Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 – Comunicazione di incidenti gravi

    Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 – Comunicazione di incidenti gravi

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell'Unione segnalano qualsiasi incidente grave alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tali incidenti si sono verificati.

    2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 è effettuata immediatamente dopo che il fornitore ha stabilito un nesso causale tra il sistema di IA e l'incidente grave o quando stabilisce la ragionevole probabilità di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 15 giorni dopo che il fornitore o, se del caso, il deployer, è venuto a conoscenza dell'incidente grave. Il periodo per la segnalazione di cui al primo comma tiene conto della gravità dell'incidente grave.

    3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in caso di un'infrazione diffusa o di un incidente grave quale definito all'articolo 3, punto 49, lettera b), la segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa immediatamente e non oltre due giorni dopo che il fornitore o, se del caso, il deployer è venuto a conoscenza di tale incidente.

    4. In deroga al paragrafo 2, in caso di decesso di una persona, la segnalazione è trasmessa immediatamente dopo che il fornitore o il deployer ha stabilito, o non appena sospetta, un nesso causale tra il sistema di IA ad alto rischio e l'incidente grave, ma non oltre 10 giorni dalla data in cui il fornitore o, se del caso, il deployer è venuto a conoscenza dell'incidente grave.

    5. Se necessario per garantire una comunicazione tempestiva, il fornitore o, se del caso, il deployer, può presentare una relazione iniziale incompleta, seguita da una relazione completa.

    6. A seguito della comunicazione di un incidente grave a norma del paragrafo 1, il fornitore svolge senza indugio le indagini necessarie in relazione all'incidente grave e al sistema di IA interessato. Ciò comprende una valutazione del rischio dell'incidente nonché misure correttive. Il fornitore coopera con le autorità competenti e, se del caso, con l'organismo notificato interessato durante le indagini di cui al primo comma e non svolge alcuna indagine che comporti una modifica del sistema di IA interessato in un modo che possa incidere su un'eventuale successiva valutazione delle cause dell'incidente, prima di informare le autorità competenti di tale azione.

    7. Al ricevimento di una notifica relativa a un incidente grave di cui all'articolo 3, punto 49, lettera c), l'autorità di vigilanza del mercato interessata informa le autorità o gli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 77, paragrafo 1. La Commissione elabora orientamenti specifici per facilitare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali orientamenti sono emanati entro il 2 agosto 2025 e sono valutati periodicamente.

    8. L'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure appropriate di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020 entro sette giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e segue le procedure di notifica previste da tale regolamento.

    9. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III che sono immessi sul mercato o messi in servizio da fornitori soggetti a strumenti legislativi dell'Unione che stabiliscono obblighi in materia di segnalazione equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento, la notifica è limitata agli incidenti gravi di cui all'articolo 3, punto 49, lettera c).

    10. Per i sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di dispositivi, o sono essi stessi dispositivi, disciplinati dai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, la notifica è limitata agli incidenti gravi di cui all'articolo 3, punto 49, lettera c), del presente regolamento, del presente regolamento ed è trasmessa all'autorità nazionale competente scelta a tal fine dagli Stati membri in cui si è verificato l'incidente.

    11. Le autorità nazionali competenti notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi incidente grave, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno preso provvedimenti al riguardo, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

  • Art. 42 D.Lgs. 286/1998 – Misure di integrazione sociale

    1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, favoriscono le iniziative di integrazione sociale.
  • Art. 22 L. 104/1992 – Accertamento dell’handicap

    1. Ai fini del collocamento al lavoro, l’accertamento delle condizioni di handicap viene effettuato secondo le modalità di cui all’articolo 4.
  • Art. 18 L. 104/1992 – Integrazione lavorativa

    1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono l’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone handicappate.
  • Art. 17 Bis TUIR: Prestazioni soggette ad imposta. NDR: ora

    Art. 17 Bis TUIR: Prestazioni soggette ad imposta. NDR: ora

    Art. 17 Bis TUIR – Prestazioni soggette ad imposta. ( NDR: ora art. 20. )

    In vigore dal 26/05/2001 al 12/12/2003 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/04/2001 n. 168 Articolo 7

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
    2. Se la prestazione e’ non superiore a un terzo dell’importo complessivamente  maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 10, commi
    3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche’ in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”

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  • Art. 284 DPR 495/1992 – Ganci delle macchine agricole semoventi

    Art. 284 DPR 495/1992 – Ganci delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: A – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; A1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; B – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; C – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; D – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D1 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D2 – per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; D3 – per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.

