Autore: Andrea Marton

  • Art. 100 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Art. 100 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari o per casi disciplinati dal diritto tributario o penale nazionale.

    2. L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di atti legislativi dell’Unione o nazionali.

  • Art. 266 DPR 495/1992 – Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

    Art. 266 DPR 495/1992 – Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

    2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

    3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.

    4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

    5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

    6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

  • Art. 103 RD 12/1941

    Art. 103 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 20 L. 104/1992 – Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni

    1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
  • Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Articolo NON abrogato: vigente (refuso archivio Normattiva). Verificare URN.

    Inquadramento: Risulta tra gli articoli con body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19, ma il diritto di affissione delle R.S.A. è tuttora vigente come parte della Titolo III dello Statuto. Pubblicato come stub in attesa di recupero testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 Titolo III; T.U. Rappresentanza 10/01/2014 art. 5.

  • Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA: Riscossione coattiva e privilegi

    Art. 62 T.U.IVA – Riscossione coattiva e privilegi.

    In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
    pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
    sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
    pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
    e’ vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
    l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e’ notificata a norma del primo
    comma dell’art. 56.
    Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
    non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
    disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
    regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
    dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
    mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
    dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
    mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
    immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
    crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
    1969, n. 153.
    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
    contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
    rimborsategli.
    Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
    committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
    2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
    della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
    rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
    codice civile.
    (comma abrogato)
    (comma abrogato)”

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  • Art. 15-duodecies D.Lgs. 502/1992 – Strutture per l’attività liberoprofessionale

    Art. 15-duodecies D.Lgs. 502/1992 – Strutture per l’attività liberoprofessionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria.

    2. Il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l’ammontare dei fondi di cui all’articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.

    3. Fermo restando l’ articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: malattia e infortunio 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: malattia e infortunio

    Comporto, trattamento economico e obblighi del lavoratore e del datore in caso di malattia e infortunio nei contratti dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 99-110 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

    In sintesi

    Il comporto è di 180 giorni annui (18 mesi per malattie gravi). Il CCNL integra l’INPS al 100% nei primi 3 giorni di carenza, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° in poi. In caso di infortunio, il datore integra l’INAIL fino al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21°). Reperibilità domiciliare: ore 10-12 e 17-19.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario
    180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL)
    Comporto malattie gravi
    18 mesi complessivi (art. 109 CCNL)
    Aspettativa non retribuita
    Ulteriori 120 giorni su richiesta del lavoratore (art. 108)
    Reperibilità
    10:00-12:00 e 17:00-19:00 (art. 101 CCNL)
    Preavviso prima del licenziamento per comporto
    30 giorni con raccomandata o PEC (art. 102)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Trattamento economico di malattia – art. 103 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INPS)
    Periodo Indennità INPS Integrazione datoriale Totale garantito
    Giorni 1-3 (carenza) 0% (INPS non eroga) 100% a carico del datore 100% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 4-20 50% della retribuzione 25% a integrazione datoriale 75% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 21-180 66% della retribuzione 34% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

    Base di calcolo: per «retribuzione giornaliera» si intende la quota della retribuzione di fatto (art. 117 CCNL), ottenuta dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, al netto delle trattenute previdenziali. La retribuzione di fatto comprende la retribuzione normale più tutti gli elementi retributivi continuativi, escluso lo straordinario.

    Trattamento economico di infortunio sul lavoro – art. 105 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INAIL)
    Periodo Indennità INAIL Integrazione datoriale Totale garantito
    Giorno dell’infortunio Nulla Intera quota giornaliera retribuzione di fatto 100%
    Giorni 1-3 (carenza INAIL) 0% 60% a carico del datore 60% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 4 (primo giorno INAIL) 60% (INAIL) 60%
    Giorni 5-20 60% (INAIL) 30% a integrazione datoriale 90% della retribuzione giornaliera netta
    Dal 21° giorno 75% (INAIL) 25% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

    Distinzione fondamentale: CCNL e legge

    Il trattamento economico durante la malattia è la risultante di due fonti normative diverse che si integrano:

    • La legge (D.Lgs. 151/2001, L. 833/1978, L. 33/1980) prevede l’indennità di malattia INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,67% dal 21° al 180°) e quella INAIL per gli infortuni sul lavoro (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°). La carenza dei primi 3 giorni di malattia non è indennizzata dall’INPS.
    • Il CCNL migliora la legge obbligando il datore a integrare l’indennità INPS fino ai livelli indicati nella tabella. I primi 3 giorni di carenza, non coperti dall’INPS, sono interamente a carico del datore.

