Autore: Andrea Marton

  • Art. 146 D.Lgs. 174/2016 – Decreto di discarico

    Art. 146 D.Lgs. 174/2016 – Decreto di discarico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.

    2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

    3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l’approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.

    4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.

    5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.

  • Art. 13 D.Lgs. 502/1992 – Autofinanziamento regionale

    Art. 13 D.Lgs. 502/1992 – Autofinanziamento regionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all’articolo 1, all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

    2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall’ articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l’aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l’esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all’ art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

    3. Le regioni, nell’ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell’evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.

  • Art. 36 L. 104/1992 – Cumulabilità di benefici

    1. Per i benefici previsti dalla presente legge è ammessa la cumulabilità con altri benefici, prestazioni e provvidenze di natura sociale e previdenziale.
  • CCNL Terziario Confesercenti: particolarita’ del settore e ruolo degli enti bilaterali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti presenta alcune specificita’ rispetto al parallelo contratto Confcommercio: la platea di riferimento e’ composta da micro-imprese e PMI associate a Confesercenti, con un sistema di bilateralita’ piu’ orientato al supporto organizzativo delle piccole imprese. Gli enti bilaterali Confesercenti (EBA) svolgono un ruolo di supplenza della contrattazione aziendale, assente nella maggior parte delle micro-imprese del settore. Il contratto disciplina anche le specifiche dell’attivita’ di commercio ambulante e del commercio a domicilio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Confronto CCNL Terziario Confesercenti vs Confcommercio – Elementi principali
    Elemento Confesercenti Confcommercio
    Parti datoriali Confesercenti Confcommercio
    Platea prevalente Micro-imprese e PMI commercio Grandi catene + PMI
    Struttura livelli Quadro + 7 livelli (1°-7°) Quadro + 7 livelli (I-VII)
    Enti bilaterali EBA Confesercenti territoriali EBT Confcommercio territoriali
    Fondo pensione Fon.Te Fon.Te (condiviso)
    Mensilita’ 14 14
    Commercio ambulante Disciplina specifica Disciplina specifica

    La specificita' della platea Confesercenti

    Confesercenti rappresenta prevalentemente le piccole e micro-imprese del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, dell’artigianato commerciale e della distribuzione locale. A differenza di Confcommercio, che include anche le grandi catene della GDO, Confesercenti e’ radicata nel tessuto commerciale dei centri storici, dei mercati ambulanti e dei servizi di prossimita’.

    Questa peculiarita’ ha riflessi pratici sulla contrattazione: nelle micro-imprese (1-5 dipendenti) la contrattazione aziendale e’ praticamente assente, e il ruolo di secondo livello e’ assolto dagli enti bilaterali territoriali, che suppliscono con regolamenti locali e prestazioni integrative.

    Il commercio ambulante e le sue specificita'

    Il CCNL Terziario Confesercenti disciplina anche il commercio ambulante (commercio su aree pubbliche): venditori su posteggio fisso o in forma itinerante. Le principali specificita’ rispetto al commercio fisso:

    • Orario di lavoro condizionato dai calendari dei mercati e dalle autorizzazioni comunali;
    • Indennita’ di trasporto e allestimento per chi partecipa a mercati fuori sede;
    • Flessibilita’ nell’organizzazione dei riposi settimanali in funzione dei giorni di mercato;
    • Contratti part-time frequenti per la natura stagionale di alcune manifestazioni.

    Il ruolo degli EBA nella micro-impresa

    Nelle imprese con meno di cinque dipendenti (la maggior parte degli associati Confesercenti) gli enti bilaterali territoriali (EBA) svolgono funzioni che nelle grandi imprese sono assolte dall’HR:

    • Assistenza nella redazione di lettere di assunzione e proroghe;
    • Informazioni su aggiornamenti normativi e contrattuali;
    • Mediazione in controversie pre-contenziose tra datore e lavoratore;
    • Erogazione di contributi a sostegno del reddito per lavoratori sospesi (integrazione FIS);
    • Sportelli di orientamento per i giovani in cerca di primo impiego.

    L’iscrizione all’EBA e’ obbligatoria per i datori che applicano il CCNL Confesercenti. Il mancato versamento del contributo EBA e’ inadempimento contrattuale.

    Contrattazione di secondo livello e accordi territoriali

    Il sistema Confesercenti valorizza la contrattazione territoriale come livello intermedio tra il CCNL nazionale e la contrattazione aziendale (spesso assente nelle PMI). Gli accordi territoriali possono disciplinare:

    • Orari di apertura e chiusura degli esercizi nelle aree commerciali locali;
    • Modalita’ di fruizione della banca ore e del ROL;
    • Premi di risultato collettivi a carattere territoriale (settoriali o per categoria merceologica);
    • Piani formativi territoriali cofinanziati dagli enti bilaterali.