    2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

  • Art. 1 D.Lgs. 196/2003 – Oggetto

    1. Il presente codice, di seguito denominato “Codice”, reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • Art. 273 D.Lgs. 209/2005 – Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione

    Art. 273 D.Lgs. 209/2005 – Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

  • Art. 28 L. 241/1990 – Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. n. 3 del 1957

    1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: ‘Art. 15. – (Segreto d’ufficio). – 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio.’
  • CCNL Editoria Libraria: malattia e infortunio

    CCNL Editoria Libraria

    Malattia e infortunio nel CCNL Editoria Libraria

    Per chi lavora in redazione, l’assenza per malattia può mettere a rischio scadenze editoriali improcrastinabili. Conoscere le regole del CCNL Editoria Libraria su comporto, integrazione della retribuzione e obblighi di comunicazione permette a lavoratori e datori di gestire queste situazioni senza sorprese, salvaguardando sia la continuità del lavoro sia i diritti del dipendente.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria fissa il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia tollerata senza rischio di licenziamento) e l’integrazione della retribuzione durante la malattia, che si somma all’indennità INPS. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL e beneficia di tutele ulteriori sia di legge sia contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La malattia come causa di sospensione del rapporto

    La malattia è una causa di sospensione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 2110 c.c.: durante l’assenza per malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico previsto dalla legge e dal contratto collettivo. La sospensione è temporanea: il diritto alla conservazione del posto dura fino allo scadere del periodo di comporto fissato dal CCNL.

    Il legislatore lascia alla contrattazione collettiva il compito di fissare la durata del comporto. L’art. 2110 c.c. si limita a stabilire il principio di irrecedibilità durante il periodo di malattia (salvo giusta causa); la durata effettiva, le modalità di computo e le decorrenze sono definite dal CCNL.

    Il periodo di comporto: struttura e tipologie

    Il CCNL Editoria Libraria distingue tipicamente due tipi di comporto:

    • Comporto secco: la durata massima di un’unica malattia continuativa oltre la quale il datore può recedere. È la situazione meno frequente: una sola patologia protratta per molti mesi.
    • Comporto per sommatoria (o per accumulo): la durata massima delle assenze per malattia cumulate nell’arco di un periodo pluriennale (di norma un anno solare o un biennio). Questa tipologia è quella più rilevante nella pratica: più episodi brevi di malattia si sommano fino al raggiungimento del tetto.

    La durata del comporto aumenta con l’anzianità di servizio: un lavoratore con molti anni di anzianità ha un comporto più lungo di uno con pochi anni. I valori precisi sono nel testo contrattuale vigente.

    Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto (licenziamento per superamento del comporto) con il preavviso contrattuale o con l’indennità sostitutiva. Non si tratta di licenziamento disciplinare, quindi non richiede procedura disciplinare preventiva. Il lavoratore ha tuttavia diritto a richiedere un congruo preavviso prima che il datore eserciti il recesso.