    Comporto e aspettativa non retribuita

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato non può essere licenziato. Nel CCNL sport è di 180 giorni nell’anno solare. Il computo è per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non per i 12 mesi precedenti l’evento.

    Trascorsi i 180 giorni, il datore deve avvisare il lavoratore con 30 giorni di preavviso scritto (raccomandata AR o PEC) prima di procedere al licenziamento. Il lavoratore, prima della scadenza del comporto, può richiedere un ulteriore aspettativa non retribuita di 120 giorni, presentando domanda scritta con raccomandata e producendo certificati medici.

    Per le malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), sempre a condizione di idonea certificazione medica.

    Obblighi del lavoratore in malattia

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto a (artt. 100-101 CCNL):

    • dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell’inizio della malattia; se non lo fa entro un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata;
    • trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni dal rilascio;
    • trovarsi al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19) per le visite di controllo INPS/medico di fiducia del datore;
    • comunicare immediatamente eventuali assenze dal domicilio per visite mediche o forza maggiore.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore con 10 giorni di malattia

    Tizio si ammala per 10 giorni. Il trattamento economico è: giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore; giorni 4-10: il datore anticipa l’indennità INPS (50%) e la integra di un ulteriore 25%, per un totale del 75% della retribuzione giornaliera netta. Tizio non riceve lo stipendio pieno per i giorni 4-10, ma il 75% calcolato sulla sua retribuzione di fatto.

    Caia — Bagnina con infortunio in piscina

    Caia si infortuna scivol ando in piscina. Per il giorno dell’infortunio riceve l’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto (a carico del datore). Nei 3 giorni successivi (carenza INAIL) riceve il 60% a carico del datore. Dal 5° giorno, l’INAIL eroga il 60% e il datore integra al 90%. Dal 21° giorno il totale garantito è il 100%. L’infortunio non sottrae giorni dal comporto ordinario per malattia.

    Sempronio — Malattia oncologica

    Sempronio riceve una diagnosi oncologica. Presenta al datore una certificazione medica attestante la patologia grave. In questo caso il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL): Sempronio non può essere licenziato per superamento del comporto prima del raggiungimento dei 18 mesi. Può altresì beneficiare della copertura sanitaria integrativa del Fondo EST.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di comporto prevede il CCNL sport per malattia?
    180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL). Per malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi (art. 109).
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    Il CCNL integra l’INPS al 100% nei giorni 1-3 (carenza, a carico del datore), al 75% dal 4° al 20° (INPS 50% + datore 25%), al 100% dal 21° in poi (INPS 66% + datore 34%). Base: retribuzione giornaliera netta di fatto (art. 103 CCNL).
    Come funziona il trattamento in caso di infortunio sul lavoro?
    Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio, il 60% per i giorni 1-3 (carenza INAIL), poi integra l’INAIL al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21° giorno, art. 105 CCNL).
    Cosa succede se il lavoratore non è a casa negli orari di reperibilità?
    Il lavoratore può essere sanzionato ai sensi della L. 638/1983 e deve rientrare immediatamente in azienda. Se non rientra, l’assenza è considerata ingiustificata con le conseguenze disciplinari previste dal CCNL (art. 101).
    Una patologia oncologica dà diritto a un comporto più lungo?
    Sì. Il comporto per malattie gravi e invalidanti è di 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), a fronte dei normali 180 giorni, a condizione di idonea certificazione medica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 Codice Civile: Parentela

    Art. 74 Codice Civile: Parentela

    Art. 74 c.c. Parentela (1)

    In vigore

    La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

  • Art. 178 D.Lgs. 36/2023 – Affidamento delle concessioni

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 56 e dall’articolo 158, l’affidamento delle concessioni avviene con procedura concorrenziale.
  • Art. 94 D.Lgs. 36/2023 – Cause di esclusione automatica

    1. Costituisce causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione la presenza dei seguenti motivi: a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.