    I premi di risultato negoziati in sede territoriale o aziendale beneficiano della detassazione al 10% (sostitutiva IRPEF) fino a 3.000 euro annui, se collegati a obiettivi di produttivita’, redditivita’ o qualita’ verificabili.

    Casi pratici

    Tizio – Commercio ambulante: riposo settimanale
    Tizio e’ venditore ambulante su posteggio fisso in un mercato settimanale che si tiene il giovedi’. Il suo riposo settimanale cade di venerdi’ (anziche’ la domenica) per garantire la copertura del giorno di mercato. Il CCNL consente questa deroga al riposo domenicale per i lavoratori del commercio ambulante, con il pagamento della maggiorazione domenicale se la domenica e’ lavorata.
    Caia – Premio di risultato territoriale
    Caia lavora in un negozio di calzature a Bologna dove si applica un accordo territoriale Confesercenti Emilia-Romagna che prevede un premio di risultato di 800 euro annui collegato al fatturato della categoria. Il premio e’ detassato al 10% (anziche’ aliquota IRPEF marginale): Caia risparmia circa 100-180 euro di imposte rispetto alla tassazione ordinaria.
    Sempronio – Mancata iscrizione all’EBA
    Il datore di Sempronio non ha mai versato i contributi all’EBA Confesercenti provinciale. Sempronio scopre di non poter accedere alle prestazioni (contributo nascita figlio, rimborso formazione). Il mancato versamento e’ un inadempimento contrattuale: Sempronio puo’ fare valere la clausola di obbligatorieta’ dell’iscrizione tramite il sindacato o l’EBA stessa, che puo’ richiedere il versamento degli arretrati al datore.

    Domande frequenti

    Qual e' la differenza tra CCNL Confesercenti e Confcommercio per i lavoratori?
    I due contratti hanno impianto molto simile (stessi livelli, stesse mensilita’, stessa struttura di welfare). Le differenze principali riguardano le parti datoriali, gli enti bilaterali di riferimento (EBA Confesercenti vs EBT Confcommercio) e alcune specificita’ della platea. Il lavoratore riceve un trattamento sostanzialmente equivalente.
    L'EBA e' obbligatoria per tutti i datori Confesercenti?
    Si’: l’iscrizione all’ente bilaterale territoriale Confesercenti e’ obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. Il mancato versamento e’ inadempimento contrattuale e priva i lavoratori delle prestazioni di welfare integrativo.
    Il CCNL Confesercenti si applica anche al commercio ambulante?
    Si’: il CCNL Terziario Confesercenti include una disciplina specifica per il commercio su aree pubbliche (ambulante), con alcune deroghe in materia di orario e riposo settimanale tipiche del settore.
    Cosa sono i premi di risultato territoriali?
    Sono premi economici annui negoziati da Confesercenti e sindacati a livello territoriale (regione o provincia), collegati a obiettivi di produttivita’ o fatturato della categoria. Sono detassabili al 10% fino a 3.000 euro annui. Sostituiscono il premio aziendale nelle imprese troppo piccole per la contrattazione individuale.
    Come faccio a sapere se il mio datore applica il CCNL Confesercenti?
    Il CCNL applicato deve essere indicato nel cedolino paga e nella lettera di assunzione. In alternativa, si puo’ verificare la busta paga alla voce ‘contratto collettivo applicato’. In caso di dubbio, il sindacato di categoria o il patronato possono verificare la correttezza del contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20 L. 241/1990 – Silenzio assenso

    1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
    2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
  • Art. 21-decies L. 241/1990 – Adeguamento ai pareri del Consiglio di Stato

    1. Il provvedimento amministrativo annullato dal giudice amministrativo per vizi di forma o di procedimento può essere rinnovato dall’amministrazione, in conformità ai pareri del Consiglio di Stato, ai principi giurisprudenziali consolidati e alle indicazioni emergenti dalla sentenza.
  • Art. 39 D.Lgs. 79/2011 – Revisione del prezzo

    Art. 39 D.Lgs. 79/2011 – Revisione del prezzo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

    2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

    3. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.

    4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

    5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gi

    Art. 77 T.U.IVA: Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gi

    Art. 77 T.U.IVA – Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia’ assoggettate all’imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene
    o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
    committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
    dell’ammontare imponibile eventualmente gia’ assoggettata all’imposta
    generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata e’
    ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la
    determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
    committente.
    Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione
    alle quali l’imposta generale sull’entrata e’ stata assolta preventivamente
    dal cedente una volta tanto in conformita’ a disposizioni vigenti alla detta
    data, l’imposta stessa e’ ammessa in detrazione dall’imposta sul valore
    aggiunto dovuta dal cedente.”

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  • Art. 136 D.Lgs. 196/2003 – Finalità giornalistiche, di studio, di ricerca scientifica o storica

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a fini di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.