    Gli obblighi di comunicazione e il certificato medico

    Il lavoratore che si ammala deve rispettare precise formalità per conservare i propri diritti:

    1. Comunicazione immediata al datore (o al responsabile): deve avvenire prima dell’inizio del turno o dell’orario di lavoro, salvo impossibilità assoluta. La comunicazione può avvenire per telefono, messaggio o e-mail; è consigliabile conservare una traccia scritta.
    2. Certificato medico telematico: il medico curante (o del pronto soccorso) rilascia il certificato direttamente all’INPS per via telematica. Il lavoratore riceve il numero di protocollo, che deve comunicare tempestivamente al datore. Non è necessario consegnare il certificato in forma cartacea, salvo che il datore non lo richieda esplicitamente.
    3. Reperibilità alle visite fiscali: il lavoratore deve restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite mediche di controllo dell’INPS o disposte dal datore (di norma 10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali). L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza.
    4. Comunicazione del rientro: al termine dell’assenza il lavoratore deve comunicare la data del rientro e, in alcuni casi, presentare un certificato di idoneà rilasciato dal medico competente aziendale (se l’assenza supera una certa durata).

    Trattamento economico durante la malattia

    La copertura economica durante la malattia deriva da due fonti che si integrano:

    Indennità INPS

    L’INPS eroga ai lavoratori a tempo indeterminato del settore impiegatizio (e ai lavoratori a tempo determinato con requisiti) un’indennità di malattia pari a una quota della retribuzione media giornaliera per i giorni di effettiva malattia, con una franchigia per i primi tre giorni (c.d. «carenza») a carico del datore secondo le previsioni del CCNL.

    Integrazione contrattuale del datore

    Il CCNL Editoria Libraria prevede che il datore integri l’indennità INPS fino a raggiungere una percentuale della normale retribuzione. La struttura tipica prevede:

    • copertura al cento per cento della retribuzione per i primi mesi di malattia (inclusa la carenza dei primi tre giorni, di norma coperta dal datore);
    • copertura ridotta (ad esempio al cinquanta per cento o a una quota inferiore) per il periodo successivo fino al limite del comporto.

    Le percentuali esatte e i periodi di copertura è indispensabile verificarli nel testo contrattuale vigente, poiché variano in funzione dell’anzianità di servizio e della tipologia di contratto (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato).

    Schema dell’integrazione malattia — CCNL Editoria Libraria (struttura indicativa)
    Periodo di assenza Copertura tipica Fonte
    Giorni 1–3 (carenza) Integrazione a carico datore secondo CCNL CCNL
    Dal 4° giorno fino ai primi mesi Indennità INPS + integrazione datore fino al 100% (secondo CCNL) INPS + CCNL
    Periodo successivo fino al comporto Indennità INPS + eventuale integrazione datore ridotta INPS + CCNL

    Minimo di legge: l’indennità INPS è un diritto di legge (r.d.l. 1827/1935 e successive modifiche) che prescinde dalle previsioni contrattuali. Il contratto può solo migliorare il trattamento INPS, non ridurlo.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’assicurazione obbligatoria INAIL (d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). Per i dipendenti di case editrici librarie, che svolgono prevalentemente lavoro sedentario di ufficio, le fattispecie più frequenti sono:

    • Infortuni in itinere: incidenti occorsi nel percorso casa-lavoro o durante trasferte per fiere e presentazioni. L’INAIL copre anche questi infortuni purché il percorso sia normale e non interrotto da deviazioni personali.
    • Patologie muscolo-scheletriche da postura: in alcuni casi riconducibili a malattia professionale se causate dall’uso prolungato del videoterminale (VDT); richiede perizia medico-legale e accertamento del nesso causale.
    • Infortuni durante le fiere: le trasferte per fiere del libro sono attività lavorativa a tutti gli effetti; un infortunio occorso durante la fiera è infortunio sul lavoro e deve essere denunciato all’INAIL.

    Obblighi del datore in caso di infortunio

    Il datore deve:

    • prestare il primo soccorso e, se necessario, accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (in caso di inabilità superiore a tre giorni);
    • conservare il posto di lavoro del lavoratore per tutta la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta dall’INAIL.

    Trattamento economico per infortunio

    I primi tre giorni di inabilità sono a carico del datore nella misura fissata dal CCNL. Dal quarto giorno subentra l’INAIL con l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Il CCNL può prevedere un’integrazione del datore fino al cento per cento della retribuzione normale per un certo numero di mesi.

