| Da 3 a 6 anni |
10 mesi |
Primi 4 mesi |
Mesi 5° – 10° |
| Oltre 6 anni |
12 mesi |
Primi 5 mesi |
Mesi 6° – 12° |
L’integrazione contrattuale si somma all’indennità di malattia INPS (normalmente il 50% della retribuzione media giornaliera globale) per raggiungere i livelli indicati. Verificare le modalità di calcolo esatte con il consulente del lavoro o con la paghe aziendale, poiché la base di calcolo può differire tra aziende che adottano sistemi di cedolino differenti.
La legge e il CCNL: cosa distingue
È importante distinguere ciò che è garantito per legge da ciò che il CCNL migliora:
- Di legge: l’art. 2110 del codice civile garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo fissato dalla contrattazione collettiva (il «comporto»); l’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore per legge per molte categorie).
- Di CCNL: il comporto (8-12 mesi) è superiore al minimo legale; l’integrazione al 100% per i primi mesi è una miglioria contrattuale che va al di là di quanto previsto dalla legge; la tutela speciale per patologie oncologiche è anch’essa contrattuale.
Patologie gravi: tutele rafforzate dal rinnovo 2025
Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto una significativa novità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o degenerative: le giornate di assenza necessarie per le relative terapie, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non vengono conteggiate nel comporto, fino a un massimo del 100% del comporto ordinario spettante.
In termini pratici: un lavoratore con 8 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi) che si assenta per chemioterapia può usufruire di altri 12 mesi di assenza «protetta» per le terapie, senza che questi incidano sul comporto ordinario. La certificazione deve provenire da struttura pubblica o convenzionata (non basta il medico privato).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
La disciplina dell’infortunio sul lavoro si interseca con le norme del CCNL ma ha una base prevalentemente legale:
- INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta per infortuni sul lavoro e malattie professionali, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno (D.P.R. 1124/1965);
- Il CCNL integra l’indennità INAIL a livelli più favorevoli, garantendo la sostanziale continuità del reddito;
- Il periodo di inabilità per infortunio sul lavoro non è conteggiato nel comporto ordinario: il lavoratore infortunato ha diritto a conservare il posto per tutta la durata dell’inabilità;
- In ambienti GMP farmaceutici, la prevenzione degli infortuni è particolarmente rigorosa per la presenza di sostanze chimiche e attrezzature specializzate.
Il fondo sanitario Faschim durante la malattia
Il fondo Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici), cui tutti i lavoratori del settore sono iscritti automaticamente, copre prestazioni sanitarie integrative che possono essere rilevanti durante i periodi di malattia: visite specialistiche, esami diagnostici, day hospital, ricoveri. I dettagli sulle coperture Faschim sono trattati nell’articolo dedicato al welfare integrativo.
Casi pratici
Tizio — Operatore GMP (E1) con 2 anni di anzianità: malattia prolungata
Tizio ha 2 anni di anzianità (comporto: 8 mesi). Si ammala a febbraio 2026 e rimane assente per 7 mesi. Per i primi 3 mesi riceve integrazione al 100%; dal 4° al 7° mese al 50%. Al 7° mese il datore avvisa che al raggiungimento degli 8 mesi potrebbe risolvere il rapporto. Tizio, prima della scadenza del comporto, rientra e consulta il sindacato Filctem-Cgil per valutare se richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare il licenziamento.
Caia — Ricercatrice (C1) con patologia oncologica
Caia ha 9 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi). Le viene diagnosticata una patologia oncologica e deve sottoporsi a 8 mesi di chemioterapia con assenze periodiche. Dal 1° luglio 2025 (rinnovo 2025 in vigore), le assenze per terapie oncologiche certificate dall’oncologia ospedaliera non vengono computate nel suo comporto ordinario di 12 mesi. Caia può quindi assentarsi per le terapie senza intaccare il comporto, che rimane integro per eventuali ricadute future.
Sempronio — Addetto manutenzione (D1): infortunio in stabilimento
Sempronio si infortuna alla mano durante interventi di manutenzione di un reattore farmaceutico. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Il periodo di inabilità (45 giorni) non viene conteggiato nel comporto ordinario. Il CCNL integra l’indennità INAIL. Al rientro, Sempronio deve seguire la procedura di visita medica di rientro prevista dal D.Lgs. 81/2008 prima di essere reintegrato alle mansioni abituali, con eventuale reinserimento graduale.
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia posso fare senza perdere il posto?
Il comporto va da 8 mesi (fino a 3 anni di anzianità) a 10 mesi (3-6 anni) a 12 mesi (oltre 6 anni). Al superamento del comporto il datore può recedere con preavviso.
Quanto vengo pagato durante la malattia?
L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL la integra al 100% per i primi 3-5 mesi (secondo l’anzianità), poi al 50% per i mesi successivi nel comporto.
Le terapie oncologiche rientrano nel comporto?
No: dal rinnovo 2025, le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate da struttura pubblica o convenzionata non rientrano nel comporto ordinario, fino al 100% del periodo comporto spettante.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL integra. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto ordinario.
Come si comunica la malattia nel settore farmaceutico?
Il lavoratore avvisa il datore prima dell’inizio del turno/orario e trasmette il certificato medico telematico. Il medico di base lo invia direttamente all’INPS e al datore in via telematica.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’integrazione economica riportata descrive il meccanismo contrattuale; le modalità di calcolo esatte variano in funzione della busta paga aziendale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.