    Effetti della malattia su altri istituti contrattuali

    Durante l’assenza per malattia nei limiti del comporto:

    • Ferie: continuano a maturare (la malattia non interrompe la maturazione delle ferie);
    • Scatti di anzianità: continuano a maturare;
    • TFR: continua ad accumularsi (il periodo di malattia è computato ai fini del TFR);
    • Preavviso: il datore non può far decorrere il preavviso durante la malattia; se ha già comunicato il recesso prima della malattia, il preavviso si sospende durante l’assenza e riprende al rientro.

    Casi pratici

    Tizio — Editor, comporto per sommatoria e avviso datoriale
    Tizio lavora da sei anni come editor. Nell’arco degli ultimi dodici mesi ha accumulato assenze per malattia di varia entità (influenza, problema alla schiena, gastroenterite) per un totale che si avvicina alla soglia del comporto per sommatoria prevista dal CCNL per la sua anzianità. L’azienda gli invia una comunicazione scritta in cui lo avvisa che, al superamento della soglia, il rapporto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 2110 c.c. La comunicazione è legittima e ha lo scopo di mettere Tizio in condizione di valutare le proprie opzioni (ad esempio richiedere un accertamento delle condizioni di salute, valutare aspettativa non retribuita per ragioni di salute, concordare con il medico eventuali cure mirate). Tizio non è sanzionato per le assenze: il superamento del comporto non è un illecito disciplinare.
    Caia — Rights manager, infortunio in itinere durante la Fiera di Torino
    Caia è a Torino per il Salone del Libro. Nel tragitto dalla stazione fieristica all’albergo convenzionato aziendale cade e si frattura un polso, riportando un’inabilità temporanea di trenta giorni. L’infortunio è avvenuto in trasferta di lavoro: è qualificabile come infortunio sul lavoro (o almeno in itinere). Il datore deve denunciarlo all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. L’INAIL riconosce l’indennità dal quarto giorno; i primi tre sono a carico del datore secondo il CCNL. Il comporto durante l’infortunio si computa separatamente dalla malattia ordinaria secondo le previsioni contrattuali.

    Domande frequenti

    Quanto a lungo un dipendente di casa editrice può stare in malattia senza rischiare il licenziamento?
    Il CCNL fissa il periodo di comporto, variabile in base all’anzianità di servizio. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto con preavviso. Per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.
    Il datore integra la retribuzione durante la malattia?
    Sì. Il CCNL prevede che il datore integri l’indennità INPS (generalmente al cento per cento per i primi mesi, con percentuale inferiore per il periodo successivo). La struttura esatta è fissata dal contratto vigente.
    Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
    Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore, far rilasciare il certificato medico telematico all’INPS e comunicare al datore il numero di protocollo. Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali (10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali).
    L’infortunio sul lavoro in una casa editrice è coperto dall’INAIL?
    Sì. Tutti i dipendenti delle case editrici sono assicurati obbligatoriamente dall’INAIL. L’infortunio deve essere denunciato dal datore entro due giorni dal certificato medico. L’indennità INAIL decorre dal quarto giorno; i primi tre sono a carico del datore.
    Il periodo di malattia incide sulla maturazione delle ferie e degli scatti di anzianità?
    In generale no, nei limiti del comporto. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie né degli scatti di anzianità. Solo le assenze che superano il comporto e portano alla risoluzione del rapporto escludono i periodi eccedenti dalla maturazione degli istituti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per la durata esatta del comporto, le percentuali di integrazione e gli altri istituti di malattia è indispensabile consultare il testo del CCNL Editoria Libraria vigente depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro, all’INPS, all’INAIL o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta dai

    Art. 54 quinquies T.U.IVA: Accertamento dell’imposta dovuta dai

    Art. 54 quinquies T.U.IVA – Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. L’Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51 o desunte sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.

    2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 55.

    3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

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